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Gdpr: cosa cambia per gli avvocati?

Il GDPR, ovvero il nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati entrato in vigore il 25 maggio 2018, non si applica solo alle imprese, ma anche ai liberi professionisti come avvocati, ingegneri, psicologi ecc… In questo articolo spiegheremo cosa cambia per gli Avvocati e come possono adeguarsi.



Gdpr: cosa cambia per gli avvocati?

Anche con il D.lgs. 196/2003, gli Avvocati erano tenuti a chiedere il consenso del trattamento dei dati personali. Tuttavia con l'introduzione del GDPR, sono variati alcuni aspetti, cosa cambia per gli avvocati?

Innanzitutto è consigliabile creare una nuova informativa sulla privacy o modificare quella esistente, rendendola più semplice e facile da comprendere.

Il trattamento dei dati personali è ammesso, solo se questi ultimi sono necessari per le finalità utili all'incarico dell'avvocato, e se il cliente ha effettuato un consenso esplicito.

Il GDPR prevede che il consenso possa essere effettuato in modo legittimo, anche da un minore che abbia compiuto i sedici anni. In alcuni casi, la legge dello Stato prevede anche un’età minore, purché non inferiore ai tredici anni.

Se invece tale legge non è prevista dallo Stato in questione, il trattamento dei dati può essere ammesso solo se il consenso è effettuato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Gdpr: come devono adeguarsi gli avvocati?

Dopo la sottoscrizione del contratto con il cliente, l’avvocato diviene il titolare del trattamento dei dati. Questi dati possono essere rivelati solo a fini professionali o previo consenso del cliente.

Secondo il GDPR, l'avvocato deve indicare nell’informativa sul trattamento dei dati del cliente:

  • i propri dati nominativi e di contatto;
  • le finalità del trattamento previste per l'utilizzo dei dati personali;
  • i legittimi interessi perseguiti dal professionista, connessi all'attività legale in questione ;
  • i possibili destinatari dei dati personali come l'autorità giudiziaria, gli organismi di mediazione e le controparti;
  • il periodo di conservazione dei dati personali, connesso in questo caso con la durata dell'incarico dell'avvocato;
  • il diritto del cliente di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, nonché il diritto di limitazione del trattamento, di opposizione ad esso e di portabilità dei dati;
  • la possibilità del cliente di revocare il consenso in qualsiasi momento senza contestare la liceità del trattamento, fondata sul consenso effettuato prima della revoca;
  • il diritto di inviare un reclamo a un’autorità di controllo;
  • la necessità del trattamento dei dati connessa all'incarico conferito all'avvocato.

Se l’avvocato vuole trattare i dati personali del cliente per altre finalità, non previste dall'informativa sottoscritta, deve comunicarlo a quest'ultimo e richiederne il consenso.

dati sensibili riguardano indicano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale di una persona.

Il GDPR si applica anche ai collaboratori dell'avvocato come praticanti, segretari, colleghi ecc.. L’avvocato deve assicurarsi che i propri collaboratori rispettino gli adempimenti previsti dal GDPR, al fine di tutelare e proteggere la riservatezza del cliente.

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