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Danno non patrimoniale: definizione e caratteristiche

Il danno non patrimoniale si riferisce a una sofferenza fisica o psichica subita da un soggetto, in violazione di un valore della personalità umana. Vediamo quando viene risarcito.

Quando si parla di risarcimento danni, in merito alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale è importante sottolineare che ci possono verificare diverse tipologie di danni, per i quali l’indennizzo viene calcolato secondo modalità differenti.

Se, da un parte individuare la cifra da dover restituire in caso di danno ingiusto alla vittima è semplice, se si tratta di perdite economiche, il discorso cambia se si fa riferimento a problemi di salute, fino ad arrivare anche alla morte.

Vediamo, quindi, di analizzare la questione, nelle prossime righe.

Il danno non patrimoniale

Si tratta di un istituto giuridico disciplinato dall’art. 2059 del codice civile, come segue:

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge

In sostanza, per capire se un soggetto ha il diritto ad ottenere un risarcimento, è necessario verificare quanto previsto per legge. Diversamente dal mancato guadagno o da una perdita economia, in questo caso, infatti, è più difficile delimitare i confini tra ciò che viene considerato come lesione e ciò che non viene considerato tale.

La Giurisprudenza, infatti, ha compiuto un lungo percorso evolutivo per arrivare a stabilire delle regole in materia, e per individuare delle categorie in merito.

Ad ogni modo, se non esistono delle specifiche norme che prevedono un tipo di ristoro per il soggetto leso, non è possibile agire in alcun modo.

Va sottolineato comunque che l’art. 2043 c.c. afferma anche che:

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Nel corso del tempo la giurisprudenza ha dato un peso rilevante a tutto ciò che è strettamente collegato alla dignità dell’essere umano, quindi alla morale e alla salute. Per questa ragione sono state individuate delle specifiche regole da seguire nel caso queste venissero compromesse per colpa di altri.

L’art. 138 del Codice delle Assicurazioni ha individuato delle procedure comuni da seguire:

..si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità

Tipologie

Il danno non patrimoniale si riferisce a diverse categorie di problematiche fisiche o psichiche che può subire un individuo, in particolare di natura:

  • biologica
  • morale
  • esistenziale

Va precisato, comunque, che si tratta di una suddivisione in parte contestata dalla Cassazione, che ritiene che un danno non patrimoniale è sostanzialmente unico, quindi impossibile da inserire entro distinzioni fatte a priori.

Detto ciò è possibile dividere gli stessi in categorie per sottolinearne la gravità ma devono poi essere valutati in modo del tutto autonomo.

Una persona, infatti, potrebbe subire lesione e sofferenze morali contemporaneamente. Quindi si tratta di indicazioni e non di descrizioni specifiche.

Danno biologico

Le lesioni permanenti o temporanee dell’integrità psico-fisica di un soggetto, devono essere valutate attraverso un accertamento medico legale, che potere analizzare la loro incidenza negativa sulle attività quotidiane del danneggiato.

In modo particolare si pone l’attenzione sulle seguenti due variabili:

  • problematiche psico-fisiche
  • conseguenze sulle attività relazionali

Detto ciò, per calcolare l’entità dello stesso devono essere tenute in considerazione:

  • si devono utilizzare le specifiche tabelle preparate dai tribunali per valutare oggettivamente la situazione
  • si deve però valutare ogni singolo caso in modo “personalizzato”. Le tabelle fungono da punto di partenza, ma deve essere analizzata anche la situazione concreta, dato che la lesione psico- fisica può influire in modo diverso sulla vita di un soggetto rispetto ad un altro

Se la menomazione incide in modo rilevante sulle dinamiche relazionali, la cifra prevista dalle tabelle può aumentare fino al 30%, per adattarsi in modo equo alle condizioni soggettive del danneggiato.

Danno morale

Si tratta della sofferenza psicologica causata da un fatto illecito, in genere un reato. La situazione può avere carattere permanente o transitorio, e può effettivamente sconvolgere le attività quotidiane del danneggiato, con svariate ripercussioni negative soprattutto dal punto di vista relazionale.

Danno esistenziale

Le problematiche esistenziali sono quelle legate alla compromissione di tutte quelle attività in grado di fare sentire una persona “realizzata”, come ad esempio la serenità familiare, o la possibilità di godere di un ambiente salubre.

Diversamente dalle altre tipologie in questo caso non si presuppone la presenza di una lesione fisica è di una sofferenza soggettiva, ma di un disagio e una difficoltà nate a causa dell’attività del danneggiante.

Danno da morte

Per concludere è utile analizzare il cosiddetto danno da morte, ovvero la consapevolezza della fine imminente della vita.

In tal caso è necessario verificare se la vittima ha sofferto, in quanto consapevole in modo lucido dell’avvicinarsi della morte. Si escludono i casi in cui la stessa è in coma o del tutto incosciente.

La Cassazione, con sentenza n. 1361/2013 ha precisato che:

danno da perdita della vita è altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia pertanto dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale (o catastrofale o catastrofico) della vittima, rilevando ex se nella sua oggettività di perdita del principale bene dell’uomo costituito dalla vita

Si tratta, in pratica, di riconoscere un danno biologico per la lesione dell’integrità psico-fisica, per il tempo che passa tra l’insorgenza di lesioni gravi e il decesso.

Inoltre, il risarcimento può essere trasmesso agli eredi se la vittima trascorre un arco di tempo apprezzabile in sofferenza.

Potrebbe non essere risarcibile, invece, la morte sopravvenuta in modo immediato o a breve distanza dell’evento lesivo. In tal caso non si verifica una lesione al diritto di salute, ma al bene delle vita.

Comunque, il risarcimento del danno non patrimoniale da morte ha una funzione compensativa e si trasferisce agli eredi, analizzando la situazione in modo discrezionale, valutando ad esempio i seguenti aspetti:

  • età
  • condizioni di salute
  • speranze di vita futura
  • condizioni personali della vittima
  • condizioni dei familiari
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