In seguito alla separazione consensuale o giudiziale, le condizioni di separazione riguardanti i rapporti economici tra i coniugi e l'affidamento dei figli possono essere modificate o revocate. La richiesta di revoca o modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio può avvenire solo in presenza di motivi giustificati e sopravvenuti successivamente, che stravolgono gli equilibri tra i coniugi previsti. La richiesta di revoca o modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio può essere effettuata tramite istanza al Tribunale, negoziazione assistita da avvocati o manifestazione di separate dichiarazioni al Sindaco.
La revoca o modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio viene richiesta al Tribunale da uno o da entrambi i coniugi, quando le disposizioni stabilite nel verbale di separazione consensuale o nella sentenza di separazione giudiziale sono cambiate a causa di circostanze sopravvenute successivamente.
Oltre al provvedimento giudiziale, la revoca o modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio può essere ottenuta grazie al raggiungimento di un compromesso con la negoziazione assistita da avvocati o tramite la manifestazione di separate dichiarazioni al Sindaco, il quale rappresenta un Ufficiale dello Stato Civile.
La legge prevede che un coniuge può chiedere al Giudice, in qualsiasi momento, la revoca o modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio consensuale o giudiziale quando vi sono dei motivi.
Tali motivi devono essere:
I motivi che incidono sull'equilibrio economico dei coniugi, al punto da richiedere la revoca o modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio, sono i seguenti:
Dunque un coniuge può richiedere la modifica o sospensione del versamento dell'assegno di mantenimento verso i figli, in caso di raggiungimento della loro indipendenza economica, e verso l'altro coniuge, in caso di miglioramento delle condizioni economiche di quest'ultimo o peggioramento delle proprie.
Un altro motivo che giustifica la revoca o modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio riguarda i cambiamento dei vincoli sull'affidamento dei figli, come per esempio la maggior propensione di questi ultimi nei riguardi del genitore che non detiene l'affidamento o atteggiamenti inconciliabili con gli obblighi spettanti da parte del genitore affidatario.
La prima opzione, per richiedere la revoca o modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio, è quella di fare un'istanza al Tribunale competente.
Il coniuge può dimostrare la sussistenza dei motivi giustificati, ricorrendo a accertamenti patrimoniali, C.T.U e altre prove utili a tal scopo.
La revoca o modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio potrà essere accolta o respinta in Camera di consiglio dal PM, qualora la modifica delle condizioni interessi anche i figli. Si potrà fare ricorso alla Corte d'Appello dopo l'emissione del Decreto del Tribunale.
La seconda opzione, per richiedere la revoca o modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio, è quella di raggiungere un accordo con la negoziazione assistita da avvocati.
In questo modo si cerca di trovare un intesa tra i due coniugi per evitare la procedura giudiziale, successivamente l'accordo raggiunto verrà presentato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.
Se non vi sono figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non indipendenti economicamente, l'accordo verrà trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; quest'ultimo se non riscontrerà violazioni, manifesterà agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti burocratici;
Se invece vi sono figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non indipendenti economicamente, l'accordo raggiunto dovrà essere trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente entro dieci giorni. Quest'ultimo autorizzerà l'accordo se lo riterrà compatibile con l'interesse dei figli, in caso contrario lo trasmetterà entro cinque giorni al presidente del Tribunale, il quale, entro i successivi trenta giorni, fisserà la data dell’udienza di comparizione delle parti.
Dopo il conseguimento del nullaosta, la copia autenticata dell'accordo verrà trasmessa dagli avvocati dei coniugi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è stato registrato l'atto di matrimonio, per formalizzare la revoca o la modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio.
La terza opzione, per richiedere la revoca o modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio, riguarda la manifestazione di separate dichiarazioni dei coniugi dinanzi al Sindaco, il quale rappresenta un Ufficiale dello Stato Civile. In questo caso i coniugi possono scegliere se farsi assistere da un avvocato o meno.
Se si segue questa procedura i coniugi non possono attuare patti di trasferimento patrimoniale o avere figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti.
I coniugi dovranno presentare le proprie dichiarazioni al Sindaco del Comune di residenza o del Comune dove è stato registrato l'atto di matrimonio. Quest'ultimo compilerà il modulo riguardante l'accordo dei coniugi, il quale verrà firmato dai coniugi e dagli eventuali avvocati.
In sintesi, se uno dei coniugi vuole richiedere la revoca o modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio, deve dimostrare che ci siano dei motivi giustificati e sopravvenuti successivamente, che abbiano alterato gli equilibri tra i due coniugi stabiliti in sede di divorzio. Inoltre la richiesta di revoca o modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio di solito viene effettuata attraverso istanza al Tribunale. Tuttavia si può trovare un'intesa amichevole tramite la negoziazione assistita da avvocati oppure, solo in caso di determinate condizioni, attraverso la trasmissione di separate dichiarazioni al Sindaco.
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