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Opposizione all'esecuzione: come va fatta?

Con l’opposizione all’esecuzione, l’interessato può contestare il diritto del creditore ad agire in modo forzato per recuperare un credito. Vediamo quando si può effettuare come funziona la procedura.

Quando un individuo intende agire con il recupero crediti, inizialmente cerca di comunicare in modo “pacifico” con il debitore, per poi intraprendere delle azioni legali se non riesce a trovare degli accordi con lo stesso.

Solitamente viene richiesto al giudice di emettere un decreto ingiuntivo, per “costringere” il soggetto inadempiente ad effettuare il pagamento entro 40 giorni. Se ciò non avviene il creditore può agire forzatamente con il pignoramento.

Il debitore, comunque, può difendersi attraverso l’opposizione all’esecuzione, vediamo di cosa si tratta.

Come si effettua un’opposizione all’esecuzione?

L’opposizione all’esecuzione è un’azione attraverso il quale viene contestato il diritto del creditore a procedere con il pignoramento.

Si tratta di una possibilità prevista nel codice di procedura civile, in due diverse varianti:

  • contestazione di un’azione non ancora iniziata: con un’opposizione a precetto
  • contestazione di un’azione già iniziata: con ricorso al giudice dell’esecuzione

Ad ogni modo, va precisato che, se i beni oggetto di pignoramento non stati già venduti all’asta o assegnati, non è più possibile procedere.

Inoltre, l’opposizione all’esecuzione non deve essere confusa con l’opposizione agli atti giudiziari esecutivi, ovvero quella che si può effettuare entro 20 giorni dalla notifica degli stessi, come previsto dall’art. 617 c.p.c.:

Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto

Le caratteristiche

I soggetti legittimati a contestare un pignoramento sono coloro che lo subiscono, ovvero i proprietari dei beni in oggetto. Quindi possono essere:

  • il debitore
  • il terzo proprietario del bene
  • soggetto terzo espropriato

I legittimati passivi, ovvero i convenuti, sono il creditore che ha attivato il procedimento e in generale tutti coloro che sono muniti di un titolo esecutivo.

Attraverso l’opposizione all’esecuzione viene messo in dubbio la validità del titolo stesso, ad esempio:

  • negando la sua esistenza
  • contestando la sua sopravvenuta nullità
  • negare la corrispondenza tra contenuto del titolo e misura richiesta

Ad ogni modo è possibile fare riferimento sia a vizi formali che sostanziali, ovvero di forma o di contenuto.

Opposizione all’esecuzione non ancora iniziata

L’opposizione all’esecuzione, se questa non è ancora iniziata ma soltanto preannunciata, viene fatta contro il precetto, attraverso un atto di citazione proposto al giudice di cognizione competente, come previsto nel primo comma dell’’art. 615 c.p.c:

Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto

L’atto di precetto, è semplicemente un ultimo avvertimento inviato al debitore, per avvisare lo stesso di un imminente inizio della fase esecutiva se il pagamento non viene fatto entro 10 giorni.

In sostanza, quindi, il creditore può inizialmente richiedere una ingiunzione di pagamento, che invita il soggetto inadempiente a pagare la cifra in questione entro 40 giorni. Se ciò non avviene, prima di dare avvio all’esecuzione forzata, deve essere notificato anche l’ultimo avvertimento, per dare modo al soggetto di adempiere all’obbligo entro ulteriori 10 giorni.

In caso di irregolarità formali o sostanziali, tuttavia, il debitore ha la facoltà di opporsi, come indicato dall’art. 480 c.p.c.:

le opposizioni al precetto [615, 617] si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso

Opposizione all’esecuzione già iniziata

Se, invece, è già stato notificato l’atto di pignoramento, l’opposizione all’esecuzione di deve proporre con il deposito del ricorso presso il giudice dell’esecuzione stessa.

Quest’ultimo fissa poi un’udienza di comparizione delle parti, attraverso un decreto scritto in calce al ricorso stesso.
Viene, inoltre, indicato il termine perentorio per notificare al creditore/convenuto l’opposizione e la data dell’udienza.
Il secondo comma dell’art. 615 c.p.c., sottolinea infatti che:

Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto
E’ inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fodnata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile

Durante l’udienza vengono applicate le norme del rito camerale. In tale occasione può anche essere emessa un’istanza di sospensione del provvedimento, se sono presenti gravi motivi.

Come già accennato, tuttavia, la contestazione non è legittima se il bene pignorato è già stato assegnato o venduto all’asta.

I costi

Le due diverse procedure che abbiamo analizzato nei paragrafi precedenti hanno dei costi diversi.

In particolare se l’azione non è ancora iniziata è necessario formulare un atto di citazione di fronte al giudice competente. Per agire in tal senso è necessario provvedere al pagamento del contributo unificato, nel momento dell’iscrizione a ruolo, essendo un normale processo ordinario di cognizioni.

Quando invece il ricorso viene presentato presso il giudice dell’esecuzione si possono verificare due situazioni:

  • la fase incidentale rappresenta un procedimento all’interno del processo esecutivo, quindi non si deve versare il contributo unificato
  • la fase di merito, invece, effettuata davanti al giudice ordinario è soggetto al pagamento del contributo unificato
ESECUZIONI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE
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