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Atto di procura: cos’è e come funziona?

L’atto di procura rientra del settore della rappresentanza e si riferisce alle azioni che possono essere effettuate da un soggetto, curando gli interessi di un altro. Ci può essere una procura generale o speciale, ma non deve essere confusa con il mandato.

In determinate situazioni giuridiche un individuo non può curare da solo i proprio interessi, ma necessita di un procuratore, cioè un soggetti designati a compiere una determinata azione.

L’atto di procura può essere, ad esempio, legato alla riscossione di crediti, alla vendita di un immobile, o alla rappresentanza legale di un avvocato.

Ad ogni modo è importante capire le differenze tra questo istituto giuridico e il mandato, che solo superficialmente possono sembrare simili, ma contengono sostanziali diversità, soprattutto dal punto di vista formale.

L’atto di procura può essere generale, se si riferisce a svariate azioni, e specifico se si tratta di un singolo compito. 

Nel seguente articolo cercheremo di capire insieme il significato di tale concetto, definendone le peculiarità e le caratteristiche.

Cos’è un atto di procura?

L’atto di procura, definito anche delega, riguarda una rappresentanza volontaria, cioè la possibilità di compiere determinati atti per nome e per conto di un altro soggetto.
Succede infatti che, un individuo possa decidere volontariamente di incaricare una persona di fiducia a gestire alcune situazioni di suo interesse. Ciò significa che, le conseguenze di tali azioni avranno, comunque, degli effetti diretti nella sfera giuridica del rappresentato.

L’art 1388 del codice civile, afferma infatti:

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato

Ad esempio se un procuratore si occupa delle varie trattative e della stipulazione di un contratto di compravendita di un immobile, la proprietà del bene sarà comunque del rappresentato.

Per essere valido l’atto di procura deve avere la stessa forma dell’atto che il soggetto incaricato dove concludere. Nell’esempio che abbiamo citato prima è necessaria la forma scritta.

La procura notarile è obbligatoria quando si tratta di legittimare trasferimenti di proprietà di un bene, infatti l’atto stesso deve essere trascritto in specifici registri immobiliari.

La procura alle liti, invece, è indispensabile quando un soggetto vuole essere difeso da un avvocato durante un processo. In questo caso il cliente conferisce al legale il ruolo di procuratore.

L’art. 84 del codice di procedura civile sottolinea che:

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

A tal proposito la delega può essere

  • ad lites o generale, se riferita a una serie di processi 
  • ad litem o speciale, se riferita a un singolo processo

Va sottolineato comunque che, il rappresentante deve rispettare determinati limiti nello svolgimento dei compiti assegnati, come stabilito nell’atto di procura stesso. Quindi se si tratta di portare a termine una compravendita, non potranno essere prese decisioni in merito a restauro dell’immobile.

Atto di procura o mandato?

A differenza dal mandato, l’atto di procura non è un contratto ma un negozio unilaterale, ciò significa che il procuratore può agire senza dovere chiedere il consenso per ogni singola azioni, purché il suo raggio d’azione rimanga all’interno dei limiti stessi della delega.

Il mandato, invece, è un contratto bilaterale, attraverso il quale un soggetto è obbligato a compiere determinati atti per nome e per conto di un altro. Il procuratore non ha obblighi, ma autorizzazioni a compiere alcune azioni, che in realtà può anche non effettuare.

Inoltre, il mandatario non è un rappresentante del mandante, quindi non necessariamente gli atti avranno degli effetti nella sfera giuridica di quest’ultimo. In altre parole, con il mandato, l’incaricato agisce in nome proprio, ma, la differenza sostanziale, sta nel fatto che il mandato è un contratto a tutti gli effetti e deve essere sottoscritto dalle parti, mentre la procura, essendo un negozio unilaterale, prevede una delega ad agire, ma non un obbligo specifico.

Atto di procura generale

Abbiamo detto che attraverso un atto di procura un soggetto è autorizzato a compiere determinate azioni in nome e per conto di un altro. Ci possono però essere diversi tipi di rappresentanza, in base alla quale vengono stabiliti precisi limiti ai comportamenti che possono essere attuati dal procuratore.

In particolare se si parla di un singolo affare la delega è speciale, mentre se il rappresentante è autorizzato a compiere una serie di azioni, o tutti gli interessi di un soggetto, si parla di procura generale.

Detto ciò risulta ovvio che un atto di procura generale non può essere circoscritto a un singolo affare, dato che conferisce al procuratore poteri più ampi, sebbene debbano sempre essere rispettati dei limiti.

Il conferimento può avvenire in diversi modi, sia a voce che con un atto scritto, in base alle azioni che si dovranno concludere. Come anticipato sopra, se si tratta della compravendita di un immobile, si dovranno rispettare le regole in merito.

Se il procuratore supera i limiti insiti nel suo ruolo, o agisce senza avere effettivamente avuto una delega per farlo si parla di “falsus procurator”, e tutti gli atti posti in essere in tal modo saranno privi di effetti. Se però vengono ratificati il rappresentato può chiedere un risarcimento danni.

La rappresentanza generale può terminare con un atto di rinuncia, come previsto dall’art 1396 del c.c.:

Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate

Atto di procura speciale

Un atto di procura speciale, a differenza di quello generale, riguarda un compito specifico, anche se di solito non ha una durata predeterminata. Le deleghe, infatti, si considerano terminate nel momento in cui muore il rappresentante o per esplicita estinzione, o rinuncia.

Non si tratta di un atto libero, nel senso che deve essere rispettata la forma prevista per l’azione da svolgere. Come anticipato nei paragrafi precedenti, per la compravendita di un immobile è obbligatoria la forma scritta.

Ad ogni modo il procuratore non può superare i limiti imposti dal conferimento. Ciò significa che deve rispettare i poteri insiti nel suo ruolo, per evitare di diventare un falsus procurator e dovere risarcire i relativi danni causati.

Esiste un’ulteriore distinzione da fare, per chiarire ulteriormente l’argomento, esattamente tra procura:

  • specifica: prevede molte attività 
  • speciale: riguarda meno azioni

Quindi, sebbene i due termini possano sembrare molto simili tra loro, si tratta di due negozi giuridici diversi. Nel primo caso il procuratore può scegliere tra diverse attività da compiere, con un certo margine, mentre nel secondo caso egli può soltanto occuparsi di un singolo atto.



Atto di procura notarile

Una procura notarile è invece obbligatoria tutte le volte dove un atto stipulato dal rappresentante abbia bisogno della forma notarile ai fini della sua validità o dell’espletamento delle relative procedure pubblicitarie.

Fonti normative

  • art. 1388 del codice civile
  • art. 84 del codice di procedura civile
  • art. 1396 del codice civile

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