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Illecito civile: significato e caratteristiche

L’illecito civile corrisponde a una violazione di una norma che ha lo scopo di regolare i rapporti tra i privati cittadini. I comportamenti illeciti vengono puniti con sanzioni civili, e con il risarcimento danni a favore della parte lesa.

Nel sistema giuridico italiano non tutte le violazioni alle norme vengono punite allo stesso modo, nel senso che esistono degli ambiti specifici entro i quali fare rientrare determinati comportamenti. 

Nel Codice Civile sono raccolte tutte le linee guida in merito ai rapporti tra privati, per i quali lo Stato si pone in modo del tutto imparziale. L’obiettivo è quello di valutare se è stato causato un danno alla parte lesa, e se ci sono i presupposti per obbligare il responsabile ad effettuare un risarcimento equo.

Per altri comportamenti ritenuti più gravi, invece, lo Stato interviene in prima persona, per proteggere i cittadini e garantire loro maggiore sicurezza. I reati, infatti, vengono puniti secondo quanto contenuto nel codice penale, e sono previste limitazioni della libertà personale dei colpevoli.

Il diritto amministrativo, invece, si occupa delle questioni inerenti ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nelle prossime righe, analizzeremo nel dettaglio come sono regolati i rapporti tra privati, cercando di capire come interviene il diritto italiano in caso di inadempienze o illeciti.

Cos’è un illecito civile?

La giurisprudenza italiana fa distinzione tra i seguenti tipi di illeciti:

  • civile: inerente a rapporti tra soggetti privati, nei quali deve essere valutato il danno causato e il relativo risarcimento 
  • penale: ovvero i reati, considerati comportamenti particolarmente gravi, per i quali lo Stato decide di intervenire in prima persona per difendere i cittadini e garantire la sicurezza. Le pene prevedono la limitazione della libertà personale del colpevole, con la detenzione in carcere
  • amministrativo: si pone a metà strada tra i primi due, e riguarda interessi statali ma non gravi come nel caso dei reati.

Ad ogni modo può accadere che un determinato fatto costituisca un illecito civile, ma anche penale. Infatti, durante i processi penali, oltre all’azione esercitata dal pubblico ministero per assicurare la sicurezza dei cittadini, spesso viene promossa anche l’azione civile, ovvero la richiesta di un risarcimento danni da parte del danneggiato.

Il legislatore ha scelto di inserire determinati comportamenti nei diversi ambiti giuridici, analizzando la loro gravità anche in termini di costi per la comunità sociale, nel senso che ci potrebbero essere grossi rischi se lo stato non interviene per punire direttamente certi illeciti.
Per quanto riguarda il diritto civile, invece, il rischio è circoscritto agli interessi privati degli individui, che possono decidere liberamente se procedere in giudizio o meno.

In particolare vengono considerate:

  • la responsabilità extracontrattuale, o aquiliana, che si riferisce alla violazione di un dovere generico, come indicato nell’art. 2043 c c"qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"
  • la responsabilità contrattuale, collegata a un preciso inadempimento o a una esecuzione ritardata, come sottolineato dall’art. 1218 cc “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non provache l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”

Il risarcimento del danno rappresenta il vero obiettivo che un soggetto vuole raggiungere nel momento in cui decide di procedere in giudizio. Tale azione in passato era vista in un’ottica sanzionatoria nei confronti del responsabile, mentre oggi viene considerata in un’ottica riparatoria, ponendo quindi in rilievo la tutela della persona danneggiata.

Ad ogni modo per comprendere davvero cosa si intende per illecito civile, è utile analizzare gli elementi che lo costituiscono:

  • il fatto materiale
  • l’antigiuridicità
  • la colpevolezza

Illecito civile: il fatto materiale

Il comportamento o condotta di una persona può essere riferito a:

  • un’azione 
  • una omissione

In entrambi i casi se non vengono rispettate le norme giuridiche, si possono causare dei danni ingiusti ad altri. Ciò avviene, comunque, se esiste un nesso di causa-effetto tra le due situazioni.

Ad esempio se un individuo cade a causa di una buca nel marciapiede, deve dimostrare che non era stato segnalato il pericolo, e che in quel momento non stava utilizzando lo smartphone, evidenziando che non si trattava di una sua distrazione.

Il nesso di causalità, deve essere suddiviso in due fasi:

  • nesso tra condotta ed evento: cioè stabilire se la lesione deriva effettivamente dalla condotta di un soggetto
  • nesso tra evento e danno: una volta determinata la responsabilità, bisogna valutare le conseguenze dannose causate

Quindi, risulta evidente che l’accertamento della responsabilità è distinto dalla quantificazione del risarcimento da pagare.

Nel primo caso la giurisprudenza analizza caso per caso applicando il criterio “più probabile che non”, secondo il quale un comportamento può essere la causa di un evento se le probabilità sono pari al 51%.

Nel secondo caso, l’art. 1223 cc, afferma che:

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta

L’azione risarcitoria si riferisce perciò a un danno ingiusto, che può essere di tipo patrimoniale, ma anche biologico.

Illecito civile: l’antigiuridicità

Nel paragrafo precedente abbiamo detto che se una condotta determina dei danni, la parte lesa può chiedere di essere risarcita. Ma, non succede in tutti i casi, infatti l’azione svolta deve essere in contrasto con un dovere giuridico.

L’art 2043 cc, sottolinea che:

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Il punto centrale quindi sta proprio nell’ingiustizia o nell’antigiuridicità, che possono essere considerati sinonimi.

Negli ultimi anni, la giurisprudenza sta allargando progressivamente le situazioni di tutela, collegate al danno ingiusto, in particolare:

  • tutela dei valori esistenziale dell’individuo, quali il nome, l’onore, l’integrità fisica, la riservatezza, la salute, etc
  • tutela dei creditori
  • tutela dei consumatori da prodotti difettosi o nocivi immessi sul mercato

Illecito civile: la colpevolezza

L’atto compiuto, oltre ad essere antigiuridico, deve anche essere compiuto con colpa

Mentre l’ingiustizia riguarda l’aspetto oggettivo dell’illecito, la colpevolezza si riferisce, invece, all’aspetto soggettivo, ovvero alle intenzioni del soggetto responsabile.

Ci può essere, infatti:

  • dolo: se chi commette l’azione agisce con coscienza, sapendo di provocare dei danni, quindi si tratta di una trasgressione volontaria dalle norme giuridiche.
  • colpa: l’evento dannoso non è voluto, ma avviene per negligenza, imprudenza o imperizia, cioè quando non vengono osservate le leggi.

A tal proposito va sottolineato che non può essere ritenuto colpevole, chi non ha la capacità di intendere e volere, dato che non può rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni.
L’esclusione della responsabilità, ad ogni modo non viene applicata se il soggetto si trova in un determinato stato psichico per propria colpa, come ad esempio un ubriaco.

La sanzione pecuniaria civile

In alcuni casi, chi ha subito dei danni può richiedere che il responsabile oltre al risarcimento, paghi anche una sanzione pecuniaria. Il giudice, comunque, può applicare la misura anche d’ufficio.

Secondo il decreto legislativo 7/2016 è prevista una sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila nei seguenti casi:

  • Quando viene offeso l’onore o il decoro di una persona presente, tramite comunicazione telefonica o telematica;
  • Comproprietario che si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene;
  • Soggetto che disperde, deteriora, distrugge o rende inservibili (anche in parte) cose mobili o immobili altrui;
  • Chi, si appropria di denaro o cosa smarrite da altri, senza rispettare le prescrizioni previste dalla legge in merito all’acquisto delle proprietà di cose trovate.

È prevista una sanzione da duecento a dodicimila euro, invece, nelle seguenti ipotesi:

  • Chi arreca danno ad altri a causa di una scrittura privata falsa, o alterata;
  • Chi disponendo di un foglio firmato in bianco, fa scrivere un atto privato che produce effetti giuridici diversi rispetto a quelli autorizzati o causa dei danni;
  • Chi arreca danni ad altri distruggendo od occultando una scrittura privata;
  • Chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, attribuendole un fatto determinato o di fronte a più persone.

Il giudice decide se applicare o meno la sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, quando viene accolta la domanda di risarcimento danni posta dalla parte offesa. Non può essere applicata quando l’atto introduttivo del giudizio è già stato notificato.

Fonti normative

  • ​Art 2043 cc
  • Art. 1223 cc
  • Decreto legislativo 7/2016​
DIRITTO CIVILE RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITÀ CIVILE RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ILLECITO CIVILE RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
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