Le inesattezze nella diagnosi e nei trattamenti effettuati da medici e personale sanitario possono causare seri danni ai pazienti, arrivando in alcuni casi anche a risultati letali. Queste sono le deplorevoli situazioni di "malasanità", che generano la necessità di un indennizzo per i pregiudizi subiti. Nell’articolo di oggi capiremo quando si configura la malasanità e come ottenere il risarcimento dei danni, individuando le modalità di quantificazione e valutazione del danno, la procedura e le tempistiche per richiedere il risarcimento dei danni da malasanità.
Il concetto di malasanità si riferisce alle insufficienti o inappropriate pratiche all'interno dei servizi sanitari, che possono portare a una serie di conseguenze negative per i pazienti. Specificatamente, la malasanità include:
Per determinare l'entità del pregiudizio patito dal paziente, è essenziale affidarsi a un esperto di medicina legale. Questo professionista dovrà esaminare il paziente e revisionare in dettaglio tutti i documenti medici relativi al caso, con l'obiettivo di valutare diversi fattori:
Dopo un'accurata analisi medico-legale, è possibile determinare l'ammontare dei danni sofferti e intraprendere le azioni legali appropriate per ottenere il risarcimento dei danni da malasanità dai soggetti responsabili.
Per perseguire un indennizzo a seguito di un errore medico, è cruciale avvalersi del supporto di un avvocato con competenze specifiche nel campo, che agirà mandando, a nome della persona lesa, una richiesta di indennizzo per tutti i danni, sia economici che morali, alla struttura sanitaria o al professionista medico, basandosi sulla perizia medico-legale.
Nel caso in cui la struttura sanitaria non dia seguito alla richiesta di pagamento, l'avvocato dovrà presentare un ricorso per un accertamento tecnico preventivo al fine della risoluzione della controversia, ex art. 696-bis c.p.c., come stabilito dall'art. 8 della legge Gelli-Bianco, presso il Tribunale competente, generalmente quello nel distretto dell'Ospedale.
L'obiettivo di questo ricorso è facilitare un'intesa con la parte opposta mediante l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio (il cosiddetto C.T.U.), specializzato in medicina legale e spesso coadiuvato da un medico esperto nel settore specifico (ad es., in ginecologia, chirurgia, anestesiologia, gastroenterologia). Il Giudice incarica questo professionista di:
Questo processo di solito richiede tra gli 8 e i 10 mesi dalla presentazione del ricorso e permette di ottenere una perizia da un esperto di medicina legale designato dal Giudice, elaborata dopo una discussione sul caso tra gli esperti selezionati dalla parte paziente e dalla struttura sanitaria.
In alternativa all'accertamento tecnico preventivo, si può scegliere di avviare un procedimento di mediazione, come previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
La mediazione mira agli stessi obiettivi dell'accertamento tecnico preventivo, ma in questa circostanza, anziché rivolgersi al Tribunale, l'avvocato presenta una richiesta a un Ente di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia.
Se non si giunge a un accordo sul risarcimento dopo la presentazione della perizia nel processo ex art. 696-bis c.p.c. o nel corso della mediazione, la parte lesa, assistita dal suo avvocato, ha la possibilità di intraprendere un'azione legale contro la struttura sanitaria. In più, se ha scelto il percorso dell'accertamento tecnico preventivo, potrà richiedere che la perizia del consulente designato dal Giudice sia inclusa nel processo. Questa perizia può essere impiegata dal Giudice nella formulazione della sentenza per determinare l'entità dei danni e imporre alla struttura colpevole il risarcimento.
È sempre opportuno presentare in tribunale la perizia preparata dal medico legale, perché in essa vengono dettagliati i livelli di responsabilità e quantificati i danni subiti dal paziente, e contiene inoltre tutta la documentazione medica relativa, comprese le ricevute di spese mediche sostenute dalla persona danneggiata.
I tempi necessari per ottenere un indennizzo possono differire significativamente, dipendendo dalla specificità di ciascun caso e, in particolar modo, dalla volontà della controparte di giungere a un'intesa prima della fase giudiziale.
Ad esempio, qualora l'Ospedale, a seguito di un'analisi interna condotta dopo aver ricevuto una diffida, optasse per entrare in negoziazione con l'avvocato della parte lesa proponendo un indennizzo adeguato, il tempo necessario per il risarcimento potrebbe essere compreso tra i 6 e gli 8 mesi dalla richiesta iniziale di indennizzo.
D'altro canto, se la diffida dovesse essere ignorata, rendendo indispensabile l'avvio di un accertamento tecnico preventivo, e l'istituto sanitario accettasse di effettuare un pagamento solo dopo la presentazione della perizia, il periodo per ricevere il risarcimento potrebbe estendersi a 8-10 mesi dalla presentazione del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. al Tribunale. Un periodo simile, di circa 8-10 mesi, è previsto anche nel contesto di una procedura di mediazione.
In contrasto, se si rendesse necessario procedere legalmente contro le parti responsabili, i tempi potrebbero prolungarsi notevolmente, richiedendo anche fino a 5 anni dalla data di avvio del procedimento legale per arrivare a una sentenza positiva che imponga il risarcimento per i danni subiti a causa di malasanità.
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