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Errore diagnostico: chi è responsabile?

L'errore diagnostico è tornato ad essere un "tema caldo". La questione fondamentale è stabilire di chi è la colpa, quindi la responsabilità medica, in caso di malasanità Scopriamolo insieme.

L'errore diagnostico è quanto, da poco, la Corte di Cassazione ha riammesso come termine in tema di malasanità e di responsabilità medica. In modo particolare, con la sentenza n. 47448/2018, la Suprema Corte ha precisato che l'errore diagnostico si definisce tale non solo quando il medico non è in grado di inquadrare il caso in una classe di patologie in base ai sintomi della malattia o se lo stesso medico effettua un errore di valutazione medica e dunque di inquadramento.

Viene definito errore diagnostico anche il caso in cui il medico non sottopone il paziente a controlli ed accertamenti che sarebbero utili per fornire una giusta diagnosi della malattia ed il suo conseguente inquadramento clinico in una delle classi conosciute alla scienza.

Inoltre, così come viene precisato dai giudici, se il medico si dovesse trovare davanti ad una sintomatologia idonea per formulare una precisa diagnosi, diversa da quella iniziale, ma non lo fa mantenendo ferma la sua posizione sulla formulazione - errata - iniziale, anche questo è errore diagnostico colposo.

L'evoluzione della normativa sull'errore diagnostico

Fino al 2009, l'ordinamento in vigore non dava nessuna indicazione particolare in tema di responsabilità medica per l'errore diagnostico. Da ciò conseguiva il fatto che erano applicabili i principi generali in materia di colpa a prescindere dal grado effettivo della colpa presunta o tale. In pratica era indifferente che il medico avesse una colpa lieve, mediocre o grave ai fini della sua responsabilità in ciò che aveva sbagliato.

Nell'occasione del procedimento che ha portato alla sentenza n. 47448/2018,  i giudici hanno anche stabilito, soffermandosi su ciò, quale sia il regime giuridico applicabile all'errore medico gettando, di fatto, quelle che sono le linee guida che ancora oggi vengono seguite.

Nel 2012, inoltre, entra in vigore la legge Balduzzi che ha modificato il quadro completo delle linee guida con un articolo in particolare: il numero 3. Con questo articolo, in sostanza, si andava a modificare la responsabilità penale del medico che, pur essendo in colpa, ha seguito sempre le direttive dettate dalla legge in materia di diagnostica. Ecco come recita l'articolo 3 della suddetta legge Balduzzi.

L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate alla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve, pur rimanendo esposto ex art. 2043 del Codice Civile.

Ancora più recentemente, inoltre, e precisamente nel 2017, è entrata in vigore la legge Gelli - Bianco che con l'articolo 6 abroga l'articolo 3 della legge Balduzzi preferendo, a questo, l'emanazione di linee guida "come definite e pubblicate ai sensi di legge". Questo, in sé, richiama l'articolo 5 della Legge 24/2017 che mette a disposizione un articolato iter per l'elaborazione e l'emanazione delle regole da seguire..

Errore diagnostico e buone pratiche clinico-assistenziali

Visto ciò che hanno dettato le leggi Balduzzi prima e Gelli - Bianco poi e continuando ad analizzare quello che è stato l'iter per arrivare a dettare delle vere e proprie linee guida per l'errore diagnostico, emerge, ricollegandoci agli eventi del 2017, che in mancanza delle linee guida approvate ed emanate attraverso quello che è il procedimento di cui alla Legge 24/2017, tutto può essere ricondotto all'art. 590 sexies del codice penale nella parte che interessa e richiama quelle che vengono definite le buone pratiche clinico-assistenziali.

Detto ciò, la situazione si complica un poco visto che pur venendo richiamate le buone pratiche clinico-assistenziali, resta ferma la possibilità di trarre utili indicazioni dall'articolo da poco nominato del codice penale. Proprio questo, quando verranno emanate le linee guida, costituirà il fulcro dell'architettura normativa e concettuale in tema di responsabilità penale del medico nell'errore diagnostico.

Le linee guida nell'errore diagnostico

Ma che cosa s'intende per linee guida in questa particolare ed articolata materia? Esse sono identificabili come degli standard diagnostici e terapeutici che siano conformi a ciò che la scienza medica indica come migliori possibili. Per migliori possibili s'intende migliori possibili trattamenti atti a mantenere integra la salute del paziente e frutto di acquisizioni scientifiche nell'ambito medico e terapeutico, tecnologici e metodologico. Va da sé che quanto detto fino ad ora per spiegare il significato di linea guida, va ben oltre ciò che viene definito semplicemente una buona pratica clinico-assistenziale.

Ma anche nell'ipotesi in cui ci si volesse rivolgere alla tesi dell'equiparazione delle linee guida alle buone pratiche clinico-assistenziali, resterebbe non superabile, di fatto, il rilievo che rende impunibile il medico che ha colpa solamente se ha rispettato le raccomandazioni previste dalle stesse o dalle buone pratiche clinico-assistenziali.

La sentenza che ha cambiato tutto

E' il caso di focalizzare l'attenzione su quello che è il caso su cui si è espressa, nel 2017, la Suprema Corte. Caso, questo, che ha dato il "la" a tutto ciò che concerne l'emanazione delle linee guida e la responsabilità penale del medico in caso di errore diagnostico.

E' il caso di due genitori che accusano i medici che hanno seguito la donna in gravidanza e che non hanno diagnosticato la disabilità che avrebbe avuto la figlia una volta nata precludendo, di fatto, ai genitori la facoltà di scegliere di abortire. Nonostante inizialmente i giudici diano ragione ai medici definendoli senza colpe, tutto viene ribaltato in Cassazione: la terza sezione civile della Suprema Corte, infatti, nella sentenza del 9 maggio 2017 n. 11208 prende incarico di smontare il ragionamento della pronuncia impugnata dai soccombenti trovando molti punti deboli.

Il passaggio che più merita di essere analizzato è la motivazione che viene data quando si fa il punto sull'accertamento della responsabilità civile del sanitario proprio perché, come da oggetto del nostro articolo, entrano in gioco le linee guida per la pratica clinica elaborate da organizzazioni scientifiche o da agenzie pubbliche.

Errore diagnostico e medicina difensiva

Come abbiamo visto, dunque, la legge Gelli - Bianco ha riformato la responsabilità medica in caso di errore diagnostico gettando le linee guida seguire da parte del sanitario per non avere colpe nel malaugurato caso in cui qualcosa andasse storto. Tutto ciò per cercare di andare ad aumentare quello che dovrebbe essere il rapporto di fiducia fra medico curante e paziente. Purtroppo, infatti, questa fiducia reciproca viene sempre più spesso a mancare: da una parte ci sono sempre più cause legate a quella che viene definita malasanità o semplicemente errore dignostico, dall'altra i medici lavorano sempre con la paura che il paziente o gli eredi possano un giorono fargli causa. Il rischio, per il medico, va dalle lesioni personali all'omicidio colposo.

Proprio la paura di sbagliare, e di essere trascinati in tribunale da pazienti o eredi, finiscono per condizionare i medici che, a volte, preferiscono cercare di evitare complessi trattamenti per la paura di sbagliare a scapito, però - a volte - della salute dei pazienti. Questa pratica viene definita in Italia medicina difensiva ovvero condotte degli operatori sanitari atte ad evitare eventuali responsabilità penali e contenziosi con pazienti e/o eredi.

La legge Gelli - Bianco, dunque, va a tutelare di più il medico e nello stesso tempo garantisce una maggiore trasparenza per il paziente in cura. Grazie a questa legge, dunque, la responsabilità civile del medico non ha più un valore contrattuale ma extra-contrattuale visto che, in questo modo, è il paziente che deve provare la colpa del medico. Resta invece contrattuale la responsabilità dell'azienda sanitaria e, dunque, il paziente è portato a far causa ed a chiedere i danni all'azienda sanitaria piuttosto che al singolo medico.

Fonti normative

  • ​Legge n. 24 del 8 marzo 2017 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie" , conosciuta come Legge Gelli-Bianco
  • Decreto legge n.158 del 13 settembre 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute", conosciuto anche come decreto Balduzzi
  • Art. 590 sexies del codice penale "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario"
MALASANITÀ ERRORE DIAGNOSTICO RESPONSABILITÀ MEDICA
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