Il danno endofamiliare riguarda tutti quei comportamenti lesivi della dignità e dell’onore di un componente del nucleo familiare.
La famiglia è oggi intesa come luogo di sviluppo e tutela della personalità individuale, pertanto il soggetto è legittimato nel chiedere un risarcimento qualora i propri diritti vengano violati.
Comprendere la normativa giuridica che regolamenta il risarcimento a seguito di danno endofamiliare non è semplice, essa muta a seconda che ci si riferisca al rapporto fra coniugi, fra parti delle unioni civili o delle unioni di fatto, fra genitori e figli.
In generale, dinnanzi a casi di violazione di obblighi genitoriale e coniugali, si può fare riferimento all’art. 2043 del codice civile:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno."
Più nello specifico si è espressa la giurisprudenza nel 2005 affermando la risarcibilità del danno qualora uno dei coniugi, violando uno dei doveri di cui agli artt. 143 del c.c e s.s, lede un diritto costituzionalmente garantito all’altro,
Nel 2005, la Cassazione, ha affermato la risarcibilità del danno derivante da illecito endofamiliare secondo uno schema abbastanza lineare: se il coniuge, violando uno dei doveri di cui agli artt. 143 c.c. e ss., lede un diritto costituzionalmente garantito dell’altro, questi può essere responsabile civilmente nei confronti di costui per i danni cagionati ex artt. 2043 e 2059 c.c.
Con la sentenza n.9801/2005, la Cassazione precisa che il comportamento di un coniuge che costituisce causa di separazione o divorzio, non comporta necessariamente la sussistenza di un possibile risarcimento:
“non vengono (…) in rilievo i comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all’interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza, ma unicamente quelle condotte che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona”.
Il danno endofamiliare si può manifestare sia all’interno del rapporto tra i due coniugi, sia nel rapporto tra genitore e figli sia nel rapporto all’interno di famiglia non vincolate dal matrimonio.
Tenendo conto dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio, ai sensi dell’art.143 del codice civile, i danni endofamiliari fra i coniugi sono più agevolmente tracciabili.
Tra i comportamenti che possono comportare un risarcimento, vi sono:
Questi comportamenti incidono sui beni essenziali della vita producendo un danno ingiusto. Pertanto, oltre la richiesta di separazione, è possibile avanzare la richiesta per un risarcimento.
La responsabilità genitoriale sorge con la nascita del figlio e non cessa per effetto della separazione coniugale. Per questo motivo, se un genitore abbandona un figlio, viola i doveri derivanti dal rapporto di filiazione ed è tenuto a risarcire i danni provocati.
Tuttavia, va ricordato, che è il giudice a valutare l’eventuale inadempimento dei doveri di un genitore nei confronti dei figli minori.
Se dall’esito della valutazione emergono gravi inadempimenti, il giudice può richiedere, oltre al risarcimento, anche il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
I comportamenti più frequenti che possono comportare un danno endofamiliare sono:
Nel 2016, fu introdotta la L.76/2016, si tratta di una legge che pone l’accento sulle formazioni familiari non basate sul matrimonio.
Ai sensi dell’art. 1 comma 11 della L. n. 76/2016, l’unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso comporta che le parti di tale consorzio sociale siano obbligate reciprocamente:
A differenza che nel matrimonio, non sussiste per le parti dell’unione civile alcun obbligo di fedeltà.
Pertanto, si evince che la violazione dei doveri sopracitati, può provocare un danno endofamiliare e quindi comportare un risarcimento.
Fonti normative
all’art. 2043 del codice civile
dell’art. 1 comma 11 della L. n. 76/2016
artt. 143 c.c. e ss
sentenza n.9801/2005
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