La conversione del pignoramento è una istanza presentata dal debitore, per chiedere di sostituire del denaro ai beni pignorati, compresi il conto corrente e il quinto dello stipendio. Vediamo quindi come deve essere presentata la richiesta.
La legge italiana prevede che un creditore possa recuperare le somme di cui ha diritto, pignorando i beni del debitore. In particolare ciò avviene se il soggetto inadempiente non salda il proprio debito nei termini prefissati.
Può succedere quindi, che alcuni beni vengano tolti al soggetto per essere venduti all’asta, saldando così il debito contratto.
Ovviamente la procedura non è immediata, solitamente c’è una fase “pacifica” durante la quale vengono fatti svariati solleciti di pagamento. Soltanto se non c’è una collaborazione, l’interessato può chiedere un decreto ingiuntivo, cioè un obbligo ad adempiere entro 40 giorni dalla notifica. Se ciò non avviene si avvia la cosiddetta esecuzione forzata.
Ad ogni modo il debitore può richiedere la conversione del pignoramento, vediamo insieme di cosa si tratta.
In giurisprudenza quando si parla di esecuzione forzata si fa riferimento al pignoramento, cioè all’espropriazione dei beni di un individuo che non ha saldato i propri debiti, entro le scadenze pattuite.
I beni in oggetto possono essere venduti all’asta per ricavarne la somma utile, oppure possono venire espropriati in modo diretto dal creditore.
Una situazione di questo tipo può verificarsi in presenza di:
Ovviamente se l’ammontare della cifra recuperata attraverso l’asta giudiziaria è superiore al debito, la parte eccedente verrà restituita al proprietario. In caso contrario, se l’importo è inferiore, si dovrà procedere pignorando altri beni.
Un caso particolare è rappresentato dai crediti, che possono essere direttamente trasferiti al creditore, senza bisogno di vendite all’asta.
Va sottolineato, comunque, che prima di procedere vengono inviati all’inadempiente diversi solleciti, in particolare:
Può essere di diverso tipo, a seconda della tipologia di bene in oggetto:
Da ciò derivano le seguenti conseguenze:
La conversione del pignoramento è una istanza che può essere fatta dal debitore per chiedere di sostituire i beni che sono stati pignorati, con una somma di denaro.
Si tratta quindi di una modalità per tornare ad avere il possesso delle proprie proprietà, versando la cifra corrispondente. L’importo totale, comunque, deve comprendere:
L’art. 495 del codice di procedura civile, afferma infatti che:
Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore puo' chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
L’istanza, comunque, deve essere depositata prima che i beni in questione vengano venduti all’asta o assegnati. Questa seconda ipotesi avviene quando è già stata fatta l’udienza per stabilire come pignorare il conto corrente, lo stipendio o la pensione.
In un certo senso il legislatore ha cercato di dare un’altra chance all’inadempiente, per poter prendere nuovamente il possesso dei propri beni, fornendo del denaro in cambio.
In alcuni casi, magari un debitore sottovaluta la situazione, pensando che si tratti di imposizioni fatte a vuoto. Quando invece si attiva l’esecuzione, potrebbe essere intenzionato a pagare quanto dovuto per riavere indietro i possedimenti.
Vediamo, quindi, di capire esattamente come deve essere fatta la richiesta, per essere valida.
Come già accennato l’istanza di conversione del pignoramento deve essere presentata prima della vendita o dell’assegnazione dei beni.
Il debitore può chiedere la sostituzione delle cose o dei crediti pignorati con del denaro di pari valore. Ad esso però vanno aggiunti gli interessi e le spese di esecuzione.
La domanda può essere depositata solamente una volta, pena la sua inammissibilità.
La richiesta va presentata presso la cancelleria del Tribunale competente, allegando la prova del versamento della cifra necessaria presso un istituto di credito, indicato dal giudice.
In particolare dovrà essere pagata una cauzione, come quietanza del versamento, oppure mediante assegno circolare non trasferibile.
La domanda deve essere scritta su carta semplice, e deve essere depositata una cifra non inferiore a un sesto dell’importo totale dovuto.
Dopo avere presentato l’istanza di conversione in modo corretto, verrà fissata un’udienza entro 30 giorni per sentire le parti coinvolte, e stabilire la sostituzione della cifra al bene pignorati, eventualmente ipotizzando una rateizzazione, come vedremo a breve.
In caso di esito positivo della conversione di pignoramento, il debito verrà cancellato e anche l’esecuzione forzata che si era attivata.
Tecnicamente la procedura non viene cancellata ma continua in modo diverso. In pratica cambia solo l’oggetto visto che è stata fatta una conversione del pignoramento. Può sembrare strano parlare di espropriazione in questo caso, visto che in realtà si tratta di una azione volontaria.
Fino ad ora abbiamo visto come può agire il debitore che intende effettuare una conversione del pignoramento, impegnando del denaro invece dei suoi beni.
Si tratta di una decisione volontaria che l’inadempiente può prendere per evitare di perdere alcuni possedimenti.
Ad ogni modo alla domanda va allegato il deposito di almeno un sesto della cifra totale, ma poi entro quanto deve essere versata la parte rimanente?
Il giudice può anche ammettere una rateizzazione per la conversione del pignoramento, fino ad un massimo di 48 rate mensili.
Ciò, comunque, è possibile soltanto per beni mobili e immobili, e non per i crediti in denaro, ad esempio stipendio, pensione o conto corrente.
Se la possibilità di pagare a rate viene accolta, il giudice ogni 6 mesi distribuisce la somma versata dal debitore ai creditori.
Ma cosa accade se il debitore non versa le cifre pattuite?
La legge permette un ritardo massimo di 30 giorni, e nel caso di una sola rata non versata entro tale termine il creditore potrà agire nuovamente nei confronti dell’inadempiente.
Va precisato, comunque, che la conversione di pignoramento può essere chiesta soltanto una volta, a pena l’inammissibilità, nello stesso processo esecutivo.
Recentemente, con il Decreto Semplificazioni è stato stabilito che entro 30 giorni dall’udienza, il creditore debba depositare un atto notificato al debitore, con l’indicazione dell’ammontare residuo del credito, comprensivo di interessi e delle spese giudiziarie sostenute.
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