Vendita brevetti: l’oggetto della cessione
Quando si parla di vendita di brevetti, l’oggetto della cessione può essere la titolarità dell’invenzione e i diritti di sfruttamento economico ad essa connessi, i quali possono essere ceduti a titolo oneroso o a titolo gratuito.
In tal senso, l’articolo 2589 c.c. dispone che
i diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono trasferibili
Come si ricava dal testo dell’articolo, solo i diritti economici connessi alle privative sono trasferibili e non anche i diritti morali, i quali sono inalienabili, perpetui ed imprescrittibili. Essi, infatti, non sono sottoposti ai termini di durata del brevetto e sorgono per il solo fatto che l’invenzione sia stata realizzata.
Vendita brevetti: modalità della cessione
La vendita di brevetti avviene, in linea di massima, mediante un atto traslativo, quale, ad esempio, il contratto di vendita, di permuta, di donazione o, anche, tramite il conferimento in società.
In tal caso, si applicano le norme contrattuali relative al tipo di contratto cui si è fatto ricorso per il passaggio di titolarità.
Con la cessione, dunque, il titolare di un brevetto trasferisce a un terzo tutti o alcuni diritti di sfruttamento economico, dietro versamento di un corrispettivo che può essere pagato in un’unica soluzione o anche frazionato nel tempo. Così facendo, il titolare (cedente) si spoglia della titolarità di tali diritti che vengono, invece, acquisiti dall’acquirente (cessionario).
Vendita brevetti: contenuto del contratto
Nel corpo del contratto, occorre, in primo luogo, individuare con esattezza il diritto oggetto di cessione al fine di evitare qualsiasi incertezza in merito all’estensione del diritto.
Per quanto attiene al corrispettivo, in ragione delle complessità relative alla sua individuazione, si consiglia di indicarlo nel corpo del contratto.
È opportuno, altresì, indicare il luogo di efficacia della cessione del diritto, nonché la legge applicabile al contratto.
Il contratto di cessione di un brevetto è un contratto a forma libera, in quanto non richiede che si ricorra ad una forma specifica, quale, ad esempio, la forma scritta. Tuttavia, il ricorso alla forma scritta è dettato dall’esigenza di trascrizione della cessione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi dell’articolo 138 CPI, al fine di renderla opponibile ai terzi.
Trascrizione della cessione di titolarità del brevetto
Come sopra anticipato, il cambio di titolarità del brevetto deve essere trascritto presso l’apposito registro al fine di renderlo opponibile non solo al venditore, ma soprattutto ai terzi.
Tale richiesta di cambio della titolarità di un brevetto può essere fatta da una delle parti interessate, come ad esempio dal vecchio o dal nuovo proprietario del brevetto. Ovviamente, il proprietario del brevetto riportato nell’atto di vendita deve coincidere con quello risultante dal registro.
Ai fini della trascrizione del cambiamento di titolarità di un brevetto, occorre presentare apposita istanza di trascrizione, allegando ad essa tutti i documenti attestanti il trasferimento.
Vendita brevetti all’estero
Dopo avere visto che i brevetti in realtà non si vendono ma si possono cedere o concedere in licenza a terzi, a seconda che l’obiettivo sia liberarsi completamente di essi, oppure incassare una rendita rimanendo sempre i titolari, vediamo ora come si deve procedere se l’acquirente è un’azienda estera.
Se il brevetto è depositato in Italia, è possibile cedere soltanto i diritti di cui si è titolari, ovvero l’esclusività entro i confini italiani.
Ciò significa che l’azienda avrebbe il diritto di sfruttare in esclusiva il brevetto soltanto nel nostro Paese.
In realtà essa potrebbe produrre e commercializzare un determinato prodotto anche al di fuori del nostro territorio, dato che la protezione è valida soltanto all’interno dei confini nazionali.
Per questo motivo è consigliabile valutare la possibilità di estendere la protezione ad altri Paesi, almeno a livello europeo, prima di vendere un brevetto. Ovviamente attraverso la consulenza di avvocati specializzati in materia è possibile individuare la strategia migliore per ottenere dei vantaggi senza svendere la propria invenzione.
A tal proposito è utile sottolineare che esistono tre diverse modalità per estendere un brevetto italiano all’estero:
- Brevetto nazionale estero;
- Brevetto europeo;
- Domanda di brevetto internazionale.
Per fare ciò, comunque, deve essere rispettato il primo termine, detto di priorità, utile per estendere la protezione entro 12 mesi dal deposito della domanda nazionale. Rispettando tale scadenza la data del deposito estero diventa retroattiva, con notevoli implicazioni per quanto riguarda la valutazione di novità e anteriorità.
Vendita brevetti: come determinare il prezzo
Sia che il titolare decide di cederlo in licenza sia che scelga di sfruttarlo in modo diretto, determinare il giusto valore di un brevetto non è semplice.
E’ importante fare delle valutazioni oggettive e ponderate per evitare di fissare un prezzo superiore o inferiore rispetto agli standard del mercato.
Il rischio, quindi, è di svendere la propria invenzione, oppure di trovare tutte le porte chiuse a causa del costo eccessivo.
Esistono diversi metodi utili per la stima del valore:
- il cost approch: che consiste in un calcolo dei costi di sviluppo documentabili dell’invenzione, oppure virtuali, cioè sostenuti dall’alternativa che si può considerare più vicina ad essa. In tale ipotesi va considerato che anche il tempo ha un costo.
- il market approch: che considera il valore della vendita nel mercato di una invenzione simile, nel settore di riferimento, più ulteriori parametri
- l’income approch o DCF: il valore netto dei benefici economici futuri,
Ognuno dei metodi sopra indicati ha pregi e difetti, e sarebbe ideale applicarli tutti per ottenere un intervallo di valori entro i quali potersi muovere per proporre la cifra corretta