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Dolo: significato e tipologie

Il dolo rappresenta l’elemento psicologico del reato, assieme alla colpa. Entrambi servono per valutare l’effettiva volontà e consapevolezza di compiere un’azione punibile penalmente, in quanto pericolosa e in grado di danneggiare altri.

Quando si parla di reati, è importante valutare anche il cosiddetto elemento psicologico che ha spinto un soggetto a compiere un determinato comportamento. Infatti è ben diverso affermare che un individuo ha agito con lo scopo di fare del male ad un altro, piuttosto che analizzare una errata valutazione dei rischi, quindi una certa dose di imprudenza, ma senza il desiderio di danneggiare qualcuno.

In tal senso è centrale il tema della valutazione dei rischi, ovvero della capacità di poterlo fare, attraverso gli elementi a disposizione. 

Un omicidio premeditato e studiato nei minimi dettagli presuppone, perciò il dolo, cioè la volontà di uccidere la vittima. Invece, un incidente durante la caccia all’aperto implica una colpa, ovvero una sbagliata valutazione dei rischi.

Vediamo, quindi, in seguito di capire cosa si intende esattamente per dolo, e quali sono le varie tipologie descritte dalla giurisprudenza.

Cos’è il dolo?

L’art. 43 del codice penale ci fornisce delle indicazioni in merito alla valutazione dell’elemento psicologico di un reato, in particolare afferma che:

Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione

In sostanza si tratta della forma più grave in assoluto, dato che il soggetto agisce con piena consapevolezza sapendo di fare del male o di provocare danni ad altri. 

Perché si verifichi tale situazione è necessario che ci siano i seguenti presupposti:

  • l’agente deve avere una visione anticipata di ciò che sta per succedere, ovvero un momento rappresentativo
  • la volontà del soggetto deve riguardare la realizzazione di una specifica condotta illecita, ovvero ci deve essere un momento volitivo

Ma, non vengono punite soltanto le azioni pericolose, infatti, anche l’omissione rientra in tale casistica. Se un soggetto non agisce per aiutare qualcuno, con la consapevolezza di fare del male, viene punito secondo quanto previsto dal codice penale.

Ad ogni modo, non sempre è facile determinare se un evento è doloso o meno, infatti spesso si tratta di errori di valutazione, dovuti ad una errata rappresentazione della realtà. Ad esempio se durante una battuta di caccia, un soggetto spara ad un altro per errore, avendolo scambiato per un animale, non si può parlare di dolo. Il discorso cambia se il colpevole si reca a casa della vittima con l’intento di farle del male.

Differenza tra dolo e colpa

Nel paragrafo precedente abbiamo già accennato alla differenza che sussiste tra dolo e colpa, ovvero gli elementi psicologici che caratterizzano in reato.

Ancora una volta l’art. 43 del codice penale, ci aiuta a comprendere quando un delitto può considerarsi colposo, in particolare:

Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

Ci può essere sostanzialmente, una sbagliata valutazione del rischio o imprudenza nello svolgere determinate azioni, ma non c’è la volontà di recare danno. In altre parole l’agente non prevede correttamente le conseguenze che possono derivare dalle sue azioni.

La colpa può essere:

  • incosciente: se il responsabile non ha valutato minimamente i rischi, ed ha agito in modo totalmente sconsiderato
  • cosciente: se l’azione era prevista ma non voluta, ovvero c’è stato un errore

Per capire se si tratta di dolo o colpa, è necessario, quindi, chiedersi se i fatti potevano essere previsti ed evitati, e se il responsabile aveva effettivamente una chiara rappresentazione della realtà e gli elementi per valutare le probabili conseguenze delle sue azioni.

Volendo semplificare possiamo dire che si tratta di due diverse tipologie di rimprovero che la giurisprudenza prevede nei confronti di chi non rispetta le norme del codice penale. 

In un caso viene punito un soggetto che ha voluto qualcosa che non doveva volere, nell’altro invece viene punito chi ha trascurato qualcosa che non doveva trascurare.

E’ ovvio che il dolo viene punito più severamente della colpa.

Tipologie di dolo

Dopo avere analizzato le varie differenze tra i due elementi psicologici di un reato, vediamo ora di descrivere in modo dettagliato le varie tipologie di condotte dolose classificate dalla giurisprudenza italiana, ovvero:

  • diretto o intenzionale: quando si verifica esattamente ciò che aveva programmato l’agente
  • indiretto o eventuale: quando non avviene ciò che aveva ipotizzato il soggetto, rendendosi però responsabile di altri delitti connessi
  • generico: se il soggetto vuole compiere un atto punibile secondo le norme del codice penale
  • specifico: il soggetto agisce per perseguire un determinato fine
  • di danno: se lo scopo è ledere un bene protetto giuridicamente
  • di pericolo: se lo scopo è minacciare il bene, ad esempio con il delitto di attentato
  • d’impeto: se è il risultato di una decisione improvvisa
  • di proposito: azione fatta con premeditazione, considerata un’aggravante per varie fattispecie di reato, come l’omicidio o le lesioni personali.

Non dobbiamo però confondere il dolo con il movente, che rappresenta invece il motivo per il quale un soggetto si comporta in un determinato modo. L’elemento psicologico del reato non ha nulla a che vedere con il motivo, ma con l’intenzione e la volontà di compiere un delitto o una contravvenzione.

Per valutare l’aspetto psicologico devono essere prese in considerazione le circostanze esteriori che possono avere determinato una certo atteggiamento dell’agente, ovvero la rappresentazione della realtà che esso aveva nel momento in cui ha agito.

Dolo e accettazione dei rischi

Per concludere possiamo affermare che per valutare correttamente l’elemento psicologico di un reato è necessario capire se il responsabile del delitto o della contravvenzione ha agito conoscendo i rischi collegati al comportamento accettandoli.

Non sempre, infatti, è facile delineare i confini tra il dolo e la colpa, dato che non è possibile stabilire a priori se il soggetto abbia o meno valutato i rischi, e se era in grado di analizzare correttamente l’ambiente circostante.

DIRITTO PENALE DOLO COLPA
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