E’ difficile trovare una definizione precisa e puntuale per il cosiddetto danno esistenziale. Può essere considerato tale quando impoverisce la qualità della vita di una persona, quando impedisce il raggiungimento della felicità, quando non permette di godere appieno della propria esistenza e tantomeno di instaurare e portare avanti relazioni affettive e sociali.
Non è detto, anche se spesso i due aspetti possono essere collegati, che a causare un danno esistenziale sia necessariamente un problema di salute. E nemmeno che a determinarlo sia un fatto illecito: a volte si verifica un danno esistenziale, ma senza che sia commesso un reato punibile dalla legge.
La morte del gatto a cui eravamo tanto affezionati, una gravidanza non voluta, un licenziamento improvviso ed ingiusto, la scoperta di aver sposato un partner “impotente” possono di certo essere ricondotti ad un danno di questo tipo, eppure non sempre possono essere considerati tali. Tutto dipende dalla presenza di determinate condizioni, che devono essere riconosciute dalla legge.
Come detto, il danno esistenziale si verifica quando si ha un peggioramento della qualità della vita di un individuo. A causa del danno esistenziale, la realizzazione personale è compromessa. Può essere causato da fatto illecito, anche se non sempre è conseguenza di un reato perseguibile per legge. Nel corso degli anni, tante sono state le sentenze riconducibili al danno esistenziale.
Si verifica ad, esempio, con una gravidanza indesiderata, con il pregiudizio subito da una vedova con dei figli da crescere, con il danno che subiscono gli abitanti di un luogo a causa di incidenti ambientali (come, ad esempio, la fuoriuscita di agenti inquinanti nell’aria). Anche un lavoratore licenziato ingiustamente, magari senza nemmeno aver ricevuto un adeguato preavviso da parte del datore di lavoro può far leva su un danno di questo tipo. Ritrovarsi a casa dalla sera alla mattina, non solo determina un danno economico ma peggiora anche la qualità della vita dal punto di vista esistenziale.
In ambito giuridico, si inizia a parlarne solo verso la fine del secolo scorso, negli anni ’90, quando gli esperti iniziano a rendersi conto che alcuni tipi di danni, fino ad allora inseriti all’interno di danni alla salute, non potevano essere considerati esistenziali perché non erano causati da problemi psico-fisici.
Si apre così un dibattito tra gli esperti del settore: c’è chi è favorevole all’istituzione del danno esistenziale e chi invece ancora oggi nutre dei forti dubbi nell’utilizzare il termine in ambito giuridico. All’inizio degli anni 2000 si arriva però ad un punto di svolta, grazie a due sentenze, pronunciate dalla Corte Costituzionale nel 2003.
Ecco i principali punti di svolta:
Finalmente il danno esistenziale viene inserito all’interno della categoria dei danni di natura non patrimoniale e, pertanto, la vittima che lo subisce può richiedere un risarcimento;
Si può ottenere un risarcimento anche se non è causato da un reato e anche se non vengono violati i diritti considerati inviolabili dalla Costituzione italiana.
Nel 2008, gli esperti del settore si sono soffermati su altro aspetto importante. Ci si chiedeva infatti se potesse essere considerato categoria a parte rispetto al danno di natura non patrimoniale, ovvero che colpisce i diritti inviolabili della persona. Il dibattito è ancora in auge nei giorni nostri, anche se per il momento, non può essere definito una categoria a sé stante.
Quando si parla di danno esistenziale non possono non essere presi in considerazione anche il danno morale ed il danno alla salute. Spesso confusi tra loro, presentano infatti delle sostanziali differenze. Differenze che possono essere considerate utili in sede di giudizio, quando è necessario valutare e quantificare la presenza di eventuali danni e, di conseguenza, il risarcimento.
Bisogna precisare che ogni caso è a sé ed in particolari situazioni, si può verificare la presenza di tutti e tre le tipologie di danno contemporaneamente.
Grazie alle sentenze emesse nel 2003 dalla Corte Costituzionale è possibile ottenere un risarcimento per danno esistenziale. Trattandosi di un danno non patrimoniale, la sua gravità viene quantificata tenendo in considerazione i parametri inseriti all’interno dei tabellari emessi dal Tribunale di Milano.
La presenza del danno viene valutata dal Giudice tenendo in considerazione diversi elementi:
Solo dopo essere stato quantificato, il risarcimento potrà essere liquidato.
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