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Atti osceni in luogo pubblico: come sono puniti?

Gli atti osceni in luogo pubblico erano puniti più severamente in passato. Ora, dopo la depenalizzazione del reato, solo per i casi più gravi è prevista le reclusione in carcere.

Si sente spesso parlare di atti osceni in luogo pubblico, ma non tutti sanno esattamente cosa significa, in quali casi si verifica e quali sono le punizioni previste dalla legge.

Nelle prossime righe cercheremo di analizzare proprio questo argomento, descrivendo anche le differenze con la cosiddetta pubblica decenza.

Cosa sono gli atti osceni in luogo pubblico?

Un atteggiamento “osceno” è quello che offende il pudore. L’art. 529 c.p. sottolinea infatti:
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto
Da quanto possiamo leggere, quindi, la legge non considera oscene le opere artistiche, a patto che non sia offerta o venduta a un soggetto minorenne.
In particolare rientrano nella categoria in questione sia gli atti che gli oggetti che in base al periodo storico e culturale attuale vengono considerati poco adeguati, e in grado di provocare una reazione emotiva immediata di disagio, repulsione e turbamento. Si tratta di esposizione di parti intime del corpo e di comportamenti sessuali, che secondo le convenzioni sociali devono rimanere relegati all’ambito privato, come sottolineato dalla Cassazione con la sentenza 37395/2004.

La depenalizzazione

Come si pronuncia le legge in merito a comportamenti considerati osceni? Fino a poco tempo fa, l’art. 527 c.p. considerava sempre reato un atteggiamento di questo tipo, ed erano previste punizioni severe, ovvero la reclusione da 3 mesi a 3 anni.

Ora le cose sono diverse. In seguito alla depenalizzazione, infatti, l’art. 527 c.p. è stato modificato, e recita:
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309
La norma è stata riscritta, ed ora sono previste delle sanzioni amministrative, tranne per alcune ipotesi considerate più gravi, per le quali la pena è la reclusione da 4 mesi a 4 anni e 6 mesi se il fatto è commesso nelle vicinanze di luoghi frequentati da minori.

Atti osceni in luogo pubblico:caratteristiche

L’elemento oggettivo del reato è il compimento di atti osceni, in grado di offendere il sentimento del pudore nella generalità delle persone. Essendo un reato di pericolo, comune, è sufficiente l’astratta visibilità dello stesso.

Come accennato, tutto dipende dal contesto ambientale in cui si verifica tale comportamento, e dalla capacità di offendere il pudore.

Ad ogni modo la condotta deve essere realizzata in un luogo pubblico, o esposto al pubblico. Ciò significa che anche un ambiente facilmente accessibile ad altri, anche solamente per l’osservazione rientra in questa casistica.

Vanno quindi distinti:
  • il luogo pubblico, ad esempio una piazza
  • il luogo esposto al pubblico, ad esempio una biblioteca o il pianerottolo di un palazzo e le parti comuni di un condominio.

 La pubblica decenza

Spesso si confonde il reato di atti osceni in luogo pubblico con la pubblica decenza. La giurisprudenza, però, considera le due situazioni in modo differente.

I primi "offendono in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici", i secondi "ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione", come sottolineato nelle sentenze della Cassazione n. 5478/2014 e. n. 15676/2010.

In modo particolare si parla di atti osceni quando riguardano la sfera intima e sessuale, mentre di decenza pubblica quando si tratta di comportamenti in grado di offendere il costume e la compostezza collettiva.
ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO
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