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Il danno all'immagine: cos'è, come chiedere risarcimento

Il danno all'immagine lede l'identità e la reputazione di un soggetto,  comprende l'insieme di attributi che identificano una persona nel contesto sociale e lavorativo: viene leso il decoro di una persona, la tua reputazione, il suo onore alimenta i pregiudizi nei suoi confronti. 

Il danno all'immagine lede il diritto all'immagine, soprattutto a livello di rapporti sociali, come cittadino di una società, come professionista, o più semplicemente come genitore o amico. Questo tipo di fondamento giuridico atto a proteggere e tutelare l'immagine approda le sue origini già nella Costituzione italiana, rispettivamente all'articolo due e tre. DECORO PREGIUDIZIO REPUTAZIONE ONORE PERSONA

    • Art. 2 : "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."
    • Art. 3 : "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

    Chiamato anche più semplicemente danno alla reputazione, ci si riferisce alla nomea deleteria che va ad intaccare la sfera personale dell'individuo e quella lavorativa professionale. 

    Danno all'immagine: quando sussiste 

    Un tuo amico ha postato una foto di te: il contesto era una serata informale, fuori dagli schemi. Sicuramente non hai tenuto un atteggiamento simile rispetto a quello che hai a lavoro. La foto finisce per mano del tuo amico sui social, e in poco tempo il tran tran di condivisioni fa si che il tuo datore di lavoro e la tua famiglia vedano la foto incriminata.  Ovviamente nessuno ha dato il consenso all'amico di rendere pubblica la tua foto.  A livello generale, l'immagine di una persona non può essere utilizzata senza consenso nelle seguenti dinamiche: 

    • Nessuno scopo che non sia preventivamente acconsentito, neanche sui principali canali social come Facebook, Linkedin o Instagram ecc. 

    • ​per fare pubblicità a qualche prodotto;
    • ai fini di scopi di  cronaca giornalistica (è vietato l’utilizzo di una tua immagine presa magari dal tuo sito professionale per essere pubblicata su articoli di giornale senza il tuo consenso.
    •  nei casi in cui le modalità dell’uso configurano casi qualificati dalla legge come reato 

    •  tutti i altri casi in cui l’uso non solo non è autorizzato, ma è anche finalizzato ad ottenere altre finalità (ad esempio, quando la foto viene distorta ed usata per denigrarti o deriderti).

    Se si verifica uno di questi casi, allora si parla di danno all'immagine. Bisogna sicuramente dimostrare tutto ciò che sono state anche le conseguenze dannose del fatto. 

    Il danno all'immagine professionale

    Si distingue dal danno all'immagine "generale" quello che viene definito il "danno all'immagine professionale" cioè il danno che va ad intaccare la considerazione che un soggetto ha tra le persone con le quali interagisce nella propria sfera lavorativo-professionale, dove rimane circoscritto il discredito e talvolta il disprezzo cagionato in modo illecito. 

    La differenza quindi tra danno all'immagine e danno professionale risiede anche nella prova richiesta ai fini del risarcimento, bisogna infatti che si renda necessaria la prova del pregiudizio in conseguenza subito dal soggetto leso. 

    Il danno all' immagine delle persone giuridiche 

    Altra categoria di danno all'immagine è l'immagine delle persone giuridiche, che è tutelata dal nostro ordinamento: anche in questo caso l'onere della prova è uguale al danno all'immagine professionale, ma non è sufficiente la prova della lesione, bisogna infatti dimostrare il danno subito e il nesso di casualità 

    Quando non è danno all'immagine

    Non si tratta di danno all'immagine quando esiste l'autorizzazione del soggetto all'uso, alla pubblicazione e magari alla distribuzione della propria immagine.

    Per i soggetti minorenni, incapaci di intendere di volere quindi affetti da disabilità e/o handicap mentali, l'autorizzazione deve essere espressa esplicitamente dai genitori o dai tutori legali. 

    Esistono comunque delle eccezioni che consentono comunque la pubblicazione e la diffusione di un'immagine senza preventivo consenso da parte del soggetto: si pensi alla notorietà di un personaggio pubblico, come un personaggio dello spettacolo o anche  un politico, oppure quando le immagini sono collegate all'interesse pubblico o ad avvenimenti svolti in pubblico.

    Tempi per tutelare l'immagine

    Il danno all'immagine rientra nella giurisprudenza degli illeciti aquiliani, ovvero quella serie di danni ingiusti che vanno perseguiti mediante condanna, e richiedono un pagamento di risarcimento di danni in forma pecuniaria. Essendo una tipologia di illecito extracontrattuale discende che l'individuo danneggiato possa fare richiesta ai giudici entro cinque anni dall'atto illecito. 

    Risarcimento danno all'immagine

    Il danno all'immagine, trattandosi si un bene e di un valore "impalpabile", non è facile da quantificare in termini di risarcimento. Trattandosi di valori relativi per il singolo individuo e quindi inestimabili: a livello generale quindi non si calcola solo il danno meramente patrimoniale all'immagine, ma anche il danno non patrimoniale, che consiste nell'alienazione da parte della società nei confronti del soggetto rovinato nell'immagine. 

    Come difendersi in sede civile per il danno all'immagine

    Puoi tutelarti in sede civile per danni all'immagine in due modi in particolare: se il comportamento di chi di lede si sta prolungando da tempo, conviene portare colui che lede la reputazione in sede civile, attraverso una reazione giudiziaria detta "inibitoria": consiste nella richiesta del giudice di una condanna al danneggiante e l'invito a smettere e a non ripetere più l'illecito. Questa azione è accompagnata dal risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non. 

    Come difendersi in sede penale per il danno all'immagine 

    Non esistono solo conseguenze a livello civile nell'uso di un'immagine di terzi senza consenso: il reato di diffamazione così come quello di trattamento illecito di dati sono l'esempio di come le il risarcimento danni non è l'unica via per "pagare" il reato di danno all'immagine.  L'aspetto civile e quello penale vanno quindi a braccetto, dove il primo risponde per aver leso reputazione e decoro, mentre il secondo per la diffamazione.

    Pubblicare foto altrui è sicuramente un illecito, che porta con sé responsabilità civili e talvolta anche penali. 

    La Corte di Cassazione sul danno all'immagine 

    • Negli anni la Cassazione si è espressa in materia di danno all'immagine, come riportato il alcune sentenze:
    • Cass. n. 8397/2016: "Allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il danno non patrimoniale costituito - come danno conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire.
    • Cass. n. 20558/2014: “Il danno alla reputazione e all'immagine, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, è un danno-conseguenza che richiede, pertanto, specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento.

    • Cass. n. 28457/2008: Il danno alla professionalità e alla relativa immagine del dipendente può essere riconosciuto solo in presenza di adeguate allegazioni in ordine al pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul "fare areddituale" del lavoratore (alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per esprimere e realizzare nel mondo esterno la sua personalità, considerato che il danno esistenziale si fonda sulla natura, non meramente emotiva ed interiore, propria del danno morale, ma oggettivamente accettabile del pregiudizio), ancorché, ai fini della dimostrazione del danno, possa assume precipuo rilievo la prova per presunzioni sulla base di complessiva valutazione di precisi elementi ritualmente dedotti in causa. 

    DIRITTO ALL'IMMAGINE DANNO IMMAGINE DIFFAMAZIONE
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