Si può installare un’antenna satellitare nel condominio, rispettando alcune regole e limiti, che hanno l’obiettivo di salvaguardare l’utilizzo degli spazi comuni per garantire a tutti di condomini gli stessi diritti.
Si può installare un’antenna satellitare nel condominio, rispettando alcune regole e limiti, che hanno l’obiettivo di salvaguardare l’utilizzo degli spazi comuni per garantire a tutti di condomini gli stessi diritti.
Nonostante la presenza di un’antenna centralizzata, alcuni potrebbero avere l’esigenza di installare una propria antenna, magari satellitare, per questo è importante capire come si può agire, senza commettere degli illeciti che potrebbero essere contestati.
Sono, infatti, molto frequenti i contenziosi tra condomini, quando si tratta di utilizzare gli spazi comuni per scopi personali.
Come sempre, conoscere le norme in materia è il presupposto fondamentale per tutelare i propri diritti, per agire correttamente e potersi difendere di fronte ad accuse inappropriate.
Vediamo, quindi, di capire nelle prossime righe come si deve procedere per potere installare un’antenna satellitare nel condominio.
In prima battuta, è opportuno richiamare le norme generali in tema di comunione (applicabili alla disciplina condominiale per espresso richiamo dell’art. 1139 c.c.), con particolare riguardo all’utilizzo della cosa comune.
Sul punto, l’art. 1102 c.c. recita: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Dunque, in ipotesi, è possibile utilizzare liberamente le parti comuni di un condominio senza dovere chiedere particolari autorizzazioni, a patto che si garantisca anche agli altri partecipi di rimanere comproprietari secondo il loro diritto, di fare un uso paritetico della cosa comune e che non si alteri la destinazione originaria della cosa comune.
In seconda battuta, occorre richiamare la specifica disciplina condominiale.
L’art. 1118, comma 1, c.c. prevede che “il diritto di ciascun condòmino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene”.
Con “"valore dell’unità immobiliare”, il legislatore fa un chiaro riferimento alle tabelle millesimali, la cui funzione è proprio quella di misurare tale valore. Anche l’art. 1120 c.c. pone ulteriori limiti all’utilizzo delle parti comuni in condominio.
Infatti, l’art. 1120, comma 4, c.c. recita: “Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condominio"
Dunque, ogni utilizzo esclusivo di una parte comune da parte di uno o più condòmini:
- non deve violare il decoro architettonico
- non deve turbare la stabilità e sicurezza dell’edificio
- non deve impedire agli altri condòmini di utilizzare il bene comune allo stesso modo
Tali limiti possono essere oggetto di specificazioni ed aggravamenti attraverso il regolamento condominiale vigente e tramite specifiche delibere assembleari.
Per rispondere a questa domanda, è necessario prendere in esame l’art. 1122-bis, introdotto con la l212/2012 (c.d. “riforma del condominio”) appositamente per regolamentare l’installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Tale norma prevede che il condomino intenzionato a installare, per esempio, un'antenna satellitare lo possa fare senza chiedere l’autorizzazione all’assemblea o avvertire l’amministratore.
la medesima norma, però, prevede che se l’installazione comporta modificazioni alle parti comuni, allora il condòmino dovrà informare l’amministratore e l‘assemblea potrà (non dovrà, ma potrà) prescrivere a maggioranza delle alternative alla esecuzione delle opere necessarie o imporre delle cautele a salvaguardia della stabilità, sicurezza e decoro architettonico dello stabile.
Molto spesso l ‘installazione di una antenna può comportare banalmente l’uso di impianti comuni e la loro modifica. Si pensi alla necessità di fare passare dei cavi da vani o scomparti comuni, nei quali si deve ricavare spazio spostando o modificando cablaggi già esistenti.
Risulta più opportuno per il condòmino informare prima l’amministratore dele proprie intenzioni, in modo da prevenire eventuali contestazioni (magari anche infondate, ma comunque spiacevoli).
Inoltre, la norma in esame non esclude che il regolamento condominiale possa introdurre dei limiti al diritto del condòmino all’uso della cosa comune, anche in deroga al dettato dell’art. 1122-bis c.c.-
Per questo motivo è consigliabile consultare il regolamento del proprio condominio, prima di installare l’antenna o l’impianto fotovoltaico su parti comuni.
Ad ogni buon conto, però, la soluzione scelta dal legislatore della riforma è stata realizzata in deroga al criterio del minor pregiudizio di cui all’art. 1122 c.c.-
L'articolo individua dei casi specifici per i quali viene ribaltato il paradigma per il quale il condominio debba sempre sindacare sulle scelte del condòmino relative all’utilizzo delle parti comuni, come prevede, invece, l’art. 1122 c.c.-
Dunque, viene consentito al condòmino di utilizzare una parte comune per installare specificatamente un impianto centralizzato di radiotelevisione o un impianto fotovoltaico, senza prima adire necessariamente l’assemblea dei condòmini per ottenere pare favorevole all’intervento.
In sostanza, si riconosce maggiore rilevanza alle esigenze della vita del condòmino, rispetto ai limiti posti dall’art .1122 c.c.-
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