L’esecuzione forzata avviene quando un debitore non provvede a pagare i propri debiti entro le scadenze pattuite da un decreto ingiuntivo e dall’atto di precetto. Solitamente si procede con il pignoramento dei beni, dello stipendio o del conto corrente.
Hai fatto causa a una persona perché ha danneggiato la tua proprietà; dopo molti anni di battaglia giudiziaria hai vinto: il giudice ti ha dato ragione. La sentenza ha condannato il tuo avversario a pagarti un cospicuo risarcimento.
Ma quello seguita a non voler pagare. Come devi fare? In questi casi, il tuo avvocato ti avrà sicuramente detto che bisogna procedere con l’esecuzione forzata. Ti sarà sembrato inizialmente strano: possibile che, dopo aver vinto una causa, si debba costringere il cittadino ad avviare un nuovo procedimento, anche questo a sue spese? Come costringere una persona a pagare?
Vediamo la procedura da seguire
L’esecuzione forzata è il procedimento con cui, forzatamente, la parte soccombente nella causa viene obbligata a dare esecuzione a quanto è disposto nella sentenza.
Essa si può manifestare in due forme:
Avrai già sentito parlare di titolo esecutivo e ti sarai sicuramente chiesto di cosa si tratta. Una sentenza è un titolo esecutivo. Lo è anche una cambiale o un assegno. Persino il contratto di mutuo firmato davanti al notaio. Il titolo esecutivo è quindi un documento ufficiale che certifica il diritto di una persona, sia esso un diritto di credito, una servitù di passaggio, la reintegra sul posto di lavoro, ecc.
Non può essere titolo esecutivo un semplice contratto stipulato con scrittura privata proprio per l’assenza di un pubblico ufficiale.
Nel caso di condanne al pagamento di somme di denaro, il titolo esecutivo è quindi l’ordine del giudice (contenuto nella sentenza o nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo) che attesta sia l’esistenza, sia l’entità del credito.
Ebbene, senza titolo esecutivo non si può procedere all’esecuzione forzata.
Il titolo esecutivo – nel nostro caso, la sentenza o il decreto ingiuntivo – deve essere sempre notificato al debitore affinché a questi sia consentito di conoscere l’esistenza dell’obbligo e possa adempiere con le buone. Se neanche in questo modo adempie, il creditore gli notifica un atto di precetto tramite l’ufficiale giudiziario, che è un’ultima diffida a pagare entro 10 giorni. Dopodiché si può finalmente procedere all’esecuzione forzata.
Se la parte che perde la causa non si attiene a quanto disposto dal giudice, il vincitore può avviare nei suoi confronti un procedimento di esecuzione forzata. A tal fine, la prima cosa che farà l’avvocato sarà recarsi negli uffici dell’ufficiale giudiziario e chiedere che questi provveda a notificare (ossia a rendere ufficialmente noto) il titolo esecutivo e l’atto di precetto.
L’atto di precetto è il documento con cui si intima alla controparte di eseguire (entro non meno di 10 giorni) il comando del giudice contenuto nella sentenza con avvertimento che, se esso non verrà eseguito, si procederà ad esecuzione forzata.
Occorre innanzitutto individuare i beni del debitore che si vuole aggredire. Si può trattare di oggetti come l’arredo della casa o gioielli (in tal caso si parlerà di pignoramento mobiliare), case o terreni (in tal caso si parlerà di pignoramento immobiliare) oppure denaro che altre persone devono versare al debitore e che ancora non l’hanno fatto come lo stipendio, i soldi del conto corrente, la pensione, il canone di affitto (in tal caso si parlerà di pignoramento presso terzi).
La scelta sul tipo di pignoramento spetta al creditore e al debitore non è dato saperlo in anticipo. A questi è comunque consentito adempiere anche dopo la notifica del pignoramento. Il pignoramento va notificato sempre al debitore.
Il pignoramento è un atto con cui l’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore, intima al debitore di non disfarsi dei beni che nell’atto sono stati elencati, con l’avviso che, se il debito non verrà pagato, si procederà alla vendita forzata o all’assegnazione dei beni pignorati al creditore.
Il creditore, a questo punto si rivolge al giudice dell’esecuzione forzata che darà incarico all’Istituto Vendite Giudiziarie o ad un professionista di procedere alla vendita forzata dei beni pignorati. Con il ricavato verrà pagato il creditore. Nella stessa procedura possono intervenire altri creditori che non sono stati ancora pagati. L’eventuale somma residua verrà restituita al debitore.
Pertanto se il debitore non è proprietario di alcun bene il creditore dovrà rassegnarsi e magari sperare che un giorno, alla morte del debitore medesimo, i suoi eredi possano rispondere per lui dei debiti lasciati. Resta il fatto che se il debitore, in un successivo momento, dovesse diventare proprietario di beni o essere assunto da un’azienda, il creditore potrà anche in futuro avviare l’esecuzione forzata. Egli però deve fare molta attenzione a non far prescrivere il suo diritto di credito: a tal fine dovrà inviare una diffida di pagamento almeno una volta ogni 10 anni.
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