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Cosa sono le ADR?

Le ADR, ossia “Alternative Dispute Resolution” (dette anche EDR – “External Dispute Resolution”) sono una modalità extragiudiziale, più rapida e semplice, di quelle giudiziali, ossia di quelle che prevedono un giudice, per la risoluzione delle controversie tra un’impresa ed un consumatore.


Cosa sono le ADR?

Prima della loro istituzione formale in Italia, si poteva comunque scegliere una strada simile per la risoluzione delle dispute, operando tramite le unioni di consumatori più rappresentative e le aziende che vi aderivano. In ottica poi, di una scelta di “istituzionalizzazione” di questa nuova procedura che non prevedesse iter giudiziale, si è scelta l’introduzione delle ADR, procedure relativamente nuove, poiché introdotte solo dal 2015, con il Decreto Legislativo n° 130 del 6 agosto.

La disciplina di questa procedura è stata introdotta con due fini: il primo, alleggerire il carico di lavoro delle procedure per la Giustizia italiana e il secondo, per tutelare il consumatore in materia di diritti: spesso l’iter processuale, lungo e costoso, può far rinunciare al far valere il proprio diritto (in quanto consumatore) su un’ impresa, a causa dello scoraggiamento per il sostegno dei costi onerosi e il tempo dilatato impiegato dalla burocrazia dell’ iter processuale.

Le ADR permettono quindi a consumatore ed impresa di risolvere un problema in maniera più efficace e rapida, anche se le parti dovessero trovarsi divise da confini nazionali. Si parla poi anche di “ODR – Online Dispute Resolution” poiché queste procedure possono essere risolte anche online per contratti di vendita e servizi sul web.

Tipologie di procedure  ADR: quali sono e come funzionano


Per risolvere le controversie con questa procedura bisogna affidarsi ai cosiddetti “Organismi ADR” enti pubblici o privati, iscritti in apposito elenco, previsto dall’articolo 141 del Codice del consumo, i quali offrono servizio di risoluzione dispute con negoziazione paritetica, cioè come abbiamo visto appunto, in modalità extragiudiziale, tramite dei protocolli cosiddetti di “conciliazione paritetica” o, più semplicemente, di “linee guida”. Le ADR possono essere di diverso tipo:

 
1.    ”Facilitativo/consensuale” ossia che si avvalgono dell’intervento di un terzo soggetto per la risoluzione delle controversie in modo appunto consensuale e agevolando la conciliazione tra le parti.
2.     “Decisorio/Aggiudicativo” che si avvalgono sempre di un terzo soggetto imparziale, il quale prende la decisione per le parti in lite, come ad esempio l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie. Nel caso del primo citato, si tratta di un ente indipendente, come già detto, ed imparziale, sostenuto dalla Banca d’Italia, al quale ci si può rivolgere per iscritto.

Se l’ABF non restituisce una risposta soddisfacente alle parti in lite, queste possono comunque rivolgersi ad un giudice seguendo il consueto iter legislativo.
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie è stato invece istituito dalla Consob, autorità amministrativa che vigila il controllo della Borsa Italiana, nel 2016, e si occupa di risolvere controversie legate alla violazione di obblighi di trasparenza delle informazioni. 

Le piattaforme ODR cosa sono e a cosa servono

Con l’obiettivo di proteggere i consumatori e velocizzare le tempistiche, la piattaforma ODR, Istituita, dal regolamento ODR (Regolamento (UE) n.524/2013) permette registrandosi, quindi creando un account, con un processo guidato, la risoluzione delle controversie per tutti i consumatori dei Paesi membri dell’ Unione Europea e situati in Regno Unito, Norvegia e Islanda, di risolvere una controversia legata all’acquisto online di beni e servizi nei confronti dei professionisti situati negli stessi Paesi.
In Belgio, Germania, Lussemburgo e Polonia però, importante sottolineare, che le ADR e la piattaforma ODR, possono essere usate anche dai venditori per presentare un reclamo nei confronti di un consumatore.

Come funzionano le procedure ADR? 


Innanzitutto si apre la procedura con una richiesta compilata e scritta all’ente pagando una tassa che non sarà restituibile in nessun caso. Si tenga presente che invece, il costo di questa procedura, divisibile tra le parti in disputa, varierà a seconda che si tratti di “arbitrariato” o di “mediazione” (i due casi sopracitati) ove il primo, avrà un costo superiore al secondo. L’arbitrariato poi varierà nel costo a seconda che l’Arbitro sarà uno o saranno 3. (Tre è il massimo di arbitri concessi dall’ente).

 
Vi sono inoltre due differenze sostanziali tra una procedura di arbitrariato e una di negoziazione che corrispondono agli aspetti del vincolo del decision making e al vincolo dell’assenza di mancato accordo, oltre che dei costi come già citato.
•    Decision making: il processo di decision making in caso di arbitrariato è sempre vincolante, ma non lo è per la negoziazione
•    Assenza di mancato accordo: questa è fattibile nel caso della mediazione, ma non si realizza mai durante un processo ADR con arbitrariato

Esistono diversi organismi ADR, per citarne alcuni:
•    Organismo di conciliazione paritetica Consorzio Netcomm – Associazioni di consumatori
•    Organismo di conciliazione paritetica Trenitalia
•    Organismo di conciliazione paritetica Trenord
•    Organismo di conciliazione paritetica Poste Italiane


Le ADR per la risoluzione di controversie su contratti di vendita, servizi e prestazioni: 


La Direttiva 2013/11 dell’UE auspica l’applicazione delle ADR ad ogni settore economico e ad ogni livello, per la creazione di un mercato unico all’interno dei Paesi membri dell’UE, pertanto i cittadini devono essere informati su queste procedure al fine di agevolare la crescita ed il potenziamento del Mercato Unico.
Auspicando quindi un approccio olistico al mercato, le ADR come mezzo di risoluzione di controversie, tra cittadini e professionisti viene applicato anche alla contrattualistica in tutti i settori di vendita e di servizi, sia online che offline. Nonostante ciò, l’Unione Europea auspica comunque il mantenimento ed il buon funzionamento di disposizioni giudiziali per la risoluzione di controversie e l’osservazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo, Direttiva che già nel 2008, forniva le linee guida per la risoluzione di controversie transfrontaliere tra i Paesi dell’Unione.
Infine, importante accennare al fatto, che in alcuni Stati membri, le procedure di ADR potrebbero essere differenti dall’Italia, combinando due o più tipi di procedure.
L’Unione Europea raccomanda infine di non utilizzare le ADR se vi è già in corso una procedura giudiziale in atto.








Fonti :
•    Ministero dello Sviluppo Economico
•    Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130
•    direttiva europea ADR per i consumatori 2013/11/UE
•    art. 41 del Codice del consumo


COSA SONO LE ADR PROCEDURE ADR PIATTAFORMA ODR
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