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Condominio: aprire una porta su muro comune

I proprietari di locali al piano terra di un condominio, possono realizzare aperture per accedere ai propri locali?

Le liti fra condomini, si sa, sono all'ordine del giorno [link art. n. 1] e spesso si arriva in tribunale per cause che potrebbero essere risolte grazie alla consulenza di un professionista del settore ovvero di un avvocato.

Il quesito, che spesso viene posto nei condomini è questo: il proprietario di locali al piano terreno, può realizzare aperture per accedere ai propri locali su un muro comune?

Intanto occorre definire “muro comune”. Una parte comune di un edificio condominiale è quella parte strutturale messa a disposizione di tutti i condomini e funzionale, dunque, a tutto il fabbricato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la risposta è affermativa ma rispettando alcuni criteri fondamentali. Tutti i condomini hanno l'obbligo di partecipare alle spese di manutenzione delle parti comuni e non si possono sottrarre da tale obbligo. Ecco, dunque, alcuni esempi di parti comuni così come definiti dal codice civile:

· pilastri;

· scale;

· portoni d'ingresso;

· facciate;

· tetti, solarium e lastrici solari;

· travi portanti e non;

· muri maestri.

Quali norme seguire per realizzare aperture su un muro comune

La Cassazione ha dunque stabilito che il singolo condomino, proprietario esclusivo di un locale posto al piano terreno, può intervenire sul muro perimetrale del palazzo stesso. Questo perché, come stabilito dalla Corte, ogni condomino ha diritto di sfruttare al meglio la cosa comune per godere appieno della sua esclusiva proprietà.

I proprietari dei locali al piano terra, dunque, possono aprire porte sul muro comune ma rispettando alcune regole:

· deve essere garantita ai condomini la possibilità di utilizzare quel muro perimetrale: quindi se un altro condomino si trova nella stessa situazione e non può utilizzare lo stesso metodo allora è vietato realizzare l'apertura;

· l'opera non deve impedire ad altri di continuare ad utilizzare il muro comune.

· l'intervento non deve costituire un pericolo per la sicurezza e la stabilità del condominio;

· l'intervento non deve pregiudicare il decoro architettonico dell'intero edificio ovvero quelle caratteristiche intrinseche del palazzo che compongono l'estetica del palazzo stesso.

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