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Prescrizione diffamazione: quando avviene?

La prescrizione della diffamazione avviene considerando il massimo della pena prevista, anche se è necessario capire quando inizia a decorrere il termine utile. Deve essere considerato il momento in cui avviene il fatto o il momento in cui la persona si accorge di esso?

Quando una persona viene diffamata, solitamente non si accorge subito di quanto sta accadendo, per questo motivo è importante considerare anche il momento in cui essa si accorge delle informazioni lesive della propria reputazione che sono state diffuse a sua insaputa.

La prescrizione della diffamazione, comunque, non deve essere confusa con il termine stabilito dalla legge per presentare una querela. Ovvero per difendersi, la vittima, deve esporre i fatti alle forze dell’ordine, entro 3 mesi dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti.

Va considerato, poi, che i reati di prescrivono quando è trascorso il tempo corrispondente al massimo della pena prevista dalla legge, e comunque non prima di 6 anni in caso di delitti e non prima di 4 anni in caso di contravvenzioni.

Vediamo, quindi, di seguito di capire quando si prescrive la diffamazione.

Cos’è la diffamazione?

Prima di capire quando avviene la prescrizione della diffamazione, è necessario aprire una parentesi per comprendere in quali casi si verifica un reato di questo tipo. Spesso, infatti, viene fatta molta confusione in merito, e il comportamento del responsabile può essere confuso con altri illeciti, non sempre punibili secondo quanto prevede il codice penale.

In particolare il legislatore ha deciso di differenziare in modo significativo le offese fatte direttamente alla vittima, da quelle fatte in sua assenza, dato che non ha la possibilità di difendersi prontamente e le informazioni lesive della sua reputazione potrebbero causare danni più seri.

Risulta evidente, quindi, che il fattore centrale riguarda la reputazione di cui un individuo gode nella società, ma cosa significa esattamente?
Non si tratta di orgoglio personale, ma piuttosto di un senso di dignità, misurabile attraverso l’opinione e la stima di terzi.

La legge, quindi, considera in modo diverso le seguenti situazioni:

  • diffamazione: se vengono diffuse informazioni in grado di ledere la reputazione, a terzi, mentre l’interessato non è presente
  • ingiuria: se le offese vengono fatte direttamente alla vittima

Soltanto nella prima ipotesi di può parlare di reato, mentre nel secondo caso si tratta di un illecito civile, dato che il comportamento rientra tra quelli depenalizzati nel 2016.

Per chiarire ulteriormente è utile leggere quanto afferma l’art. 595 c.p. in merito:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro

Il colpevole viene punito fino ad un anno di reclusione o con una multa da 1032 euro. ma se viene attribuito un fatto particolare può aumentare fino a due anni di reclusione o una multa di 2065 euro.

Inoltre, si parla di diffamazione aggravata se avviene attraverso la stampa o un altro mezzo di comunicazione, come il web e i social network. La pena in questo caso è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa non inferiore a 516 euro.

Da un punto di vista soggettivo, viene considerato il dolo, ovvero la volontà di fare del male a qualcuno, infatti, il responsabile ha il desiderio di rovinare la reputazione della vittima. 

Procedibilità e Prescrizione diffamazione

Dopo avere capito in quali casi una persona può essere diffamata, o meglio quali sono le situazioni che la legge considera come tali, vediamo ora come può difendersi la vittima.

Chi si ritrova ad essere vittima di atti diffamatori, non sempre sa esattamente come comportarsi. L’istinto è certamente quello di difendersi attraverso le vie legali, ma a volte si ha paura delle conseguenze, e per questo si preferisce non fare nulla.
Di fatto, restare immobili, potrebbe non essere la scelta migliore, dato che il tutto potrebbe peggiorare. Il colpevole, infatti, si sentirebbe in qualche modo incentivato a continuare con la sua condotta illecita, provocando sempre più danni.

Un’altro aspetto da considerare è il tempo, ovvero quanto è possibile aspettare prima di prendere la decisione di querelare il responsabile.

I non addetti ai lavori fanno spesso confusione tra la prescrizione della diffamazione e la cosiddetta procedibilità.

Si tratta di due situazioni totalmente diverse, anche se di fatto le conseguenze sono simili.
Quando si parla di procedibilità si fa riferimento alla possibilità di attivare un procedimento penale. In questo caso specifico la legge dice che la querela della persona offesa è una “condizione di procedibilità”, senza la quale non è possibile attivare le indagini preliminari volte ad accertare i fatti. Ciò significa che solo la vittima può esprimere la volontà di punire il colpevole.

L’art. 120 c.p., descrive tale situazione:

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

La querela deve essere fatta entro 3 mesi dal momento in cui si conoscono i fatti, per essere valida. Infatti dopo tale periodo non è più possibile agire in alcun modo.

Essa può essere effettuata sia oralmente che in modo scritto, alle autorità giudiziarie, indicando:

  • i fatti, descrivendo la situazione nel modo più dettagliato possibile
  • il nome dell’autore, e le informazioni relative ad esso
  • le prove dell’offesa subita, con dolo
  • firma della vittima ed eventualmente del legale rappresentante

La prescrizione della diffamazione, invece, si riferisce ad un concetto diverso. Si tratta, infatti, di una causa estintiva dovuta al trascorrere del tempo, senza che sia stata emessa alcuna sentenza.

La prescrizione avviene anche nel diritto civile, ma in modo del tutto differente, Infatti, generalmente un soggetto non può più fare valere un proprio diritto se sono trascorsi 10 anni senza che abbia intrapreso alcun tipo di azione.

Nel penale, invece, si deve considerare il massimo della pena prevista, ma va sottolineato che per i reati più gravi, per i quali è previsto l’ergastolo, non si prescrivono mai.
In ogni caso, il periodo non può mai essere inferiore a :

  • 6 anni, per i delitti
  • 4 anni per le contravvenzioni.

Per calcolare quindi la prescrizione della diffamazione è necessario valutare il massimo della pena prevista per il reato specifico commesso dal colpevole.

Prescrizione diffamazione: decorrenza del termine

Nel paragrafo precedente abbiamo chiarito in quale modo può difendersi la vittima, sottolineando anche quali sono le tempistiche da rispettare per evitare di perdere tale diritto.

In molti si chiedono quale sia il potevo della prescrizione dei reati, visto che si nega la possibilità di fare giustizia.

In realtà, si tratta di uno strumento utile per evitare che le cause durino troppo a lungo, Un soggetto, infatti, non può avere il ruolo di imputato per troppo tempo.

Ma, dopo avere compreso quando si prescrive un reato, è indispensabile capire anche a partire da quale momento inizia a decorrere il termine utile.

La prescrizione della diffamazione, come altri reati perseguibili a querela di parte, decorre dal giorno in cui è stato commesso il fatto, a prescindere se la vittima ne fosse subito a conoscenza o meno.

Detto ciò, se l’atto diffamatorio è ormai prescritto, la vittima può comunque chiedere un risarcimento danni in sede civile.

Fonti normative

  • art. 595 c.p.
  • art. 120 c.p.
  • art. 157 c.p.
DIFFAMAZIONE PRESCRIZIONE DIFFAMAZIONE REATO DI INGIURIA
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