I contratti sono accordi tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Essi vengono definiti all'art.1321 del codice civile.
Ne consegue che i contratti:
L’art. 1326 c.c. prevede che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, dunque tramite l’incontro delle rispettive manifestazioni di volontà.
Se il contratto è concluso tra persone presenti nello stesso luogo, la conclusione è istantanea. Se invece le parti si trovano in luoghi diversi, il contratto si intende concluso non appena il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
L'autonomia contrattuale è prevista dall'art.1322 c.c. e consente alle parti di determinare liberamente il contenuto dei contratti rispettando sempre i limiti imposti dalla legge.
Le parti sono così legittimate a:
All'interno dei contratti non possono mancare gli elementi essenziali la cui mancanza renderebbe i contratti non validi o non efficienti. Ai senti dell'art. 1325 c.c. tali elementi sono:
Vi sono anche degli elementi, detti accessori, che sono eventuali e quindi le parti che si accordano possono deliberatamente scegliere se inserirli o meno. Tra gli elementi più comuni inseriti:
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