Avv. Giuseppe Menna
Avvocato civilista
a Ortona
CONSULENZA CARTELLE INPS, INAIL e TRIBUTARIE
Consulenza qualificata per ogni tipologia di atto notificato al contribuente, ossia:
⁃ Avvisi di addebito emessi dall’INPS o dall’INAL (art. 30, comma 1°, DL 78/2010);
⁃ Cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, aventi ad oggetto crediti previdenziali o tributari (art. 26, DPR 602/1973);
⁃ Intimazioni di pagamento (art. 50, DPR 602/1973) aventi ad oggetto i suddetti crediti;
⁃ Ingiunzioni di pagamento (R.D. 639/1910) aventi ad oggetto tributi locali (es. IMU, TARI, BOLLO AUTO ecc.);
⁃ Avvisi di accertamento, anche esecutivi (cd. impoesattivi):
⁃ Atti di pignoramento di crediti presso terzi, sia di natura amministrativa (art.72bis, DPR 602/1973) che giudiziale (art. 543 cpc), per crediti previdenziali o tributari;
⁃ Iscrizioni ipotecarie per crediti previdenziali o tributari (art.77, DPR 602/1973);
⁃ Fermi amministrativi su veicoli e motocicli per crediti previdenziali o tributari (art.86, DPR 602/1973).
A fronte dell’avvenuta notifica di uno o più dei suddetti atti nei confronti del contribuente, in forza dell'acquisita esperienza in materia di contenzioso tributario e previdenziale, possiamo in breve tempo pervenire a fornire un consulto - il primo a carattere informativo - circa i possibili rimedi, di carattere sia stragiudiziale che giudiziale (opposizioni all’esecuzione, impugnazioni dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria), idonei a conseguire l’annullamento - totale o parziale - del credito tributario o previdenziale portato nell’atto notificato al contribuente.
Funzionale ed utile ad un siffatto risultato potrà essere, nella maggiorparte dei casi, l’esercizio del diritto di accesso e di estrazione copia, presso l’Ente impositore (es.: INPS) o presso il Concessionario della riscossione (es: Agenzia Entrate - Riscossione), dei PRECEDENTI ATTI ESATTORIALI inerenti la medesima sequenza procedimentale (cioè quella cui si riferisce l’atto ricevuto).
Infatti, stante l’obbligo, da parte dell’Ente impositore o del Concessionario della riscossione, di osservare una determinata sequenza procedimentale prevista dalla legge ai fini della legittimità e validità della stessa pretesa tributaria (o non tributaria), la mancata ovvero irregolare notifica al contribuente anche di un solo atto previsto dalla suddetta sequenza determinerà, per conseguenza, la caducazione - e così la nullità - dell’atto esattoriale successivo a quello omesso: in altri termini, allorché l’Ente impositore o il Concessionario omettano la notifica di un atto che è per legge “prodromico” a quello ricevuto dal contribuente, ciò si riverbererà sulla validità di quest’ultimo, rendendolo impugnabile e, dunque, annullabile mediante ricorso innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.
A tal proposito, deve innanzitutto evidenziarsi che, in tema di possibili rimedi - soprattutto giurisdizionali - finalizzati a far valere l’illegittimità o la nullità dell’atto esattoriale (ad es.: per intervenuta prescrizione del credito), la TEMPESTIVITÀ nell’esercizio del diritto di difesa riveste un ruolo essenziale: ogni atto infatti - salvo casi particolari - è impugnabile o opponibile entro determinati termini cd. perentori (ossia a pena di decadenza), a pena di irretrattabilità - e dunque definitività - del credito portato nell’atto esattoriale.
Ciò significa che, qualora l’importo del credito (es: per omesso pagamento di contributi INPS) portato nell’atto esattoriale (es: avviso di addebito o cartella di pagamento) sia in ipotesi non dovuto dal contribuente in quanto, ormai, estinto per decorso del termine di prescrizione (nel caso dei contributi INPS, ad es., per decorso del termine quinquennale ex L. n.335/1995, da computarsi dalla data di notifica dell’ultimo atto esattoriale avente ad oggetto il medesimo credito), l’impugnazione o l’opposizione avverso l’atto medesimo dovrà avvenire entro un determinato termine previsto dalla legge (termine che, peraltro, dev’essere indicato nello stesso atto ricevuto): decorso inutilmente il quale -anche in presenza di prescrizione o altri vizi suscettibili di comportarne l’annullamento! - il medesimo credito e l’atto esattoriale che lo reca diverranno definitivi e non più contestabili.
Si dispongono di idonei mezzi per effettuare consulenze e proporre ricorsi in TUTTO il TERRITORIO NAZIONALE, e ciò grazie a:
⁃ Analisi e studio dell’atto esattoriale mediante invio di copia informatica del medesimo (fotografato o scannerizzato) via e-mail;
⁃ Utilizzo di procedura informatica (a mezzo PEC) per l’accesso e l’estrazione di copia della sequenza procedimentale prodromica all’atto esattoriale, onde verificarne la regolarità.
Avv. Giuseppe Menna
Via Monte Maiella, 75
Ortona (Ch)
Cell. 3802699241
Fisso: 085/2197648
E-mail: gius.menna@hotmail.com
PEC: giuseppe.menna@avvocato-pec.it