Il nuovo GDPR, da quando è entrato in vigore, ha posto particolarmente l'accento ed ha focalizzato la sua attenzione su ciò che concerne il consenso e la relativa informativa. In ambito di privacy e immagine, le fondamenta del consenso e dell'informativa stessa hanno subito un radicale mutamento rispetto a quanto descritto ed indicato dalla direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati e dalla direttiva 2002/58/CE relativamente alla vita privata dell'interessato ed alle comunicazioni elettroniche.
Il nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy GDPR, General Data Protection Regulation, entrato in vigore il 25 maggio 2018, contiene un vasto numero di norme, volte a tutelare l’ampio settore della tutela dei dati personali, della privacy e immagine.
Il consenso al trattamento dei dati di un utente è la base legittima per il trattamento dei dati stessi ma solamente ad alcune condizioni. Le condizioni sono la possibilità reale e concreta di controllare il trattamento dei dati stessi ma anche la possibilità - sempre reale e concreta - di scegliere se si vuole o meno prestare il consenso al trattamento dei dati e tutto ciò senza rischiare di subire, in futuro, pregiudizi o danni a suo carico.
Il Garante della Privacy, ovvero l’autorità indipendente che ha il compito di tutelare il diritto alla riservatezza, per proteggere la dignità degli individui, ha un ruolo centrale per fare rispettare le norme del GDPR e per salvaguardare privacy e immagine.
In particolare i compiti di tale autorità sono elencati nell’art. 58 del nuovo regolamento, e sono:
Il Garante quindi, può richiedere qualsiasi tipo di informazione, senza limiti, per ottenere l’accesso a tutti i dati personali e informazioni necessarie per analizzare le presunte violazioni.
Al giorno d’oggi, soprattutto nel web, c’è un enorme utilizzo di immagini. Soprattutto nei social network, come ad esempio Instagram, avere delle foto accattivanti significa avere molti follower, e in alcuni casi riuscire a creare un piccolo business.
La liberatoria è una dichiarazione di consenso che deve essere esplicitamente fornita da un soggetto per permettere la pubblicazione e la diffusione di immagini che lo ritraggono. In particolare, per garantire la privacy dei soggetti in questione, il fotografo o il videomaker che ha realizzato del materiale che contiene il volto di alcuni soggetti, deve chiedere loro l’autorizzazione per diffondere il materiale. Se si tratta di minorenni, la liberatoria viene firmata dai genitori.
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