Con l’avvento e lo sviluppo dei social media e di tutte le varie tipologie di comunicazione digitale, si è assistito al manifestarsi parallelo di nuove forme di violenza: dal solo stalking si è aggiunto il cyberstalking, vediamo insieme che cos'è e come proteggersi.
Il mondo digitale ha cambiato radicalmente il modo in cui parliamo di noi stessi. Siamo portati a raccontare molto di più i nostri fatti personali e, spesso, utilizzando la geo-localizzazione, facciamo sapere in tempo reale dove siamo. Essendo la socialità digitale una parte ormai così integrata nella nostra realtà, non ci accorgiamo che le informazioni che condividiamo sulla nostra vita, a volte, sono un facile appiglio per gli attacchi di chiunque sia intenzionato a molestarci, spiarci o infastidirci.
Lo stalking è un reato punito dall'art. 612 c.p. che consiste nell'attuazione di atteggiamenti persecutori ripetuti che incidono sulle abitudini di vita della vittima o generano un grave stato di ansia e di paura.
Il termine proviene dal verbo inglese "to stalk" che significa "inseguire con insistenza, perseguitare" ed è un vocabolo proprio della caccia e dell’appostamento, di quell’avvicinarsi di soppiatto tipico del cacciatore con la sua preda.
Lo stalking è una realtà in costante crescita, la cui condotta generalmente si concretizza in comportamenti reiterati come, per esempio, comportamenti invadenti, di intromissione, con pretesa di controllo, che possono sfociare in minacce, pedinamenti ossessivi e perfino atti vandalici e aggressioni fisiche. Lo stalker spesso pedina la vittima fino ad arrivare nei pressi della sua abitazione o del luogo di lavoro, ossessionandola con la propria presenza fino a generarle uno stato continuo di insicurezza e paura.
Con il cyberstalking si parla sempre di stalking, ma il mezzo utilizzato per perseguitare la vittima è la rete internet con tutti gli strumenti del caso: mail, social network, messaggi ecc. Esso rientra tra le condotte di cyber violenza.
Il computer trasmette un senso di falsa sicurezza: lo usiamo da casa o nei luoghi a noi familiari e ci sentiamo protetti perchè davanti a noi non vi è nessuna minaccia diretta, vi è soltanto uno schermo. Ma molto spesso la rete è un luogo più pericoloso di quanto si pensi.
Il cyber stalker approfitta, infatti, dell’effetto di risonanza offerto dal web per denigrare e tormentare la vittima. I comportamenti del cyberstalker nei confronti della sua "preda" vanno da un tracciamento ossessivo della sua attività online o un monitoraggio di dati personali e privati a pedinamenti, molestie, minacce e altre azioni finalizzate ad ottenere un controllo sulla vittima.
La condotta dello stalker (offese, minacce, insulti, ricatti, etc.), può minare gravemente il benessere psicologico della vittima, anche quando colui che attua il cyberstalking esiste "soltanto" nella realtà virtuale, le ripercussioni delle sue azioni sono, però, reali.
L’assenza “fisica” della vittima in alcuni casi è addirittura un fattore tale da aumentare la spregiudicatezza dell’attacco molesto, incentivato dal fatto di non doversi confrontare con il contatto diretto con l'altro. L’ossessione, infatti, può manifestarsi anche nei confronti di una persona che si conosce solo virtualmente: un fenomeno del tutto nuovo rispetto allo stalking tradizionale che colpisce invece persone note, in particolare nell’ambito familiare e affettivo.
In Italia, il cyberstalking è un reato facente parte degli "Atti persecutori" ed è regolato dall'art. 612-bis c.p, introdotto con la L. n. 39 del 23 aprile 2009. Secondo una sentenza della Suprema Corte, "le vessazioni perpetuate nel mondo virtuale del Web devono ritenersi penalmente rilevanti in egual misura a quelle nel mondo reale".
La norma è stata, successivamente, modificata dal d.l. 93 del 2013, che ha segnato il riconoscimento formale del cyberstalking nel nostro ordinamento, configurandolo, al comma 2, come una circostanza aggravante del delitto di atti persecutori comunemente inteso: infatti, l'attuazione del fatto mediante l’utilizzo di strumenti informatici o telematici (es. invio di sms, e-mail, diffusione di video o immagini su internet) comporta un aumento di pena.
Successivamente, con la L. 69 del 2019 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni riguardanti la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), è stato aggravato il trattamento sanzionatorio.
Fonti:
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