L’aggiotaggio si verifica quando un soggetto diffonde delle notizie false con lo scopo di manipolare il mercato, per ricavarne dei benefici. Per essere condannati è sufficiente mettere in atto tale comportamento, anche se non si verificano le conseguenze, che sono considerate delle aggravanti.
Ne sentiamo parlare spesso nei telegiornali, e nei talk show politici, ma non sempre abbiamo le idee chiare in merito all’argomento. In realtà si tratta di un tema molto semplice da comprendere.
A volte, alcuni soggetti molto influenti, possono decidere di fare delle dichiarazioni con lo scopo di alterare il funzionamento del mercato. Come è possibile?
I piccoli investitori sono molto attenti ai cambiamenti che avvengono ogni giorno, per capire che devono vendere le quote in loro possesso o se è conveniente acquistarne altre.
Risulta ovvio, quindi, che le opinioni di soggetti con un ruolo importante siano determinanti, e possano cambiare il corso degli eventi.
La giurisprudenza italiana, in linea con le direttive europee, punisce chi si rende responsabile di turbamenti forzati, in quanto pregiudica la libera concorrenza e la fiducia nel mercato.
Il termine deriva dalla parola “aggio”, che significa cambio di valore, e fa riferimento ai comportamenti illegittimi messi in atto per trarre dei benefici dal mercato.
Persone influenti nel mondo della finanza, possono diffondere notizie false ed esagerate per spingere altri soggetti a compiere delle azioni, dalle quale ne possono ricavare un vantaggio economico.
Facciamo un esempio per chiarire ulteriormente.
Se un noto banchiere o esperto, che ogni giorno movimenta miliardi di euro, afferma che intende vendere delle azioni, molti piccoli investitori decideranno inevitabilmente di seguirlo facendo la stessa cosa. La conseguenza è un crollo dei prezzi, dovuto al numero elevato di vendite.
Il problema sta nel fatto che la dichiarazione era falsa, fatta con lo scopo di abbassare il costo stesso delle azioni, per poterle acquistare con un maggiore vantaggio economico.
Una situazione di questo tipo è molto pericolosa per il mercato, in quanto determina una sfiducia da parte delle persone, che si sentono prese in giro.
Proprio per questo motivo, l’ordinamento italiano prevede delle sanzioni sia civili che penali per reati di aggiotaggio, come indicato anche nelle disposizioni europee in materia.
In realtà è necessario fare un precisazione. Affinché si verifichi il reato è sufficiente che venga comunicato qualcosa di errato, anche se non ci sono delle conseguenze. In altre parole viene punita l’azione in sé, mentre il reale turbamento del mercato è considerato come una aggravante al comportamento illecito.
L’aggiotaggio e l’insider trading sono due reati finanziari molto simili, che a volte possono essere confusi.
Il primo si riferisce a espedienti realizzati con il scopo di causare una alterazione artificiale dei prezzi, attraverso la diffusione di notizie false o con la simulazione di operazioni, le cosiddette information-based manipulation e market-based manipulation.
Si verifica un insider trading, invece, ogni volta che un operatore del mercato finanziario sfrutti informazioni privilegiate o faccia uscire notizie riservate per trarre dei vantaggi speculativi.
La principale differenza, perciò, riguarda la veridicità delle informazioni divulgate.
Con l’insider trading le notizie sono sempre vere, ma vengono comunicate in anticipo rispetto ai tempi previsti in modo da agevolare alcuni soggetti. Con l’aggiotaggio le informazioni sono false e hanno lo scopo di trarre in inganno il pubblico per ottenere dei guadagni migliori.
Le informazioni riservate possono quindi essere sfruttate per effettuare delle operazioni in una posizione di vantaggio rispetto agli altri.
Reati finanziari, come l’aggiotaggio vengono puniti sia dal codice penale che da quello civile.
L'articolo 501 del c.p, intitolato “Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”, afferma:
Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 516 euro a 25.822 euro.
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate
L’aggiotaggio è un reato di pericolo a commissione anticipata, cioè il comportamento viene considerato pericoloso per il mercato, e la diffusione stessa delle notizie viene punita indipendentemente dal verificarsi delle conseguenze.
Nel caso in cui ci siano dei cambiamenti effettivi nel mercato a causa delle notizie comunicate, è prevista una aggravante e le pene sono più severe.
Da un punto di vista psicologico, si tratta di un reato a dolo specifico, in quanto è presente la precisa volontà di provocare un turbamento nel mercato.
Nel codice civile, il riferimento è l'articolo 2637 c.c., nel quale possiamo leggere:
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Viene, quindi, punita una condotta negativa in grado di incidere sulla fiducia che il pubblico ripone nei gruppi bancari.
L’aggiotaggio bancario e societario, come quello comune descritto nel codice penale, è considerato un comportamento lesivo pericoloso per il corretto funzionamento del mercato.
In base all'art. 185 del codice penale, ogni reato comporta anche degli obblighi di carattere economico:
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