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Art 594 cp: le conseguenze dell’abrogazione

L’art. 594 cp è stato abrogato nel 2016, in quanto considerato un reato minore, punibile solamente con una sanzione pecuniaria e con il pagamento di un risarcimento danni alla vittima. Come vedremo, però, non è sempre facile dimostrare i fatti per avere giustizia.

Nel 2016 sono state effettuate diverse depenalizzazioni di reati minori, per consentire alla Giustizia di concentrare maggiormente i propri sforzi per definire situazioni più complesse, con lo scopo di garantire una maggiore sicurezza ai propri cittadini.

Tra i vari reati depenalizzati c’è anche l’ingiuria, prevista dall’ ex art, 594 cp. Quindi, ora, chi offende l’onore altrui con offese pesanti, non può più essere denunciato, ma rischia di dovere affrontare una causa civile, se la vittima decide di agire per ottenere il risarcimento dei danni. Ovviamente si tratta di una strada non facile da percorrere, in quanto è estremamente complicato riuscire a recuperare delle prove valide per dimostrare i fatti.

Nella maggior parte dei casi tale comportamento non viene punito in alcun modo. Inoltre va considerato anche che non esiste più un forte deterrente per scongiurare fatti di questo tipo.

Cosa prevedeva l’art. 594 cp?

Fino a pochi anni fa, offendere direttamente una persona, cioè mentre quest’ultima è presente, era considerato un reato. La vittima aveva la possibilità di sporgere denuncia presso i carabinieri per fare valere i propri diritti.

Ora tale possibilità non esiste più in quanto è stato depenalizzato l’art. 594 cp, che affermava quanto segue:

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone

L’ingiuria quindi non è più un reato, ma un illecito punibile solamente in sede civile.

Prima del cambiamento introdotto con la depenalizzazione del 2016, si trattava di un reato punibile con la reclusione fino a 6 mesi, o per un tempo maggiore nel caso di ingiuria aggravata, cioè effettuata con mezzi di comunicazione in grado di coinvolgere un numero elevato di persone.

Perciò, una parola di troppo, una parolaccia, un insulto fatto in un momento di ira, magari durante un litigio potevano costare caro al responsabile, che rischiava una denuncia penale.

In ogni caso va chiarito che si parla di ingiuria quando viene leso l’onore e la reputazione di una persona, mentre quest’ultima è presente, in caso contrario si tratta di diffamazione, considerata un reato ancora oggi.

In altre parole, quindi, offendere qualcuno direttamente viene considerato meno grave dal legislatore rispetto alla lesione delle reputazione fatta comunicando con terzi, sia personalmente che tramite social network o altri mezzi di comunicazione.

Abrogazione art. 594 cp: l’obiettivo del legislatore

Nel nostro Paese da tempo si parla della necessità di effettuare una riforma del processo penale, per rendere le procedure più snelle e diminuire in modo considerevole i tempi necessari per arrivare a delle sentenze, Uno dei principali problemi della Giustizia italiana, infatti, è proprio quello della durata eccessiva dei processi, che causano un vero e proprio intasamento del sistema. La conseguenza è l’estinzione di svariati reati per prescrizione, e non sempre si tratta di casi lievi. 

E’ evidente quindi, che il legislatore dovesse agire per risolvere una situazione non più accettabile, che ha minato fortemente la fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia e delle istituzioni. 

La depenalizzazione di alcuni reati, come quello previsto dall’art.594 cp, è stata realizzata con lo scopo di lasciare “più spazio” ai casi più gravi. La tenuità del fatto, in ogni caso, deve essere valutata concretamente, considerando anche la gravità dei danni causati.

Ad ogni modo sono stati abrogati alcuni articoli del codice penale, tenendo in considerazione quanto afferma l’art. 112 della Costituzione:

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale

L’obbligo di agire, non può essere uguale per tutte le tipologie di reato, ovviamente è necessario dare priorità ai casi più gravi, ma tale decisione non può essere fatta in modo arbitrario di volta in volta, con il rischio che vengano effettuate scelte “per convenienza”.

L’abrogazione dell’art. 594 cp e la depenalizzazione di altri reati minori risponde quindi all’esigenza di stabilire in quali casi è obbligatorio agire penalmente, e in quali invece non è necessario.

Abrogazione art. 594 cp: le conseguenze

Abbiamo detto che, per alleggerire la macchina della Giustizia, il legislatore ha deciso di depenalizzare diversi reati, tra i quali anche l’ingiuria, ex art 594 cp, ma quali sono le conseguenze? Come può difendersi ora la vittima?

Senza dubbio, dal 2016 è molto più difficile agire rispetto al passato, dato che non è possibile sporgere denuncia presso i carabinieri, in quanto non può essere intrapresa alcuna indagine in merito. 

L’unica cosa che può fare il soggetto che ha subito tale comportamento, è rivolgersi a un bravo avvocato civilista in grado di fornire le corrette indicazioni in modo tempestivo. Soprattutto se si tratta di offese scritte sui social network è indispensabile procedere tempestivamente per recuperare le prove utili per il processo, prima che vengano cancellate dal responsabile.

Detto ciò va sottolineato che è possibile agire soltanto con una causa civile,a seguito dell’abrogazione dell’art.594 cp, se si vuole punire il colpevole e ottenere un risarcimento danni. L’interessato, quindi, deve fare una scelta, cercando di capire se vale la pena attivare un lungo processo civile, senza alcuna certezza di potere vincere, rischiando anche di pagare le spese legali della controparte.
Per questo motivo solamente un professionista può dare delle indicazioni utili per capire la migliore strada da intraprendere.

Per importi inferiori a 5 mila euro, in ogni caso, la faccenda viene discussa presso il Giudice di Pace, mentre per importi più elevati è necessaria la causa in tribunale.

In ogni caso, chi è responsabile di ingiuria, dopo la cancellazione dell’art. 594 cp, può essere condannato a pagare:

  • le spese processuali
  • una multa tra 100 e 12.000 euro in base alla gravità
  • un risarcimento danni

Abrogazione art. 594 cp: come ottenere il risarcimento danni?

Se l’ingiuria ha provocato dei danni, ad esempio di tipo psicologico, determinando magari la perdita del lavoro o un peggioramento delle attività quotidiane, la vittima può chiedere un risarcimento al colpevole.

Per fare ciò, è indispensabile fornire delle prove in merito, dimostrando anche un collegamento di causa effetto tra l’ingiuria e le conseguenze negative riportate. Non si tratta di aspetti facili da dimostrare, in quanto è praticamente impossibile riuscire a registrare una offesa nel momento stesso in cui viene fatta. 

Il discorso è leggermente diverso se la lesione dell’onore viene fatta tramite i mezzi di comunicazione, quindi una conversazione tramite sms, whatsapp, email, social network, etc.

La prima cosa da fare in questo caso, è non minacciare il colpevole di volere agire per vie legali, per evitare che possa cancellare le prove. E’ indispensabile affidarsi a un avvocato civilista preparato in materia, per capire come agire in modo tempestivo e valutare quali sono le effettive possibilità di potere dimostrare il fatto e vincere la causa.

Ad ogni modo la vittima deve fare una stima dell’offesa, calcolando la cifra che intende chiedere al responsabile. In mancanza di tale indicazione, verrà fatta una valutazione equitiva dal Giudice, analizzando il caso concreto e stabilendo la cifra più congrua.

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