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Danni derivanti da vizi del carburante

 Il rifornimento di carburante ad un distributore configura la conclusione di un contratto di compravendita. E si applica il codice del consumo.

Il rifornimento di carburante ad un distributore configura la conclusione di un contratto di compravendita.
Ne deriva che il venditore (società gestrice del rifornimento) è obbligato a fornire al compratore un carburante che sia immune da vizi e che abbia le caratteristiche funzionali minime per soddisfare le esigenze dell’acquirente (art. 1490 c.c.).
Il carburante, quindi, non deve presentare vizi che lo rendano inservibile o che ne compromettano l’uso. Viceversa il venditore sarà chiamato a garantire il compratore dai vizi della cosa (art. 1476, comma 1 n. 3).
Alla compravendita di carburante è applicabile anche il Codice del Consumo (D. Lgs. 6.9.2005, n. 206).
Difatti, il gestore di un distributore di carburante è assimilabile ad un venditore di un bene o servizio mentre il privato compratore è qualificabile come consumatore.
Pertanto, a norma dell’art. 130, comma 1 del Codice del Consumo, il gestore del distributore sarà responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità del carburante al momento della consegna del bene.
Pur potendosi applicare le garanzie generali previste dal Codice Civile, la tutela offerta dal Codice del Consumo è maggiormente garantista nei confronti dell’acquirente che avrà 60 giorni dalla scoperta del vizio per denunciarlo (art. 132 Codice del Consumo).
Il proprietario dell’auto a sua volta in caso di carburante viziato ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto di vendita, oltre al risarcimento del danno patito.
In tutti i casi in cui il carburante risulti di scarsa qualità il soggetto danneggiato ha diritto al risarcimento del danno secondo quanto previsto dagli artt. 1218 c.c. e 1226 c.c..
Voce di danno primaria sono la spesa per il carburante e i danni riportati dal motore della vettura. Per danno emergente si intende infatti la perdita economica che la vittima dello stesso subisce per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione da parte del debitore. Rappresenta un danno attuale e immediato che si realizza con la diminuzione patrimoniale provocata da un illecito o da un inadempimento - Cass. civ. 4718/2016.
Voci accessorie del danno sono quelle poi derivanti dal mancato funzionamento del veicolo, che comunque devono essere risarcite in quanto direttamente collegabili all’inadempimento contrattuale del distributore.

Ovviamente il proprietario della vettura danneggiata sarà onerato di provare contratto di compravendita concluso con il distributore da cui discende l’obbligazione risarcitoria e di allegare l’altrui inadempimento, dunque i vizi del carburante.

Spetterà invece al benzinaio per andare esente da responsabilità dimostrare di avere venduto un bene privo di impurità e/o l’assenza di colpa a lui imputabile per caso fortuito e/o la responsabilità di terzi estranei nella determinazione del danno.

10 gennaio 2025

avv. Luca PERINI

TUTELA CONSUMATORE CARBURANTE VIZIATO RISARCIMENTO DANNI
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