Bambini e divorzio: l' affidamento condiviso
L'affidamento condiviso regola l'affidamento dei figli e quindi l'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di cessazione di convivenza dei genitori in modo che ciascun genitore sia responsabile in toto quando i figli sono con lui.
In passato, se i coniugi divorziavano, i figli venivano affidati a uno dei due genitori, per questo si parlava di affidamento esclusivo. Dal 2006, l'interesse dei bambini in caso di divorzio, separazione o coppia di fatto viene regolamentato dall'affidamento condiviso. Secondo quest'ultimo, i genitori hanno gli stessi diritti e doveri nei riguardi dei figli minori.
L'affidamento condiviso si basa sui seguenti presupposti:
- i genitori hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dei figli;
- i genitori devono trovare un accordo per le decisioni di maggior interesse per i figli, mentre possono prendere decisioni di minor importanza in modo separato;
- ci deve il mantenimento diretto dei figli da parte di ogni genitore. Quando ciò non è possibile, uno dei coniugi deve corrispondere a questi ultimi un assegno di mantenimento;
- prima di prendere qualsiasi decisione sull'affidamento, il giudice deve ascoltare i figli minori, sempre se questi ultimi hanno più di 12 anni;
- l’affidamento condiviso può essere rivisto in ogni momento, se le condizioni riguardanti i coniugi subiscono dei cambiamenti.
E' importante fare una chiara distinzione tra affidamento e collocamento. L'affidamento prevede che i genitori abbiano la stessa responsabilità genitoriale verso i bambini, in caso di divorzio, salvo diverse disposizioni.
Invece il collocamento riguarda il luogo dove il figlio vive, e stabilisce la sua residenza o domicilio. Di solito si cerca di garantire la stessa casa, per consentire al bambino di crescere bene, senza stravolgimenti dovuti al divorzio.
In caso di affidamento, che di norma è condiviso, il figlio non deve passare lo stesso tempo con entrambi i genitori, al contrario il genitore, che non vive con il figlio, deve avere più tempo disponibile per vederlo.
Bambini e divorzio: l'affidamento esclusivo
In alcuni casi eccezionali, il giudice ordina l'affidamento esclusivo, che può anche essere richiesto da uno dei coniugi, se dimostra delle motivazioni valide.
L'affidamento esclusivo è previsto quando un genitore è inadeguato a esercitare la propria responsabilità genitoriale nei riguardi del figlio, con conseguenze per la crescita del bambino.
Le condotte negative del genitore escluso dall'affidamento dei bambini, in caso di divorzio, devono essere verso questi ultimi e non verso il coniuge. In pratica, ci devono essere violazioni dei diritti e doveri verso i figli, come maltrattamenti, violenze o altri comportamenti, che possano mettere a rischio la sicurezza dei bambini.
L'affidamento esclusivo viene ordinato dal giudice quando:
- il genitore non si occupa del mantenimento dei figli e manifesta gravi carenze nei compiti di cura, assistenza ed educazione;
- il genitore non dimostra interesse verso i figli, ciò comporta la violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno;
- il genitore ha carenti legami con ii figli, anche se non è incapace né pericoloso;
- il genitore impone un credo religioso, compromettendo la crescita dei figli e ostacolando il loro naturale inserimento nella società;
- il genitore ostacola la relazione tra i figli e l'altro genitore, con lo scopo di ostacolarne la frequentazione.
In caso di affidamento esclusivo a uno dei coniugi, il giudice deve motivare la sua decisione, in modo da poter dare la possibilità di opposizione al coniuge escluso.
La revisione delle decisioni prese dal giudice, riguardante l'affidamento dei
bambini in caso di divorzio e il versamento dell'
assegno di mantenimento, può essere richiesta dai coniugi in ogni momento.
In caso di grave inadeguatezza o rinuncia di entrambi i coniugi, il giudice deciderà di affidare i figli a terzi e collocarli presso i parenti. Se questi ultimi non sono idonei o disponibili, i bambini verranno collocati presso terzi o presso un istituto educativo.
Bambini e divorzio: Diritto di visita del genitore non affidatario
Il genitore non affidatario mantiene il diritto di visita ai bambini, in caso di divorzio, separazione o coppia di fatto. Tuttavia il giudice può limitarlo o impedirlo, se l'interazione del genitore non affidatario con i figli può influire negativamente sulla crescita e sull'equilibrio psico-fisico di questi ultimi.
La limitazione del diritto di visita ai bambini in caso di divorzio, separazione o coppia di fatto può comportare:
- la diminuzione del tempo dedicato agli incontri;
- la determinazione di una sede esclusiva dove possano avvenire gli incontri;
- la partecipazione agli incontri di terze persone, che abbiano un legame con i bambini o un ruolo di sorveglianza.
L' esclusione del diritto di visita ai bambini, in caso di divorzio, avviene quando il genitore ha una condotta grave verso i figli, come violenze, maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo ecc.
Il giudice non può escludere il diritto di visita del genitore non affidatario, quando quest'ultimo è affetto da malattie invalidanti. In questo caso, gli incontri devono avvenire con la presenza di una terza persona, che possa assicurare la sicurezza dei minori.
Conclusioni
Abbiamo approfondito quanto bambini e divorzio, sia due temi molto delicati. Quando si procede con il divorzio, bisogna valutare le conseguenze nei riguardi dei figli minori.
In caso si divorzio, i bambini vengo di solito affidati ad entrambi i genitori, applicando l'affidamento condiviso. Dunque i figli minori vivranno con un genitore, ma l'altro genitore dovrà avere una maggiore possibilità di poterli vedere e frequentare.
Invece quando un genitore non è idoneo all'affidamento, si procede con l'affidamento esclusivo all'altro coniuge. Tuttavia se il genitore non affidatario non ha condotte gravi e pericolose per il minore, potrà vedere quest'ultimo saltuariamente.