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Accollo tributario: è vietata la compensazione dei crediti fiscali

L’accollo tributario mediante compensazione dei crediti fiscali è stato formalmente vietato nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020.

Negli ultimi anni c’è stata parecchia incertezza in materia, l’Agenzia delle Entrate aveva adottato diverse soluzioni che hanno causato un po’ di confusione. Il D.L. 124/2019, conosciuto come Legge di Bilancio 2020, ha invece fatto chiarezza, formalizzando di fatto il divieto di accollo tributario in compensazione dei crediti fiscali. Nelle prossime righe vedremo esattamente di cosa si tratta. 

Cos’è l’accollo tributario?

Grazie ad una norma del 2000, le aziende che avevano crediti d’imposta di ingente entità, difficilmente recuperabili, potevano stipulare accordi con altre società per l’accollo del debito d’imposta altrui, come possiamo leggere nell’art. 8 della legge 212/2000:

Tutela dell’integrità patrimoniale” prevedeva infatti che “1. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. 2. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario…

In modo particolare, il cosiddetto accollante ovvero la società con crediti d’imposta poteva impegnarsi a saldare i debiti della società debitrice, in riferimento a un determinato periodo d’imposta. Il pagamento veniva fatto con compensazione dei crediti. L’accollato si impegnava a versare alla società accollante soltanto un percentuale della cifra, di fatto avendo un risparmio.

Ovviamente accordi di questo tipo, venivano quasi sempre tutelati da una serie di garanzie per i soggetti coinvolti, in merito alla regolarità fiscale e ai bilanci. 

In sostanza era così possibile utilizzare i crediti d’imposta per ottenere un risparmio fiscale, ad ogni modo tali pratiche generavano anche abusi e comportamenti fraudolenti, per questo sono state recentemente vietate.

Quali sono le sanzioni?

L’accollo tributario mediante compensazione è ora espressamente vietato dall’art. 1 del D.L. 124/2019, quindi chi continua ad effettuare accordi di questo tipo rischia di pagarne le conseguenze. 

In modo particolare, l pagamento si considera come non avvenuto e le parti sono coobbligate in solido, anche in merito agli interessi dovuto, inoltre, sono previste per entrambi delle sanzioni pecuniarie, da accertarsi entro 8 anni dal pagamento, ovvero:

L’Art. 13, comma 4 afferma che per l’accollante:

Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato

Oppure, al comma 5: 

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per quanto riguarda l’accollato, invece, dobbiamo dare riferimento all’art. 13 comma 1:

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo

Soluzioni alternative

Va sottolineato che, i contratti di accollo tributario sono vietati se in compensazione dei crediti tributari e non in maniera assoluta. Sono consentiti, quindi, se vengono effettuati con le modalità previste per legge ovvero con pagamento diretto con f24.

Si può optare per soluzioni alternative alla compensazione, ad esempio con contratti di cessione del credito, contratti di associazione in partecipazione o altre forme come l’inserimento di clausole di garanzia che permettono di usare comunque il credito maturato, da una parte e ottenere un risparmio fiscale dall’altra. 

Se volete approfondire la tematica o chiedere dei chiarimenti ad esperti, considerando anche la complessità della materia, vi invitiamo a selezionare un avvocato tributarista nelle vostra zona, cercando direttamente su avvocato360, inviando una specifica richiesta.

ACCOLLO TRIBUTARIO
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