Cos'è il danno morale? Come si dimostra? Come viene calcolato? Scopriamolo insieme in questa breve guida
Cominciamo definendo il danno morale facendo un esempio. Siamo in auto, per strada ed ad un certo punto qualcuno ci tampona. In questo caso, dunque, avremo diritto non solamente al danno che ha subito la nostra autovettura, ma anche al risarcimento del danno subito - eventualmente - alla nostra salute. Ciò che spesso viene trascurato o ciò di cui spesso non si è a conoscenza è che oltre al risarcimento per danni biologici - cioè alla salute - e per danni materiali (alla vettura nel nostro esempio), si ha diritto al risarcimento dei danni morali. Ma a quanto ammonta questo risarcimento? Come si calcola? E soprattutto: come si definisce il danno morale? Scopriamolo insieme.
Per meglio comprendere che cos'è il danno morale, bisogna prima avere chiaro che cos'è il danno non patrimoniale poiché proprio all'interno della categoria del danno non patrimoniale rientra il danno morale stesso.
Secondo quanto previsto dal Codice Civile, il danno non patrimoniale può essere risarcito solamente in determinati casi ben specificati dalla legge. Nel corseo del tempo, la giurisprudenza si è spesso interrogata su come dottrinare il risarcimento del danno non patrimonaile arrivando, infine, ad una soluzione: il ristoro del danno non patrimoniale può avvenire solamente nei casi in cui l'illecito commesso può essere ritenuto un reato a tutti gli effetti. Proprio per questo, inoltre, anche il Codice Penale afferma che ogni reato che abbia provocato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma di legge, devono rispondere per il fatto commesso dal colpevole stesso.
Per fare un esempio esplicativo in materia di codice penale prendiamo il caso in cui il sig. Rossi uccide il sig. Bianco. I parenti del sig. Bianco si costituiscono parte civile nel procedimento contro il sig. Rossi e chiedono il risarcimento del danno (risarcimento per danni patrimoniali e non) che derivano dall'omicio commesso dal sig. Rossi stesso.
Nel corso del tempo, però, anche il pensare che solamente i danni non patrimoniali derivanti da reato sono risarcibili è stato superato. Infatti, nel corso degli anni, le ipotesi di danni non patrimoniali risarcibili sono stati ampliati ed oggi sono previsti molti più casi di risarcibilità del danno non patrimoniale nonostante questi siano estranei alla materia penale. Ne è esempio il risarcimento del danno per una durata troppo lunga di un processo.
Così, grazie anche all'elaborazione della giurisprudenza da parte della Corte di Cassazione, possiamo oggidefinire il danno morale come turbamento transitorio o passeggero dello stato d'animo derivante da un atto non lecito; detto in altre parole possiamo vederlo come la sofferenza interiore che il danneggiato prova a causa dell'illecito che gli è stato commesso. E', in sostanza, quello che possiamo definire come il costo del dolore o prezzo del dolore (pretium doloris) che deriva dalla sofferenza intima che prova una persona a causa di un illecito commesso nei suoi confronti.
Il danno morale ha la stessa valenza di un qualsiasi altro danno: si può procedere al suo risarcimento, dunque, solamente ove vi sia la prova del pregiudizio patito. Anche in questo caso fare un esempio può essere d'aiuto. Riprendendo l'esempio iniziale del tamponamento in macchina, il danno non potrà essere risarcito se non viene dimostrato, effettivamente, di aver subito il danno. Un danno, dunque, non è risarcibile solamente perché una norma del codice civile (o meglio stradale nel nostro esempio) non è stata rispettata: bisognerà provare effettivamente di aver subito un danneggiamento da tale illecito. Di conseguenza, dunque, per potersi far risarcire un danno morale, bisognerà dimostrare al giudice che il danno è effettivamente esistente; diversamente il giudice non avrà parametri per ammettere la risarcibilità del danno morale.
Il danno morale, però, è spesso difficile da dimostrare: mentre un danno materiale o biologico è facile da dimostrare (macchina rotta o documenti che attestino il peggioramento della propria salute a causa dell'illecito), il danno morale è un patimento che è interiore alla persona che ha subito il danno e non è mai dimostrabile in modo semplice. Proprio per questo, quindi, la giurisprudenza ha stabilito che il danno morale, per essere risarcito, deve essere accompagnato da altre prove e fatti rispetto a quelli biologici per poter definire bene il patimento interiore di chi ha subito l'illecito.
Il risarcimento del danno morale, dunque, è possibile ma deve essere accompagnato da prove diverse da quelle biologiche proprio per dimostrare in modo inconfutabile la sofferenza nell'intimo della persona che ha subito l'illecito. Il danno morale, dunque, è autonomamente risarcibile ma deve essere accompagnato da prove molto convincenti che devono andare oltre al danno materiale o al danno biologico.
Visto ciò che prevede la giurisprudenza, dunque, il modo più certo per dimostrare il danno morale qual è? Riguardando la sfera intima del soggetto che ha subito il danno, il danno morale può essere dimostrato attraverso la prova presuntiva, in base alla probabilità: si presume, dunque, che il fatto illecito provocato, in quanto molto grave, abbia provocato un turbamento interno al soggetto che chiede il risarcimento e questo, secondo quanto concesso dalla legge, perchè si presuppone che un comportamento come quello che ha portato all'illecito possa portare a reazioni dello stato d'animo turbative in chi ha subito il danno.
Prova regina del danno morale sono, inoltre, i testimoni ovvero persone che, conoscendo il danneggiato o essendo direttamnte presenti nel momento in cui si è verificato l'illecito, possono rappresentare molto bene il dolore ed il turbamento interno subito dalla persona danneggiata.
Altra prova non meno importante è poi la prova documentale ovvero perizie, perizie mediche, certificati ed altro che possano dimostrare le sofferenza del danneggiato; sofferenza che, in ogni caso, possono eesere accompagnate da lesioni di vario tipo: sia lesioni biologiche (e quindi danni alla salute) che altre. L'accompagnamentodi lesioni biologiche, però, non è sempre necessario: la giurisprudenza, infatti, ha sancito che la mancanza di un danno biologico non esclude il configurarsidi un danno morale poichè intrinseco alla persona stessa e perché facente parte di un possibile danno dinamico-relazionale non sempre dimostrabile a livelo medico.
La giurisprudenza, d'altro canto, ha stabilito che anche se alla presenza di lesioni di diritti costituzionali inviolabili, il risarcimento del danno non patrimoniale - e dunque anche del danno morale - non è una ipotesi da prendere in considerazione se manca la sussitenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse che è stato leso e/o offeso. Ed oltre a ciò, il pregiudizio stesso deve avere caratteristiche di gravità e non di futilità.
Ma una volta che le prove sono state fornite, come si calcola l'ammontare del danno morale?
Tutto dipende dal giudice e dalla sua valutazione ed apprezzamento. Questo perché, come spiegato, il danno morale sfugge alla natura del pregiudizio puro in quanto di natura non patrimoniale e, dunque, spesso difficile da definire attraverso un'analisi ed una valutazione oggettiva e precisa. Sarà il giudice, dunque, a stabilire quante sofferenze ha patito il danneggiato a seconda della gravità dell'illecito commesso a suo discapito ed a seconda di tutti gli altri fattori concreti che possano far arrivare ad una soluzione adeguata al caso particolare. Insomma, per dirla in modo semplice, anche per il giudice non sarà semplice arrivare ad una conclusione definitiva ma sarà la sua sensibilità professionale a far sì che il risarcimento sia congruo ed adeguato alla situazione specifica.
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