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Lesioni Personali: significato, tipologie e conseguenze

In diritto penale, le “lesioni personali”, rappresentano un delitto previsto all’art. 582 del codice penale e riguarda tutti coloro che cagionino a un soggetto terzo una lesione personale, dalla cui ne derivi poi una malattia fisica o mentale.

La lesione personale è punita con la reclusione da sei a tre anni, se però la malattia ha una prognosi non superiore a venti giorni, e non vi sono delle circostanze aggravanti descritte all’ art. 583e 585, ad eccezioni di quelle indicate al punto 1 e nell’art. 577 (ultima parte), la lesione personale è punibile con querela fatta ad opera della persona offesa.

​In questo articolo tratteremo i diversi punti che riguardano i delitti di “lesioni personali”, che cosa ci si tutela, chi è il soggetto attivo e chi il soggetto passivo, elemento soggettivo e condotta, tipologie di lesioni e malattia, conseguenze e fonti normative.

Lesioni personali: cosa si tutela

L’art. 582 del c.p. vuole tutelare l’incolumità della persona nella sua totalità (fisica e psichica), è inoltre interesse dello stato tutelare l’integrità fisica e psichica dei consociati.

Non rientrano in tale categoria le offese alla sicurezza fatte verso un numero non ben definito di persone, quest’ultima tipologia viene invece punita secondo il cfr. artt. 422 e ss. c.p. facente parte del c.p. e sono inoltre escluse anche le autolesioni.

Nell’ art. 582 e ss. c.p viene anche definito il concetto di "incolumità individuale" e il concetto di "salute" costituzionalmente importante e indicato nel cfr. Cass. n. 2437/2008.

Soggetto attivo e soggetto passivo

All’interno del delitto per lesioni personali troviamo due tipi distinti di persone:

  • Il soggetto attivo: può essere qualsiasi persona che rechi ad un’ altra persona una o più lesioni personali.
  • Il soggetto passivo: quella la persona che subisce la lesione. Se da quest’atto ne consegue una malattia mentale o fisica, come espressamente esposto l’art. 582 c.p. Se invece il soggetto passivo accusa solamente una pura sensazione di malessere, non rientra nel caso delle “lesioni personali” ma si trasformerebbe, solamente in quest’ultimo caso, in un delitto di percosse regolato dall’ ex art. 581 c.p. (Cass. n. 15420/2008).

Ad oggi, però, la situazione è più controversa se si parla del “delitto in capo al feto”:

  • da una parte troviamo la dottrina: afferma che il feto non può considerarsi un essere vivente, quindi capace di una vita autonoma se separato dalla grembo materno e quindi secondo questo filone di pensiero la questione sarebbe esclusa.
  • Dall’altra alcune interpretazioni dell’ art. 582 c.p.:il reato di lesioni personali si potrebbe ricondurre agli effetti postnatali , in pratica il delitto di lesioni personali verso il feto si verificherebbe nel momento in cui quest’ultimo verrebbe alla luce.

Elemento soggettivo e condotta.

In questo tipo di reato l’elemento soggettivo è il dolo, come indicato nell’art. 582c.p., differente dalle lesioni personali colpose che invece sono definite all’art. 590 c.p.

Nel reato di lesioni personali il dolo a cui si fa riferimento è “generico”, riguarderebbe quindi il soggetto attivo che consapevolmente provocherebbe o potrebbe provocare dei danni fisici al soggetto passivo detto anche vittima.

Non è necessario che l’intenzione del soggetto attivo sia quella di arrecare al soggetto passivo delle conseguenze gravi (vedere Cass. n. 17985/2009).

Oltre al reato di lesioni volontarie possiamo avere anche il dolo eventuale, cioè l’accettazione del potenziale pericolo che manomettendo fisicamente una persona si possano verificare effetti "ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona possa provocare lesioni a quest’ultima compromettendone l’integrità anatomica/funzionale/psichica, come indicato dalla Cass. n. 35075/2010.

Se si parla invece di condotta, il reato di lesioni personali è un evento definito in forma libera, quindi può essere fatto con ogni tipo di strumento in grado di arrecare a un soggetto terzo una grave manomissione, sono compresi le spinte e gli urti, anche con omissione e anche con l’attuazione di una condotta non violenta, ma comunque in grado di provocare malattia, come sottoporre alla privazione degli elementi atti ad idratarsi/nutrirsi o all’esposizione di agenti atmosferici malevoli/intemperie, produzione di fumi industriali tossici, vaporizzazione di sostante urticanti.

La malattia e i vari tipi di lesioni.

La malattia è il fattore principale del reato di lesioni personali, si usa per descrivere la tipologia di “offesa al bene giuridico ”della sicurezza individuale legata all’appartenenza di fatto e a differenziarla dal reato di percosse.

La malattia, giuridicamente parlando, rappresenta ogni variazione fisica, o delle sue funzioni, che produca un importante processo patologico, anche solo temporaneamente, generando quindi una modificazione fisica che riduca sensibilmente le normali funzionalità.

Sotto la voce malattia rientrano anche:

  • le contusioni
  • le echimosi
  • le escoriazioni
  • gli ematomi
  • lividure sanguinanti

Per lesioni si intende la forma “semplice” con l’aggiunta delle aggravanti previste all’ 583 c.p.

Le lesioni si possono dividere in quattro tipi, a seconda dell’importanza delle lesioni:

  • Lesioni lievissime: devono avere una prognosi non superiore ai venti giorni e non devono esser in atto le circostanti aggravanti indicati negli art. 583 e 585, sono punite con la querela della parte offesa.
  • Lesioni lievi: fanno parte di questo gruppo anche le lesioni che determinino una malattia la cui durata sia tra i 21 e i 40 giorni e possono essere perseguite d’ufficio e sanzionate con una pena detentiva che va da tre mesi a tre anni.
  • Lesioni gravi: se da tale lesione ne deriva una malattia che mette in pericolo di vita del soggetto che subisce il reato, o che generi una incapacità di svolgere le ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a 40 giorni, si applica la pena detentiva che varia da tre a sette anni.
  • Lesioni gravissime: se la malattia provoca è molto probabilmente o certamente inguaribile e provoca la perdita di un arto/ uno dei sensi/un organo genenado una situazione permanente, allora in tal caso la pena di reclusione va da un minimo di sei anni a un massimo di 12 anni.

La lesione personale è, invece, "gravissima", quando la malattia è con probabilità o certezza inguaribile; provoca la perdita di un senso, di un arto (o una mutilazione tale da renderlo inservibile), di un organo, della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave incapacità della parola oppure la deformazione o uno sfregio permanente del viso.


Fonti normative

  • art. 582 del c.p.
  • art. 583e 585 del c.p.
  • art. 577 c.p. (ultima parte)
  • cfr. art. 422 e ss. c.p.
  • cfr. Cass. n. 2437/2008
  • art. 590 c.p
  • Cass. n. 35075/2010
  • Cass. n. 9448/1983
  • Cass. n. 12867/1986
  • Cass. n. 41939/2006
  • Trib. Rovereto 17.1.1969
  • Cass. n. 6371/2010
  • art. 581 c.p.
  • Cass. n. 44026/2014




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