Non è una novità che in caso di divorzio, spesso e volentieri la casa coniugale viene assegnata alla ex moglie ma non viene mai specificato a chi e quali spese tocchino all'una ed all'altra parte. Facciamo chiarezza.
Spese condominiali ordinarie e straordinarie: chi le paga?
La Corte di Cassazione ha recentemente fatto chiarezza su questa annosa domanda: chi paga le spese condominiali ordinarie all'amministratore? E chi paga le spese di straordinaria manutenzione?
Così è stato sentenziato: l'assegnatario della casa – nel caso specifico l'ex moglie – dovrà pagare all'amministratore le sole spese condominiali ordinarie poiché ha un diritto di abitazione sull'immobile e non ne è proprietaria. Al contrario, all'altra parte – in questo caso il marito -, dovrà farsi interamente carico delle spese di straordinaria manutenzione come rifacimento del tetto, della facciata, del cortile o altri lavori sulle parti comuni del condominio.
E chi continua a pagare il mutuo?
In caso di contrazione del mutuo, sarà sempre chi ha il diritto di proprietà o un altro diritto reale (quindi il marito nel nostro caso) a dover pagare interamente il mutuo poiché, appunto, proprietario dell'immobile. Nulla, in merito al mutuo, tocca invece all'assegnatario dell'immobile poiché ha solamente un diritto di abitazione sullo stesso.
A questo link trovi le informazioni e la possibilità di attivarla con lo sconto del 50% ovvero 60€ + iva anziché 120€.
Scopri l'AcademyA questo link trovi le informazioni e la possibilità di attivarla con lo sconto del 75% ovvero 90€ + iva anziché 360€.
Scopri il servizio Premium