Recupero crediti

Con il termine generico "recupero crediti" si fa riferimento a tutte le attività che il creditore svolge contro il debitore per ottenere il pagamento di quanto gli spetta.

Si tratta di attività che hanno dapprima la finalità di ottenere il risultato senza interessare l'autorità giudiziaria (come i solleciti di pagamento, le diffide, i tentativi di conciliazione imposti in determinati casi dalla legge): in questo caso di parla di attività stragiudiziale.

Se poi questi tentativi non raggiungono l'effetto sperato - ovvero il pagamento da parte del debitore - al creditore non resta che ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere quanto gli spetta attraverso l'esecuzione sul patrimonio del debitore per ottenere il recupero dei propri crediti.

Recupero crediti: caratteristiche del credito

In via generale è opportuno osservare che, affinché si possa procedere al recupero crediti, questi devono essere:

  • certi: ovvero il creditore deve essere in possesso di sufficienti elementi che dimostrano l'esistenza del suo diritto e l'ammontare della somma dovuta. Si pensi all'ipotesi in cui il creditore deve ottenere il pagamento di una fattura per avere consegnato una determinata quantità di prodotti al debitore sulla base di un contratto scritto nel quale si determina anche il prezzo della prestazione. In questo caso, il creditore dovrà essere in possesso del contratto (o comunque, in caso di accordi orali, in grado di dimostrare il contenuto degli accordi stessi) e in grado di provare di avere effettivamente consegnato la merce;
  • liquidi: il credito deve essere determinato nel suo ammontare. Si pensi all'ipotesi in cui un soggetto vanti il diritto ad ottenere una somma di denaro quale risarcimento del danno alla salute subito nel corso di un incidente stradale: solo quando l'ammontare del risarcimento sarà determinato (normalmente dal giudice) e quantificato in una somma di denaro (la c.d. liquidazione) il credito potrà dirsi liquido;
  • esigibili: il credito non deve essere sottoposto a condizioni o, se è sottoposto ad un termine, questo deve essere già scaduto. Si pensi all'ipotesi in cui il contratto preveda che il debitore debba versare una somma di denaro solo dopo che è trascorso un determinato numero di giorni dalla consegna della fattura. Solo dopo questo termine il credito diventa esigibile.

Ferme restando queste caratteristiche, la legge non prevede particolari forme per richiedere il pagamento al debitore.

Tra gli strumenti più idonei per farlo troviamo sicuramente l’invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata: questi due metodi sono gli unici che permettono di avere una prova dell’avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario e che, dunque, possono essere utilizzati anche come prove in caso di un successivo ricorso all’autorità giudiziaria per un recupero crediti.