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Antenna satellitare condominio: quali sono le regole?

Si può installare un’antenna satellitare nel condominio, rispettando alcune regole e limiti, che hanno l’obiettivo di salvaguardare l’utilizzo degli spazi comuni per garantire a tutti di condomini gli stessi diritti.

Nonostante la presenza di un’antenna centralizzata, alcuni potrebbero avere l’esigenza di installare una propria antenna, magari satellitare, per questo è importante capire come si può agire, senza commettere degli illeciti che potrebbero essere contestati.

Sono, infatti, molto frequenti i contenzioni tra condomini, quando si tratta di utilizzare gli spazi comuni per scopi personali.

Come sempre, conoscere le norme in materia è il presupposto fondamentale per tutelare i propri diritti, per agire correttamente e potersi difendere di fronte ad accuse inappropriate.

Vediamo, quindi, di capire nelle prossime righe come si deve procedere per potere installare un’antenna satellitare nel condominio.

E’ possibile installare un’antenna satellitare nel condominio?

E’ opportuno sottolineare subito che è possibile utilizzare liberamente le parti comuni di un condominio senza dovere chiedere particolari autorizzazioni.

Secondo questo principio generale, risulta ovvio che un soggetto possa installare dei dispositivo sul tetto, sulla terrazza, sul balcone o sulla facciata, rispettando però alcuni vincoli particolari, come vedremo.

A tal proposito è necessario distinguere due diverse situazioni:

  • utilizzo delle parti private: deve essere rispettare l’obbligo generico di arrecare il minor pregiudizio e fastidio possibile agli altri
  • utilizzo della parti comuni: devono essere rispettati alcuni limiti

In particolare, in questa seconda ipotesi, è necessario analizzare quanto afferma l’art. 1102 del codice civile:

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso

In sostanza bisogna rispettare le seguenti regole:

  • non violare il decoro architettonico
  • non turbare la stabilità e sicurezza dell’edificio
  • non impedire agli altri di utilizzare il bene comune, allo stesso modo

E’ necessario chiedere l’autorizzazione dell’assemblea?

Una delle domande che in molti si pongono riguarda la necessità o meno di chiedere il permesso all’assemblea condominiale, prima di installare un’antenna satellitare nel condominio. Vediamo come si deve procedere.

Il condomino è tenuto a informare l’amministratore di condominio se vengono effettuate delle modifiche alle parti comuni. In pratica devono essere comunicate l’oggetto di intervento e le modalità di esecuzione.

Soltanto se l’amministratore lo ritiene opportuno, ci può essere un’assemblea straordinaria, per effettuare una votazione in merito. Per procedere è necessario ottenere una maggioranza pari ai due terzi del valore dell’immobile. Ad ogni modo possono essere prescritte delle modalità alternative per effettuare l’installazione.
In tale sede possono essere imposte, inoltre, particolari cautele per la salvaguardia della sicurezza, della stabilità e del decoro architettonico dell’edificio.

Il criterio del minor pregiudizio

Come abbiamo sottolineato nelle righe precedenti esiste una netta distinzione, come è ovvio che ci sia, tra le regole da seguire per l’utilizzo di spazi comuni e privati.

In pratica un condominio, all’interno della proprietà un soggetto può agire secondo le proprie volontà, creando il minor pregiudizio possibile alle parti in comune.

Tale concetto è stato introdotto con la riforma del condominio del 2012, con il nuovo articolo 1122 bis del codice civile:

Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico (3) dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche

Il riferimento specifico al “minor pregiudizio alle parti comuni” rappresenta una deroga a quanto stabilito invece dall’art. 1122 cc, ovvero:

Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

In pratica, in seguito alla riforma, sono stati adottati dei criteri di maggiore tolleranza per quanto riguarda l’installazione di un’antenna satellitare nel condominio, considerando il valore costituzionale del diritto dell’informazione di cui è titolare ogni cittadino.

Detto ciò l’installazione è sempre possibile nelle unità immobiliari di proprietà, se viene rispettato quanto detto sopra.

Ma non solo. E’ persino possibile mettere l’antenna nella proprietà di un altro condomino, se risulta impossibile utilizzare spazi propri. 

Dove installare l’antenna satellitare nel condominio?

Dopo avere analizzato le norme di riferimento, vediamo ora di descrivere alcune situazioni che si possono verificare.

Proviamo a descrivere cosa succede quando si sceglie di effettuare l’installazione in zone specifiche.

Il balcone

Un proprietario può mettere l’antenna sul proprio balcone, se non è espressamente vietato dal regolamento. In merito si è espressa la Cassazione, di recente, con la sentenza n., 32685/19 del 12/12/2019 specificando che il divieto deve essere esplicito, ovvero deve riferirsi proprio a parabole o antenne.

Inoltre, lo stesso deve essere stato approvato all’unanimità in assemblea, oppure presente nel regolamente firmato nell’atto di compravendita dell’immobile.

Tali disposizioni sono state imposte per garantire il diritto di informazione, tutelato dalla Costituzione.

Terrazzo condominiale o tetto

In questo caso il tetto o il terrazzo devono essere abbastanza grandi, da permettere anche agli altri condomini di effettuare una installazione, quindi non si deve occupare tutto lo spazio comune.

Il codice civile, infatti, stabilisce che ogni proprietario ha il diritto di utilizzare liberamente gli spazi comune, senza alterare la destinazione e senza impedire l’uso ad altri.

Facciata condominiale

Chi non ha un balcone, potrebbe decidere di utilizzare la facciata dell’edificio, considerata una parte comune.

In questo caso bisogna porre attenzione al cosiddetto decoro architettonico, cioè l’estetica del palazzo. Non ci sono regole specifiche in merito, deve essere valutato il singolo caso.

In genere, comunque, se sono già presenti delle antenne, una in più non farà la differenza.

Il tribunale di Grosseto, tuttavia, con la sentenza 1038/11 ha sottolineato che ormai le parabole e le antenne televisive sui tetti sono talmente numerose e frequenti da non essere percepiti come causa di deturpazione estetica delle abitazioni e ambientale.

Balcone del vicino

Si tratta di una questione piuttosto strana, ma è davvero possibile. In pratica se un soggetto non dispone di spazio sufficiente può eccezionalmente utilizzare la proprietà del vicino.

La Cassazione, infatti, con la sentenza n.16865/17 ha riconosciuto il diritto di collocare l’antenna satellitare sul balcone del vicino, vista l’impossibilità del proprietario di potere utilizzare spazi propri.

Fonti normative

  • Art. 1102 cc
  • Art. 1122 bis cc
  • Art. 1122 cc
  • Cassazione n., 32685/19
  • Trib, Grosseto sentenza 1038/11
  • Cassazione sentenza n.16865/17​
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