Affidamento dei figli e adozioni: che cosa dice la legge?

L'affidamento dei figli consiste nella ripartizione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minorenni nei casi di cessazione di convivenza dei genitori. 

Con il Decreto Legislativo 154 del 2013, l'affidamento dei figli viene riformato introducendo nuovi articoli che disciplinano i criteri di scelta a cui dovrà attenersi il giudice in caso di separazione o divorzio giudiziali e i criteri in caso di figli nati al di fuori del matrimonio.

Anche nel caso di adozioni, i criteri di adottabilità previsti dalla legge n.184 del 1983 sono stati modificati con la legge 149/2001.

Affidamento dei figli: condiviso o esclusivo?

Il giudice opererà la scelta in merito alla tipologia di affidamento dei figli che può essere:

  • affidamento dei figli condiviso: regolato dall'art.337-ter del c.c., risulta la scelta preferenziale poichè permette ad entrambi i genitori di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale. I genitori dovranno concordemente prendere le scelte di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle tendenze e dell’interesse del figlio. Per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione, invece, la responsabilità genitoriale può essere esercitata anche separatamente, quando però questo sia stabilito dal giudice.
  • affidamento dei figli esclusivo: regolato dall'art.337-quarter del c.c, può essere richiesto da un genitore quando l'affidamento dei figli congiunto sia contrario all'interesse del figlio. Questo tipo di affidamento dei figli determina l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale. Tuttavia, anche in questo caso, le scelte di maggiore interesse per il figlio devono essere prese da entrambi i genitori.
Adozioni: criteri di adottabilità

Le procedure di adozione comportano tempistiche molto lunghe poichè riguardano momenti delicati in cui è necessario trovare la migliore soluzione nell'interesse della tutela del minore.

Per poter essere considerati idonei all'adozione è indispensabile:

  • Che la coppia sia spostata da almeno 3 anni e non sia separata;
  • Avere convissuto per almeno 3 anni consecutivi, anche se il matrimonio è più recente;
  • La differenza di età tra almeno uno degli adottanti e il minore vari tra 18 e 45 anni;
  • Dimostrare di possedere adeguati mezzi economici per mantenere il bambino;
  • Essere ritenuti psicologicamente e moralmente adeguati.

Esistono tuttavia delle deroghe se:

  • Il bambino ha qualche malattia;
  • Se la coppia ha già dei figli, si cui almeno uno minorenne;
  • Se l’adozione di riferisce a un fratello o sorella di un minore già adottato dalla coppia.