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Assegno di incollocabilità: una tutela per le Forze Armate

I militari rappresentano un pilastro fondamentale per ogni Nazione, sono individui che volontariamente scelgono di dedicare la propria vita al servizio del proprio Paese, indossando l'uniforme e mettendo in gioco la propria vita per proteggere i cittadini e preservare la stabilità nazionale.

Sono professionalità addestrate in varie discipline, s’impegnano per assicurare la difesa e la sicurezza del Paese e svolgono efficacemente i loro doveri in tempi di pace e di conflitto. Attraverso il loro coraggio, la competenza strategica e l’immenso senso del dovere, i militari sono gli eroi silenziosi che assicurano la sicurezza e la libertà di un Paese.

Esistono, pertanto, degli strumenti di tutela – messi a disposizione dalla Nazione – volti a garantir loro una sicurezza economica e un’assistenza dedicata, sia durante il periodo di servizio che dopo il congedo. In particolare, nel corso di questo articolo, parleremo di uno di questi sostegni, ossia, l’assegno di incollocabilità. Prima di procedere, però, vediamo cosa sono le Forze Armate.

Forze Armate

Sono dei gruppi militari, dipendenti dal Ministero della Difesa, e agiscono via cielo, mare e terra. In Italia i Corpi sono tre, ossia: Aeronautica, Marina ed Esercito e dal 2000 ce n’è un quarto, l’Arma dei Carabinieri. 

Ciò che le differenzia dalle Forze dell’Ordine, oltre all’organizzazione interna, è la loro attività rivolta a tutelare il Paese sia da minacce interne che esterne allo stesso, mentre le Forze dell’Ordine sono dedite a sorvegliare il territorio nazionale e sono dipendenti da differenti Ministeri.

Si tratta, dunque, di individui che dedicano la propria attività alla Nazione d’appartenenza, sacrificando talvolta anche la loro incolumità e possono usufruire di trattamenti di sostegno economico specifici, come l’assegno di incollocabilità; vediamo di cosa si tratta.

Cos’è e a chi spetta l’assegno di incollocabilità?

Questo particolare strumento di tutela economica è erogato in favore di invalidi di guerra o di lavoratori del pubblico impiego, a cui sia stata riconosciuta una causa di servizio e che per le infermità riportate non possano più essere impiegati in altre attività lavorative. Il diritto all’assegno di incollocabilità è disciplinato dagli articoli 20 del DPR 915/1978 e 104 del DPR 1092/1973 che, tra i criteri fondamentali per la percezione del sostegno, indicano anche un’età inferiore al 65° anno e un’effettiva condizione dell’individuo tale da poter pregiudicare la salute e l’incolumità proprie e dei colleghi di lavoro.

L’assegno di incollocabilità è, poi, erogato a chi riceve già una pensione di guerra, una pensione privilegiata o un assegno rinnovabile, per infermità indicate dalla 2° all’8° categoria della tabella di classificazione relativa, ha, inoltre, una durata non inferiore ai 2 anni e non superiore ai 4, ma è “rinnovabile” per un massimo di 8 anni (anche non continuativi), ovvero, nei 6 mesi precedenti la scadenza dell’assegno, l’invalido è sottoposto a visite mediche specialistiche atte ad accertare una necessaria e ulteriore assegnazione del contributo. Il sostegno è, ad ogni modo, riconosciuto solo fino al 65° anno d’età.

L’interessato vanta anche la facoltà di richiedere una revisione della pensione o dell’assegno rinnovabile, in caso di aggravamento dell’invalidità.

Come richiedere l’assegno?

È necessario presentare la relativa domanda per l’attribuzione dell’assegno di incollocabilità presso l’Ente che eroga la pensione; lo stesso Ente si attiverà per predisporre l’accertamento medico che sarà a cura del Collegio medico legale appartenente alle Aziende Sanitarie Locali del luogo di residenza del soggetto invalido; il medesimo Collegio avrà la facoltà di stabilire la durata dell’assegno.

Ad esito positivo degli esami sanitari, appurato il riconoscimento del contributo di sostegno, l’assegno di incollocabilità sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

È possibile che la richiesta venga respinta? Si, in questo particolare caso occorre ricorrere alla Corte dei conti, fornendo tutta la documentazione necessaria, completa di perizia medico-legale.

Raggiunto il 65° anno d’età, gli invalidi di guerra o per causa di servizio che hanno percepito l’assegno di incollocabilità, hanno diritto ad un contributo sostitutivo – un assegno compensativo – che è assegnato d’ufficio e il cui importo dovrà essere pari a quello percepito fino al 65° anno.

L’incollocabilità nel settore privato

Si tratta di un’altra tipologia di contributo di incollocabilità ed è riconosciuto dall’Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). Anche i criteri per l’assegnazione del sostegno sono differenti, gli interessati, infatti, devono possedere:

  • un’inabilità non inferiore al 34% (come da tabelle allegate al Testo Unico - d.p.r. 1124/1965) per infortuni o malattie professionali denunciate sino al 31 dicembre 2006;​
  • un grado di menomazione dell’integrità psicofisica o del danno biologico superiore al 20% (come da tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000) per gli infortuni o malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Infine, proprio a causa di quanto indicato, gli interessati non devono più risultare né di essere in condizione di poter svolgere un'attività di lavoro, né di essere destinatari del beneficio dell'assunzione obbligatoria (ex lege n. 68/1999).




ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ CAUSE DI SERVIZIO INVALIDI DI GUERRA
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