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Pignoramento auto: come funziona e quali sono le conseguenze?

Il pignoramento dell’auto può essere effettuato tramite la procedura tradizionale, ovvero a seguito di un’ispezione dell’ufficiale giudiziario per valutare i beni pignorabili, o attraverso una procedura telematica, cioè consultando l’Anagrafe Tributaria.

Quando non si pagano tutti i debiti c’è il rischio di subire il pignoramento dei beni, tra i quali la casa, il conto corrente, lo stipendio, la pensione, ma anche l’automobile.

E’ molto importante comprendere quindi cosa avviene esattamente, per evitare di mettere in atto comportamenti illeciti che potrebbero peggiorare la situazione.

Nella maggior parte dei casi, infatti, il bene viene lasciato sotto custodia del legittimo proprietario, fino al momento della vendita all’asta. In tale periodo non è possibile utilizzare liberamente la cosa, quindi se si tratta di un immobile non è possibile vederlo a terzi, e se si tratta dell’automobile non è possibile utilizzarla per circolare normalmente, come se niente fosse.

In merito a quest’ultima ipotesi si è espresso recentemente il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 300/A/1829/19/101/20/21/4.

Vediamo, quindi, di analizzare nei dettagli cosa accade quando il creditore intende agire per pignorare alcuni beni del creditore.

Cos’è il pignoramento?

Il creditore per riuscire ad effettuare il recupero crediti, può agire richiedendo ad un tribunale di potere pignorare i beni della controparte. Quindi, a seguito di svariati tentativi “pacifici” per ottenere la cifra che gli spetta di diritto, egli può decidere di agire in modo più serio attraverso l’espropriazione forzata.

Dopo avere ricevuto l’atto di pignoramento, il proprietario non può disfarsi dei beni in oggetti, dato che questi dovranno essere venduti all’asta per coprire il suo debito. In alcune situazioni, comunque, gli stessi possono essere trasferiti direttamente al creditore.

Ovviamente una procedura di questo tipo può verificarsi soltanto a fronte di una sentenza di un giudice, di un decreto ingiuntivo o alla presenza di titoli quali cambiali, assegni o contratti.

Come abbiamo visto, l’obiettivo è quello di recuperare la cifra per coprire il debito. Perciò anche il pignoramento dell’auto serve per soddisfare tale necessità.

Possono essere pignorati diversi beni:

  • mobili: tutto ciò che possiede il soggetto presso l’abitazione o nel luogo di lavoro. Ad esempio elettrodomestici, tv, computer, l’auto, la moto, ecc
  • immobili: la casa, generalmente viene ipotecata e venduta ad un prezzo ribassato
  • presso terzi: i crediti che l’inadempiente vanta nei confronti di altri, ad esempio la pensione, lo stipendio, i canoni di locazione, ecc

Come funziona il pignoramento dell’auto?

Il pignoramento dell’auto, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, viene effettuato per potere trasferire al creditore i proventi derivanti dalla vendita all’asta della stessa.

Ma come avviene esattamente?

Dobbiamo precisare subito che ci possono essere due diverse procedure, una standard, e una telematica.

La prima si basa sulle regole del pignoramento mobiliare, mentre la seconda è “automatica”, come vedremo.

L’art. 518 del codice di procedura civile, sottolinea che:

L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il valore, con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto

In sostanza, il creditore dopo avere notificato il cosiddetto atto di precetto, deve consegnare il titolo esecutivo all’ufficiale giudiziario per permettere a quest’ultimo di avere accesso all’abitazione del debitore. L’obiettivo è quello di individuare gli oggetti di valore più facili da vendere, considerando che si deve coprire il credito aumentato della metà, a causa delle spese legali e procedurali.

Il pignoramento dell’auto può essere effettuato se durante l’ispezione l’ufficiale giudiziario rileva la presenza della stessa in garage o in cortile. Detto ciò risulta evidente che, se il proprietario ha provveduto a nascondere il veicolo, non è possibile individuare lo stesso e quindi pignorarlo.

Tuttavia, se il mezzo è presente, viene lasciato in custodia al proprietario, ma con il divieto di utilizzarlo, in attesa in essere asportato all’Istituto Vendite Giudiziarie, per essere venduto all’asta.

Se la vendita non va a buon fine esso viene riportato al debitore, che dovrà però sostenere le spese.

In molti si chiedono se sia possibile il pignoramento di un’auto contestata. La risposta è affermativa. Ovviamente i proventi della vendita dovranno essere assegnati per il 50% al comproprietario.

Pignoramento auto: la procedura telematica

In alcuni casi l’interessato può decidere di avvalersi della procedura telematica, più semplice e sicura.

A differenza di quanto abbiamo descritto nel paragrafo precedente, il creditore può venire a sapere della presenza dell’auto, in modo certo. Ciò significa che la verifica non viene più fatta “per caso” dall’ufficiale giudiziario, ma consultando il database dell’Anagrafe Tributaria, dopo avere ottenuto l’autorizzazione dal tribunale.

Se viene intraprese tale strada non è possibile evitare il pignoramento dell’auto, spostandola in luoghi particolari, dato che è possibile risalire a tutti i redditi e possedimenti del debitore.

Ad ogni modo, dopo avere analizzato la situazione, chi intende agire per recuperare un credito deve notificare un atto alla controparte, indicando esattamente i beni che intende pignorare.

Viene inoltre intimato al debitore di consegnare l’auto o altri oggetti entro 10 giorni all’Istituto Vendite Giudiziarie competente nel territorio.

Il veicolo, quindi, viene lasciato momentaneamente in custodia al soggetto inadempiente, che non deve però utilizzarlo in alcun modo.

Se dopo 10 giorni non viene effettuata la consegna come previsto, ci sarà l’intervento della polizia.

Cosa succede se il proprietario è un disabile?

La legge non prevede particolari divieti per quanto riguarda il pignoramento dell’auto di un disabile. Detto ciò, anche in questo caso può essere effettuata l’esecuzione forzata.

Sono posti dei limiti soltanto all’Agenzia delle Entrate Riscossione, che non può eseguire il fermo se il veicolo è di proprietà di un soggetto con handicap.

In realtà è necessario precisare che tale divieto non è contenuto in nessuna legge specifica, ma rilevato in via interpretativa dai giudici.

In particolare il creditore ha la facoltà di agire con il pignoramento dell’auto di un invalido o di un familiare che si occupa dello spostamento dello stesso, ma se l’interessato è un Agente di riscossione, ad esempio l’Agenzia delle Entrate non può sottoporre il mezzo al fermo amministrativo.

Per evitare tale situazione non è indispensabile l’invalidità al 100% o l’accompagnamento.

Quindi, se una persona invalida o chi si occupa dei suoi spostamenti riceve un avviso di fermo dall’ente, può presentare direttamente all’esattore una richiesta di annullamento, allegando la documentazione medica.

Circolazione con auto pignorata: quali sono le conseguenze?

Abbiamo più volte sottolineato che, una volta pignorato, il bene può essere lasciato in custodia del debitore, in attesa della vendita all’asta.

Durante tale periodo il proprietario non ha la facoltà di utilizzare il bene in oggetto. Ma cosa succede se ignora il divieto e utilizza il mezzo su strada?

Il 28 febbraio 2019 il Ministero dell'Interno ha chiarito la situazione attraverso la circolare n. 300/A/1829/19/101/20/21/4. In pratica se la polizia accerta la circolazione su strada del veicolo, può agire soltanto se il pignoramento dell’auto è stato effettuato in modo telematico.

In tal caso l’agente deve consegnare la carta di circolazione e il mezzo all’IVG, annotando il tutto in un verbale.

Se è stata seguita la procedura standard, invece, la legge non conferisce loro alcun potere per agire.

Fonti normative

  • Art. 518 c.p.c.
  • Art. 521 c.p.c.
  • Circolare n. 300/A/1829/19/101/20/21/4 del 28 febbraio 2019 del Ministero dell’interno
PIGNORAMENTI PIGNORAMENTO MOBILIARE PIGNORAMENTO AUTO
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