Diritto penale

Il diritto penale è una branca del diritto pubblico che comprende l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano quei comportamenti illeciti per i quali è prevista una sanzione penale ai sensi dell'art. 17 del Codice penale:

  • i delitti, cioè i reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa;
  • le contravvenzioni, ovvero i reati per cui è prevista la pena dell'arresto oppure dell'ammenda.

In pratica lo Stato, proibendo determinati comportamenti umani classificati come reati, tutela i valori fondanti di un popolo per mezzo di una minaccia di una specifica sanzione afflittiva, ovvero la pena.

Ed è il tipo di sanzione, la pena, che nel diritto penale distingue il reato - l'illecito penale - dall'illecito civile e dall'illecito amministrativo. E ancora, è il tipo di sanzione, cioè la pena, a distinguere la norma penale da quella civile e amministrativa. La sanzione conseguente alla violazione di un precetto penale è la pena, di forma o gravità diversa a seconda del reato.

La disposizione penale è quindi composta dal precetto, che proibisce un determinato comportamento umano, e dalla sanzione, che prevede le conseguenze per la violazione del precetto.

Il codice penale

In generale, il codice è una raccolta organica e sistematica di norme giuridiche volte a disciplinare una determinata materia; in particolare, per quanto riguarda il diritto penale è il Codice penale il corpo normativo che identifica i reati e le relative sanzioni.

Differenza tra reato e illecito civile

Il diritto penale, a differenza del diritto civile, non opera per la regolamentazione dei rapporti fra privati, ma disciplina le modalità sanzionatorie e di repressione di determinate fattispecie illecite ritenute particolarmente gravi da parte dello Stato.

Differenza fra reato e illecito amministrativo

La differenza non è affatto di poco conto, in quanto commettendo un illecito amministrativo non si rivestirà mai la qualità di indagato (sottoposto ad indagini per la commissione di un illecito penale) né, tantomeno, di imputato (parte di un processo penale a cui viene contestata la commissione di un reato in seguito a rinvio a giudizio).

Tali circostanze hanno rilievo soprattutto in materia di iscrizioni nel casellario giudiziale e di dichiarazioni sostitutive (ai sensi del D.P.R. 445/2000) con riferimento ai cosiddetti “precedenti penali” e, soprattutto, ai procedimenti penali in corso.

Appare evidente come sia socialmente considerato più grave essere stati oggetti di sanzioni penali piuttosto che di sanzioni amministrative come, ad esempio, quella del codice della strada per “divieto di sosta”.