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Dolo e colpa: quali sono le differenze?

Dolo e colpa rappresentano due elementi psicologici di un reato. Un fatto commesso con dolo significa che è intenzionale, mentre con la colpa non c’è l’intenzione.

Quando una persona commette un reato, può essere consapevole di quello che sta accadendo, perché lo ha in qualche modo premeditato, e studiato nei minimi dettagli, oppure può succedere un fatto grave senza che il responsabile ne avesse l’intenzione.

Facciamo subito due esempi per chiarire. Se una persona viene uccisa dentro casa con un’arma da fuoco, si tratta di un omicidio per dolo, in quando il colpevole è entrato armato con l’intenzione di compiere un reato. Nel caso, invece, di un cacciatore all’aperto che colpisce un individuo senza volerlo, in quanto l’ha scambiato per l’animale che stava cacciando, si tratta di colpa.

Dolo e colpa: l’aspetto psicologico di un reato

Esiste un legame psicologico tra il soggetto e il fatto che ha realizzato? Ovviamente sì, dolo e colpa, con le loro sfumature diverse, ci spiegano quali potrebbero essere le cause di un reato e per quale motivo è stato commesso.

Innanzitutto bisogna precisare che per il diritto penale ogni delitto è classificabile all’interno delle categorie di dolo e colpa. In particolare viene dato per scontato che si tratti di un atto doloso, se non c’è una contestazione per colpa.

Il presupposto che sta dietro alla classificazione dei fatti secondo le caratteristiche proprie di dolo e colpa, è la decisione di punire solamente chi ha commesso un’azione negativa con coscienza e volontà

I comportamenti incoscienti e involontari, infatti, non possono essere considerati allo stesso livello di quelli dolosi.

Cosa si intende per dolo?

L’art.43 del codice penale, afferma che:

Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione

Si tratta di atto doloso, perciò, se l’azione è volontaria. Il reato non avviene a causa di una serie di sfortunati eventi, ma per l’intenzione del soggetto a compierlo.

Ma non solo, infatti, anche l’omissione costituisce un reato fatto con coscienza e volontà, e quindi punibile.

Un aspetto da considerare è quello dell’errore. Il soggetto, infatti, deve avere una corretta rappresentazione della realtà che lo circonda, per compiere un atto doloso.

Nell’esempio che abbiamo fatto in precedenza, il cacciatore non aveva una visione corretta dell’ambiente circostante, e quando spara non pensa di colpire la vittima. In questo caso, quindi, il gesto in se è volontario, ma la realtà non era stata rappresentata correttamente, e non è presente il dolo.

Le tipologie di dolo

Abbiamo analizzato che tra dolo e colpa, il primo è un reato compiuto con cognizione di causa, mentre il secondo senza una reale volontà.

Ma esistono ulteriori categorizzazioni, in particolare il dolo può essere:

  • intenzionale: cioè quasi un’iperbole, come dire un dolo doloso. Il soggetto non solo aveva la volontà di commettere un reato, ma era proprio un obiettivo. E’ la forma più grave in assoluto. Ad esempio quando avviene un delitto, e il colpevole aveva lo scopo preciso di uccidere la vittima.
  • diretto: è la forma più diffusa di solo, cioè un’azione effettuata con volontà e previsione
  • eventuale: è una categoria molto discussa, in cui i confini tra dolo e colpa non sono ben delineati. Ad esempio se un individuo lancia dei sassi dal cavalcavia, e colpisce una persona provocandone la morte, possiamo dire che era sua intenzione uccidere qualcuno? Era una sua previsione? Possiamo dire che nel momento in cui ha intrapreso l’azione ha valutato la possibilità che potesse accadere, quindi, ha accettato il rischio.

Dolo eventuale e l’accettazione dei rischi

Il concetto di rischio è molto ampio, e a volte è difficile delinearne dei confini netti.

Se decidiamo di fare qualcosa anche se è rischioso, nel caso ci fossero conseguenze negative, possiamo dire di averlo voluto?

Ovviamente ci sono gradi di rischio diversi, alcuni sono quasi nulli, ma risulta complesso valutarlo a priori.

Indipendentemente dalle conseguenze, allora, si valuta il ragionamento che viene fatto dal soggetto. Se agisce accettando il rischio, significa che un eventuale reato era voluto, se invece, esclude il rischio si tratta di colpa.

In questo caso la differenza è puramente soggettiva e dipende dalla psicologia e dal carattere della persona.

Cosa si intende per colpa

L’art.43 del codice penale dice che un delitto è colposo:

quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

Può trattarsi, quindi, di un fatto previsto, ma non voluto, legato alla percezione di rischio, come abbiamo detto sopra. Bisogna ricordare che nella colpa ci può essere previsione ma non la volontà.

In base a questo aspetto possiamo definire due tipologie di colpa:

  • incosciente: se non era previsto. Il soggetto non aveva valutato il fatto come una possibile conseguenza alle sue azioni.
  • cosciente: l’evento era previsto ma non voluto. 

Quando si parla di delitti colposi, bisogna sempre chiedersi se il fatto poteva essere prevedibile o evitabile. In questo modo possiamo valutare se il responsabile aveva una chiara idea dell’ambiente in cui si trovava e delle implicazioni che ci potevano essere a seguito di determinate azioni.

Dolo e colpa nel calcolo della probabilità di un reato

Dolo e colpa si possono considerare come due diversi tipi di "rimprovero" nei confronti di un soggetto che ha commesso un reato.

In caso di dolo l’ordinamento rimprovera il responsabile per avere voluto qualcosa che non doveva volere. come una truffa, una rapina, la falsificazione in bilancio, la manipolazione del mercato.

In caso di colpa, dove è presente la volontà, al soggetto viene rimproverato di avere trascurato qualcosa che non si doveva trascurare, e quindi non non avere soddisfatto a pieno le attese dell’ordinamento. 

Ovviamente si tratta di una questione più grave in caso di dolo, che viene punito in modo più severo. Si verifica infatti una forte adesione del soggetto nei confronti di ciò che realizza.

Dolo e colpa: qual è più grave?

Alla luce di quanto evidenziato fino ad ora, dunque, si capisce perfettamente che il dolo è più grave della colpa poiché agire per dolo significa, sostanzialmente, agire commettendo un reato in modo consapevole. La colpa, invece, presuppone esattamente il contrario: chi agisce per colpa nonl o fa con cattiveria o con intenzione ma il reato si concretizza a causa di un comportamento che non è stato per nulla prudente o un comportamento negligente.

E' ovvio, dunque, che la tipologia di pena inflitta in caso di dolo sia più pesante rispetto al reato per colpa: un esempio può essere la distinzione fra omicidio volontario (dolo) ed omicidio colposo (colpa); in questo esempio, la differenza in termini di anni di reclusione è di non meno di 21 per il primo caso ad un massimo di 5 nel secondo.

La preterintenzione

Accanto a dolo e colpa, esiste un terzo tipo di elemento psicologico ovvero la preterintenzione.

L’. 43 del c.p. che accanto ai delitti colposi e dolosi, sostiene che:

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente

Da quanto si può leggere si tratta di un delitto commesso non con intenzione ma oltre ad essa.
E’ colpevole di reato preterintenzionale chi commette un crimine, ma più grave di quello realmente voluto. In questo senso si va oltre l’intenzione. La parola “praeter” in latino significa appunto “al di là”.

Nel nostro ordinamento, i principali reati rientranti in tali ipotesi sono:

  • Omicidio preterintenzionale: un soggetto provoca la morte di una persona, compiendo atti con lo scopo di causare soltanto delle lesioni (art. 584 c.p.)
  • Delitti aggravati dall’evento: un ulteriore evento dannoso causale è posto a carico di chi ha tenuto una condotta criminosa
  • Reato preterintenzionale previsto dalla Legge 194/19878, ovvero dalla legge sull’aborto: si verifica quando un soggetto, con l’intento di provocare delle lesioni a una donna, ne provoca involontariamente un aborto.

Fonti normative

  • Art. 43 c.p​
DOLO E COLPA REATO
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