L’imprenditore commerciale, a livello giuridico, è un soggetto ben definito, con caratteristiche proprie che si differenziano dall’imprenditore agricolo. Vediamo quali sono.
Nel nostro Paese, non esiste un ordinamento codicistico per definire in modo specifico il significato di impresa, ma vengono distinte diverse categorie di imprenditori: commerciale ed agricolo.
Nel primo caso l’attività è regolata da una disciplina più rigorosa che prevede l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta di scritture contabili, oltre ad essere soggetta al fallimento ed a procedure concorsuali.
Nel secondo caso, invece, le norme sono più basilari e sono previsti dei trattamenti di “favore”.
Nelle prossime righe analizzeremo nel dettaglio significato e caratteristiche di un imprenditore commerciale, sottolineando le differenze con quello agricolo.
Come anticipato, nel nostro ordinamento non esiste una specifica definizione di impresa, ma il legislatore ha descritto significato e caratteristiche del cosiddetto imprenditore commerciale, di fatto permettendo alla dottrina di ricavarne una definizione.
Si può dedurre, quindi, che l’impresa sia un’attività economica esercitata da un imprenditore, in modo professionale, con l’obiettivo di produrre e vendere beni e servizi.
L’art. 2082 c.c., afferma infatti che:
È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Possiamo, perciò, dire che un imprenditore commerciale:
Tale qualità, di fatto, si acquista semplicemente esercitando la propria attività.
Quando si parla di attività economica, si fa riferimento ad una serie di azioni svolte con l’obiettivo di creare della ricchezza, ovvero degli utili. Per essere valida, deve avere come oggetto attività considerate lecite, non contrarie al buon costume e all’ordine pubblico.
Da un punto di vista giuridico, ad ogni modo, non deve esserci necessariamente uno scopo di lucro, ma è fondamentale che l’attività sia condotta in modo economico, cioè le modalità operative devono consentire almeno di coprire i costi.
Ma non solo. Essa deve essere organizzata, ovvero l’imprenditore commerciale deve avere i mezzi patrimoniali e la forza lavoro necessari. Se vengono a mancare questi aspetti, l’attività assume un’altra forma, ad esempio quella di lavoro autonomo.
Inoltre, il concetto di professionalità sta ad indicare proprio che le attività sono abituali, stabili e durature.
L’ultimo elemento caratterizzante è la produzione e lo scambio di beni e servizi, che deve essere lo scopo principale della stessa.
La qualità di imprenditore commerciale non è acquisita per sempre, in determinate circostanze si può perdere. Ad esempio la cessazione dell’attività può avvenire in seguito alla liquidazione, alla chiusura dell’impresa o a causa della morte del soggetto stesso.
Ad ogni modo va sottolineato che, per potere possedere tale qualifica è necessaria la capacità di agire. Detto ciò è importante capire cosa avviene per gli incapaci, i minori e gli interdetti.
La legge prevede che i soggetti sopra citati possano continuare ad esercitare la loro attività, ma non hanno la possibilità di iniziarne di nuove. Ad ogni modo la continuazione deve essere sempre autorizzata dal Tribunale secondo il parere del giudice tutelare.
Nel nostro ordinamento, come visto, possiamo riconoscere due diverse tipologie di imprenditori: commerciali e agricoli.
L’art. 2195 c.c. elenca quali sono le attività commerciali, per evitare confusioni in merito:
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [2135];
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni [2203];
3) un'attività di trasporto per terra [1678], per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria [1834] o assicurativa [1882, 1883];
5) altre attività ausiliarie delle precedenti [1754].
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano
Le attività agricole, invece, viene descritto dall’art. 2135 c.c.:
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge
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