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Residenza elettiva, cos'è e come richiederla

All’interno delle diverse tipologie di visto ce n’è uno particolare ed è quello per residenza elettiva. Scopriamo di cosa si tratta e chi può richiederlo in Italia.

Innanzi tutto, però, chiariamo cos’è un visto e quali tipi esistono in Italia.

Un visto è un’autorizzazione che rilascia l’Ambasciata italiana, o il Consolato italiano, all’interno del paese d’origine del cittadino extracomunitario che ne fa richiesta e che gli consente di entrare in Italia per un dato periodo di tempo. 

I visti si suddividono in tre categorie:

  • A, per transito aeroportuale;​
  • C, per soggiorni di breve durata (validi fino a un massimo di 90 giorni);
  • D, per soggiorni di lunga durata (oltre i 90 giorni).

A loro volta, poi, si dividono ulteriormente in 4 tipologie:


  • VSU: Visto Schengen Unificato, il titolare del visto può circolare liberamente tra gli stati che aderiscono al trattato di Schengen;
  • VN: Visto nazionale di lungo periodo, il titolare può circolare anche in area Schengen ma solo per un periodo di massimo 90 giorni e solo ogni 180 giorni;
  • VTL: Visto Territoriale Limitato, il soggetto in possesso di questa tipologia di visto può circolare in un solo stato;
  • VTA: Visto Transito Aeroportuale, il titolare del visto può transitare in uno o più aeroporti degli stati membri.
Tra le 23 tipologie complessive di visti per l’Italia o paesi Schengen, definite dal Decreto Ministeriale 11 Maggio 2011 è compreso anche il visto per residenza elettiva. Di cosa si tratta?

Residenza elettiva, cos’è?


Si parla di residenza elettiva quando un cittadino extracomunitario decide di voler vivere in Italia - stabilendovi la propria dimora abituale - senza possedere un contratto di lavoro, essendo in grado di mantenersi autonomamente attraverso le proprie risorse. Si tratta, ad esempio, di pensionati o persone con redditi elevati che devono dimostrare di avere delle entrate continuative e una stabilità patrimoniale.

Di quali redditi parliamo?
  • rendite, pensioni, vitalizi;
  • entrate da titolarità di proprietà immobiliari;
  • entrate da titolarità di attività economico-commerciali che garantiscono entrate continue nel tempo;
  • altre fonti di reddito differenti dal lavoro subordinato.
Ad ogni modo, la soglia reddituale minima richiesta dalla legge per poter risiedere in Italia è di € 31.000 per ogni richiedente.

Chi può usufruire della residenza elettiva? Oltre al richiedente del visto, il permesso può essere esteso al coniuge convivente, ai figli minori o maggiorenni conviventi e a carico del familiare che dovrà assicurarne il mantenimento.

Quali sono i requisiti per richiedere la residenza elettiva in Italia?


Come abbiamo già indicato, uno dei requisiti fondamentali per poter richiedere il visto per residenza elettiva in Italia è quello reddituale con dei proventi che devono ammontare ad una soglia minima di € 31.000 per ogni istante; cifra che deve incrementare del 20% se si intende portare con sé anche il coniuge convivente e di almeno il 5% per ciascun figlio (indipendentemente dall’età).

È importante tener conto che l’autorizzazione è, in ogni caso, strettamente sottoposta al vaglio dell’autorità competente che avrà cura di valutare l’adeguatezza dei mezzi economici del soggetto richiedente.

Altro requisito è quello di stipulare una polizza assicurativa sanitaria che deve essere valida in tutta l’area Schengen e che abbia durata minima 30 giorni e copertura minima pari a € 30.000, oltre che dimostrare di avere a disposizione un’abitazione presso la quale stabilire la dimora.

Cosa fare una volta ottenuto il visto per residenza elettiva?

Il soggetto che ottiene il visto per residenza elettiva in Italia dovrà richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso nel paese. Suddetta richiesta si presenta presso gli uffici postali abilitati con allegati tutti i documenti richiesti (dimostrazione di possesso di adeguate risorse economiche, disponibilità di un’abitazione in Italia, documenti d’identità e pagamento del relativo bollettino postale richiesto), successivamente sarà la Questura della provincia di residenza a valutare la domanda.

A buon fine, si dovrà ritirare il permesso di soggiorno entro 20 giorni presso la Questura competente; nel caso di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno, il richiedente potrà fare ricorso al TAR entro 60 giorni.

Il permesso di soggiorno, poi, ha durata annuale e potrà essere rinnovato fino a quando siano validi i requisiti di ammissione, non nel caso in cui l’interessato non abbia soggiornato in Italia per un periodo continuativo superiore a 6 mesi, ad eccezione di gravi e comprovate motivazioni. 

Dopo 5 anni di permanenza in Italia, l’interessato potrà fare richiesta di Carta di soggiorno UE che avrà validità 5 anni. Infine, trascorsi 10 anni dall’inizio della residenza potrà richiedere la cittadinanza italiana.





RESIDENZA ELETTIVA PERMESSO DI SOGGIORNO
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