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Gratuito patrocinio: dove e come richiederlo

Per garantire un giusto processo a tutti, grazie al gratuito patrocinio lo Stato si fa carico delle spese legale di chi è in difficoltà economiche

Far valere i propri diritti in aula può costare caro: fra la parcella dell'avvocato e le eventuali spese tecniche, si può andare da poche centinaia di euro fino a migliaia di euro; e se il cittadino non è in grado di pagare, allora ci pensa lo Stato con quello che in passato veniva chiamato gratuito patrocinio e che oggi si chiama patrocinio a spese dello Stato.

Per poter accedere al patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio, il cittadino che ne fa richiesta deve avere un reddito non superiore a 10.766,33€ (riferimento dell'ultima dichiarazione IRPEF) sia esso single o componente di un nucleo famigliare.

A chi bisogna presentare la domanda e quali documenti occorrono?

Ma a chi bisogna presentare la domanda e quali documenti occorrono? Innanzi tutto bisogna subito specificare che la domanda – da compilarsi sui moduli messi a disposizione - deve essere presentata al Palazzo di Giustizia, nella segreteria dell'Ordine degli Avvocati. La domanda, firmata in originale, va corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Entro la scadenza di 10 giorni, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati risponderà accogliendo o rigettando la domanda. In caso di rifiuto, il cittadino potrà sempre chiedere il gratuito patrocinio direttamente al giudice che si occuperà del processo mentre in caso di accoglimento della domanda, si potrà nominare il proprio difensore scegliendo fra gli iscritti all'elenco degli avvocati relativo.

Lo Stato, quindi, si accollerà le spese legali e le recupererà addebitandole alla parte sconfitta in caso di vittoria. Se ciò non bastasse, lo Stato potrà chiedere il rimborso anche alla parte che ha goduto del patrocinio, ma solo se la vittoria lo ha messo in condizione di poter pagare. In caso di sconfitta dell'assistito, invece, lo Stato non recupera le spese.

Una piccola precisazione: in caso di sconfitta, comunque, anche il meno abbiente è tenuto a risarcire la parte lesa (e quindi chi lo ha sconfitto in tribunale) così come avviene per tutti.



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