Il danneggiamento semplice non è più considerato un reato in seguito alla depenalizzazione effettuata nel 2016. Viene punita penalmente solamente la fattispecie aggravata, considerata ancora oggi una condotta grave.
Nel 2016 il legislatore ha depenalizzato numerosi reati considerati minori, come l’ingiuria e il danneggiamento semplice, per evitare di intasare le aule dei Tribunali con processi inerenti a situazioni che si possono risolvere in sede civili o per le quali si può chiedere un risarcimento danni.
In questo modo, infatti, è possibile dare più spazio alle cause per gravi delitti, che altrimenti rischiano di cadere in prescrizione, prima di venire risolti.
Ma cosa succede ora a chi rompe un bene altrui, ad esempio un computer, un cellulare o un’automobile?
Bisogna innanzitutto distinguere due tipologie di danni, ovvero quello semplice e quello aggravato, in quanto le conseguenze sono diverse.
Fino a qualche tempo fa la legge considerava il danneggiamento come un illecito penale, quindi anche chi rompeva o rovinava oggetti altrui era considerato colpevole, ora vengono puniti i comportamenti previsti dall’art. 635 c.p.:
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [624 comma 2] o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
Quindi, come possiamo leggere, veniva punito chi danneggiava gli oggetti di proprietà altrui, con una pena da sei mesi a tre anni di reclusione.
In seguito alla depenalizzazione, ciò non è più possibile, o meglio non avviene per quanto riguarda il danneggiamento semplice, mentre vengono considerati come un reato gli atti compiuti con violenza o con minacce, in luoghi pubblici, come vedremo a breve.
Il decreto legislativo n.7 del 2016, infatti è stato adottato proprio per depenalizzare diversi reati e dare più “respiro” alla giustizia italiana. Ciò non significa non volere proteggere i cittadini, ma concentrare l’azione penale su fatti più gravi, che necessitano di maggiore attenzione, per evitare che cadano in prescrizione.
I cittadini che non riescono ad ottenere giustizia, infatti, perdono fiducia nell’istituzione stessa, che avrebbe il compito di proteggerli.
I reati depenalizzati non sono più degli illeciti penali, ma vengono comunque punito attraverso sanzioni civili.
Ad ogni modo il danneggiamento aggravato è ancora considerato un reato, pertanto punibile secondo quanto previsto dal codice penale.
Danneggiare oggetti di proprietà altri, come abbiamo sottolineato nelle righe precedenti, non è più considerato con un reato.
Ciò significa che, rispetto al passato chi intraprende un comportamento di questo tipo, subisce delle punizioni diverse.
Ora, infatti, la punizione è caratterizzata da un sanzione amministrativa tra 100 euro e 8 mila euro.
Ma come riconoscere tale illecito?
Si tratta di comportamenti volti a danneggiare beni personali, ad esempio lo smartphone, il computer, l’auto parcheggiata in aree private o le piante del vicino di casa.
In particolare non costituisce più un reato:
Si parla poi di deterioramento quanto una cosa viene resa invisibile, anche soltanto per un periodo breve, impedendo al proprietario di poterla utilizzare.
Il danneggiamento aggravato, al contrario di quello semplice, viene ancora punito secondo quanto previsto dal codice penale.
In particolare possono essere denunciati danneggiamenti che vengono effettuati con violenza e minacce ma anche quando l’oggetto del reato è uno di quelli elencati dall’art. 635 c.p:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625 [508];
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento [508 comma 2];
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Da quanto possiamo notare, quindi, costituiscono tale reato azioni commesse anche in occasione di manifestazioni che si svolgono in luoghi pubblici, o aperti al pubblico. Rientrano in tale fattispecie anche l’interruzione di un servizio pubblico o di una pubblica necessità.
Ad esempio possono essere denunciati atti compiuti contro edifici pubblici, di culto, di interesse artistico e storico, sia in ristrutturazione che in costruzione.
Rompere una vetrina di un locale pubblico che si affaccia su un marciapiede, quindi rappresenta un illecito penale.
Nei paragrafi precedenti abbiamo visto che quando si parla di danneggiamento è necessario distinguere tra la tipologia semplice e quella aggravata.
Essendo considerati in modo diverso dal diritto, anche le procedure da intraprendere sono differenti, per la vittima di tale comportamento.
In particolare dopo la depenalizzazione del 2016, la persona offesa non può sporgere querela alle forze dell’ordine, se l’illecito è civile, ma deve richiedere la consulenza di un avvocato civilista esperto per capire se ci sono gli estremi per agire in tribunale, e chiedere eventualmente un risarcimento danni.
Ovviamente per fare ciò è necessario avere delle prove valide da presentare durante il processo. Ad esempio può essere utile la testimonianza di un altro soggetto che ha visto quanto è accaduto.
La sanzione pecuniaria prevista per il colpevole va da 100 a 8mila euro. Si tratta di un cifra che poi viene devoluta allo Stato, alla cassa ammende
Nel caso di danneggiamento aggravato, invece, è possibile attivare il procedimento penale, attraverso la querela.
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