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Insider trading: cos’è e quando diventa un reato?

L’insider trading, o diffusione di informazioni privilegiate può essere un reato se utilizzato per ottenere un vantaggio o un profitto. Vediamo quindi di chiarire in quali casi la legge prevede delle sanzioni in merito.

Un soggetto che ricopre una determinata posizione, quindi un “insider”, ha accesso a diverse informazioni privilegiate, ovvero altamente specifiche, che il pubblico non conosce.
Si tratta di contenuti che, se resi pubblici possono influenzare in modo rilevante il prezzo di strumenti finanziari o prodotti sul mercato di riferimento.

Vediamo cosa dicono le norme nazioni ed europee in merito, per comprendere in quali casi si tratta di un reato.

Cos’è l’insider trading?

Quando si parla di insider trading si fa riferimento alla diffusione di informazioni chiave possedute da determinati soggetti, prima che queste diventino di pubblico dominio.

In Italia, il mercato finanziario è controllato dalla Consob, ovvero l’organismo che ha il compito di verificare che non vengano messe in atto operazioni illecite e lesive della concorrenza.

In modo particolare sono sanzionabili le operazioni messe in atto utilizzando informazioni privilegiate, cioè abusando di esse. Si tratta di un reato relativamente recente, che negli ultimi anni ha sollevato l’attenzione del legislatore italiano e anche della giurisprudenza, su impulso comunitario.

Sono sanzionabili le seguenti azioni:

  • tipping: comunicare a terzi delle notizie chiave senza un giustificato motivo;
  • tuyautage: spingere terzi a compiere delle operazioni, senza rivelare le informazioni privilegiate in possesso

Quando l’insider trading è un reato?

L’art. 184 del TUF, ovvero il Testo Unico della Finanza sottolinea:

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio

Le operazioni illecite sono:

  • compravendita per conto proprio o per terzi di strumenti finanziari utilizzando le informazioni
  • rendere note le notizie al di fuori del contesto lavorativo
  • indurre altri a compiere delle azioni, sulla base delle notizie privilegiate

Non bisogna, però, confondere tale illecito con l'aggiotaggio, previsto dall’art. 501 c.p,:

Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie (2) false, esagerate o tendenziose [265, 269, 656] o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci (3), ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da cinquecentosedici euro a venticinquemilaottocentoventidue euro [501bis].

Sono previste anche delle aggravanti del reato, che prevedono l’aumento delle pene, fino al raddoppiamento se:

  • le operazioni hanno lo scopo di favorire interessi stranieri
  • se si causa la diminuzione dei prezzi dei titoli di Stato, della valuta nazionale o l’aumento del prezzo di merci di largo consumo.

Novità introdotte dalla legge 62/2005

Nel 2004 sono state introdotte diverse novità in materia dalla legge comunitaria, recepita nel nostro Paese con la legge 62/2005.

In sostanza sono state rese più severe le pene per i cosiddetti insider primari, cioè chi fornisce informazioni privilegiate, ed è stato degradato da reato a illecito amministrativo il fatto se commesso da insider secondari, ovvero da chi ha ricevuto le notizie.

Va detto però, che a fronte di diverse denunce, nel nostro Paese ci sono state poche condanne effettive per insider trading. Ma non si tratta di un problema solo italiano, infatti, l’Unione Europea sta cercando di ideare delle norme comuni per evitare delle discrepanze tra i vari stati membri.

Spionaggio industriale e insider trading

L’insider trading è direttamente collegato allo spionaggio industriale, ovvero alla ricerca disperata di segreti sensibili di società concorrenti, per potere essere più competitivi nel mercato.

Esso, infatti, può essere effettuato da membri interni all’azienda, che sono a conoscenza di informazioni sensibili, non rese pubbliche. Le informazioni privilegiate possono essere cedute alla concorrenza per ottenere dei guadagni personali.

Tali operazioni sono illegali in quasi tutti gli Stati, anche se negli ultimi anni sono cresciute molto, anche grazie all’avvento del web. Online le notizie sono più facili da recuperare, considerando che quasi tutto ormai è archiviato in modo digitale, quindi protetto da codici che possono essere individuati da hacker informatici.

Quando non si tratta di insider trading?

Nei paragrafi precedenti abbiamo evidenziato in quali casi si può parlare di insider trading, ovvero un reato che può essere punito anche in modo molto severo, vediamo ora quando non si tratta di un reato.

Entrare in possesso di informazioni riservate non è sempre un illecito. Chi casualmente sente delle notizie importanti, mentre cammina nei corridoi, o in ogni caso senza volerlo non compie insider trading, dato che per essere accusati è necessario il dolo generico, ovvero la volontà di compiere il reato.

Fonti normative

  • Art. 184 del TUF​
  • Legge 62/2005
INSIDER TRADING AGGIOTAGGIO
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