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Pignoramento Equitalia: è possibile bloccarlo?

E' possibile bloccare il pignoramento di Equitalia? Vediamo insieme le misure che il contribuente può adottare per mettere in atto questa pratica.

Tutti coloro che hanno un debito con Equitalia (recentemente riformata) e teme di subire un pignoramento, il presentare una domanda per dilazionare i propri debiti potrebbe essere la giusta mossa per tornare a vivere serenamente: rateizzare le cartelle esattoriali ricevute, dunque, può essere la mossa strategica per tornare ad avere una vita tranquilla.

Gli effetti della presentazione di una domanda di questo tipo, infatti, si ripercuotono sulle azioni cautelari come le ipoteche o il fermo dell'auto ed anche sulle azioni esecutive ovvero sul pignoramento. Questa pratica, dunque, può essere indispensabile per bloccare il pignoramento di Equitalia da parte dell'Agente di Riscossione.

Pignoramento Equitalia: le azioni esecutive

C'è però da fare una distinzione, in merito alle azioni esecutive ed a ciò che la procedura della domanda dilazione del debito può avere come effetto sul blocco del pignoramento da parte di Equitalia.

La richiesta di rateazione, come detto, dunque, impedisce ad Equitalia di avviare dei nuovi pignoramenti. Se il contribuente, quindi, sceglie dieffettuare un pagamento a rate delle cartelle, questo non subirà nessun rischio in merito al blocco del conto, dello stipendio o della pensione.

Se, invece, si vuole rendere inefficace un vecchio pignoramento ovvero già in corso - nel caso in cui la casa di proprietà sia già oggetto di una procedura esecutiva o nel caso in cui la banca abbia già ricevuto comunicazione da Equitalia con la quale viene obbligata a versarle le somme pignorate entro 60 giorni - questo avverrà solamente nel momento in cui il contribuente pagherà la prima rata della rateizzazione.

Ovviamente, per fare in modo che il blocco del pignoramento di Equitalia resti valido, bisognerà sempre rispettare le date di scadenza delle rate pattuite così come ricorda la stessa Equitalia - D.P.R. 602/1973, articolo 19, comma 1, quater:

Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Agente della riscossione a seguito della presentazione di tale richiesta... non possono essere avviate nuove azioni esecutive sinno all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accogliemento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo avviate precedentemente...

Se vogliamo semplificare, dunque, una richiesta di dilazione del debito andata a buon fine non solo ripara da eventuali azioni esecutive future ma mette al riparo anche dalla procedure passate nel momento in cui si paga la prima rata della rateizzazione richiesta: tutto ciò, dunque, blocca il pignoramento da parte di Equitalia (tranne che nel caso di pegni ed ipoteche: in questo caso Equitalia non potrà iscriverne di nuove restando salvi, però, i provvedimenti già adottati).

Pignoramento Equitalia: il ricorso dopo la richiesta di dilazione

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, comunque, l'aver presentato una richiesta di dilazione del debito per bloccare il pignoramento di Equitalia, non vieta al contribuente di presentare un ricorso, in un secondo momento, contro le stesse cartelle esattoriali di Equitalia.

Il pagamento spontaneo di un debito, infatti, costituisce esso stesso il riconoscimento del debito ma solamente in sede civile. In sede tributaria, invece, il contribuente può essere spinto ad un immediato adempimento solamente per evitare cause peggiori come, per esempio, il pignoramento della casa, del conto, dell'auto eccetera.

La rateazione del debito, comunque, non è possibile in due casi:

  1. ​per le somme oggetto di segnalazioni da parte della Pubblica Amministrazione. Quando la P.A. deve delle somme di denaro superiori ad euro 10 mila ad un privato cittadino (per forniture, appalti o altro) dovrà obbligatoriamente procedere, prima di effettuare il pagamento, ad interrogare Equitalia per verificare se il creditore ha un debito nei confronti di Equitalia per un valore pari almeno alla cifra che deve essere pagata al cittadino. In questo caso, ovvero se il cittadino ha un debito pendente con Equitalia per un valore almeno pari a ciò che gli spetta dalla P.A., le somme saranno bloccate e si procederà ad un pignoramento presso terzi in modo che la somma spettante ad Equitalia venga interamente versata dalla Pubblica Amministrazione stessa.
  2. se una procedura esecutiva si trova già allo stato finale. Se, ad esempio, un immobile è già stato venduto all'incanto o se  - nel caso di pignoramento presso terzi - il terzo ha già reso la dichiarazione con cui si dice debitore nei confronti del soggetto iscritto a ruolo, la reteazione del debito non è possibile.

Che cosa è oggetto del pignoramento di Equitalia?

Per poter avviare un blocco del pignoramento di Equitalia è bene sapere, a priori, quali beni siano effettivamente pignorabili da parte dell'Agente di riscossione. Quindi che cosa è pignorabile?

Nell'esecuzione forzata o pignoramento, al debitore vengono sottratti bei in suo possesso per ristabilire la posizione nei confronti del creditore.

  • ​Stipendi. Per recuperare i crediti, Equitalia può agire sullo stipendio ma rispettando alcune percentuali fondamentali. Un decimo perle retribuzioni con imorto non superiore a 2500 euro; un settimo per quelle di importo compreso fra 2500 e 5000 euro; un quinto per quelli di importo superiore ai 5000 euro.
  • Pensioni. Nel caso di un debitore pensionato, la normativa sul pignoramento impone ad Equitalia di tutelare l'integrità della pensione: le pensioni al di sotto dell'assegno sociale sono intoccabili.
  • Conti correnti personali. Equitalia non può agire autonomamente prelevando l'ultimo stipendio o l'ultimo accredito della pensione.
  • Prima casa. Se il debitore ha una prima casa, questa non può essere pignorata se non rientra nella categoria dei beni di lusso, se è l'unico immobile che il debitore possiede, se è adibita ad uso abitativo come residenza principale del debitore e della sua famiglia.
  • Beni mobili. La legge italiana tutela molto il cittadino da questo punto di vista. Oggetti come letti, tavoli e sedie utilizzate per consumare i pasti, elettrodomestici di base, non possono essere pignorati in quanto ritenuti essenziali e quindi al di fuori di ciò che può essere pignorabile dall'Agente di riscossione. Altri beni non pignorabili sono l'anello nuziale, vestiti e biancheria, armadi e guardaroba, cassettoni, frigorifero, fornelli da cucina, stufe, utensili di casa e cucina, lavatrice, cose sacre o destinate all'esercizio del culto, beni commestibili e consumabili utili per il mantenimento del debitore e della sua famiglia per almeno un mese, armi ed oggetti che il debitore ha l'obbligo di custodire e conservare per l'adempimento di un pubblico servizio, lettere, decorazioni al valore come medaglia e fregi, scritti di famiglia e manoscritti. Non rientrano in questa categoria i gioielli anche con un valore affettivo superiore alla cifra da recuperare ed i mobili di particolare valore economico così come quadri e scritti appartenenti a collezioni.
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