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Diritto penale in rete: quali sono i reati?

Cosa dicono le leggi in merito al diritto penale in rete? Quali sono i reati informatici? Si tratta di domande che in molti ci poniamo, visto il peso e l’importanza che il web e le nuove tecnologie stanno avendo nelle nostre vite.

I reati informatici rappresentano l’aspetto negativo dello sviluppo tecnologico informatico, avvenuto negli ultimi anni. In un decennio le nostre abitudini sono cambiate radicalmente e con questo si è aperta la strada per nuove tipologie di illeciti.

Se da un lato, oggi, abbiamo più possibilità per comunicare a distanza e per effettuare scambi di dati, dall’altro lato mettiamo le nostre informazioni a rischio, in quanto potrebbero essere prelevate e utilizzati da cyber criminali.

Quasi tutte le nostre attività oggi passano attraverso la rete, basti pensare alle operazioni di internet banking, alle nostre comunicazioni tramite email, alla nostra vita esposta su vari social network, i nostri acquisti su piattaforme e siti e-commerce. Ma nonostante ciò non siamo sempre informati sui rischi che potremo incontrare. 

Lo scopo di questo articolo è proprio quello di fornire un quadro abbastanza completo sui reati informatici e su come sia possibile difendersi da essi.

Diritto penale in rete: i reati informatici  

Negli ultimi decenni molte delle attività più significative per la nostra società si sono spostate online, provocando la nascita di nuovi illeciti collegati ad esse. Per questo motivo è stato necessario sviluppare delle contromisure in grado di contrastare e limitare i nuovi comportamenti illegali.

In particolare esistono due macro tipologie per fronteggiare tale situazione:

  • Prevenzione dei reati: aumentando la pubblica sicurezza e istruendo l’utente
  • Repressione dei reati: con le normative presenti nel codice penale italiano e le disposizioni europee

Risulta particolarmente utile la sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utenti in merito ai potenziali rischi del web, in quanto si possono adottare soluzioni preventive ed evitare specifici reati.

Per quanto riguarda le normative, invece, la questione è più complicata e spesso sono presenti dei contrasti tra definizioni e limiti di determinati diritti. Ad esempio il diritto alla libertà di espressione e comunicazione si trova in conflitto con quello relativo alla privacy e alla riservatezza.

Ma non solo, le difficoltà si riferiscono anche agli ambiti territoriali di tutela, la rete infatti è globale, ma ogni Stato ha propri valori e ideologie da difendere, e non è facile creare una normativa in grado di tutelare l’intero mercato globalizzato, o anche solo i Paesi membri della Comunità Europea. 

Per quanto riguarda l’Italia, la prima vera normativa per controllare il fenomeno dei cyber crimini è la legge 547/93 “Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice Penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”, che suddivide i comportamenti illeciti in categorie e aree di intervento, in particolare:

  • le frodi informatiche
  • le falsificazioni
  • l’integrità dei dati e dei sistemi informatici
  • la riservatezza dei dati e delle comunicazioni

Diritto penale in rete: frodi informatiche

Le frodi informatiche rientrano tra i cosiddetti reati contro il patrimonio e sono regolate in modo specifico dall’art 640 ter del Codice Penale, che afferma:

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro

Si tratta di un illecito che consiste nel trarre in inganno un elaboratore elettronico per ricavarne un guadagno di tipo economico, a danno di un soggetto terzo.

Può essere considerato, quindi, un’estensione del reato di truffa.

La pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni, oltre al pagamento di una multa da 309 euro, a 1.549 euro se:

  • il reato è stato commesso ai danni dello Stato o di un ente pubblico, col pretesto di esonerare qualcuno dal servizio militare
  • il comportamento illecito è fatto ingenerando nella vittima il timore di un pericolo immaginario e il convincimento di dovere seguire un preciso ordine.

Le frodi informatiche più frequenti sono quelle che riguardano pratiche di Phishing e quelle di diffusione di programmi truffa detti Dialer.

Phishing

Per Phishing si intende un’attività che ha lo scopo di rubare dati personali relativi alle carte di credito e ai conti correnti bancari, con una richiesta esplicita al possessore. Solitamente si tratta di una email simile a quella inviata dal reale istituto di credito, nella quale si comunica ad esempio un problema tecnico, ma il link all’interno non porta al sito della banca.

In riferimento al reato di frode informatica l’ABI, Associazione Bancaria Italiana, ha definito dei punti chiave per difendersi da tale pericolo:

  • diffidare di email nelle quali viene richiesto l’inserimento di dati riservati
  • è possibile riconoscerle in quanto il testo è generico e vengono usati toni intimidatori
  • non rispondere mai, ma chiedere informazioni in modo diretto alla propria banca
  • non cliccare nei link, in quanto potrebbero condurre a siti falsi, molto simili a quello originale dell’Istituto di Credito
  • controllare di frequente l’estratto conto
  • effettuare periodicamente l’aggiornamento del proprio browser

Dialer

Si tratta di un programma, che può essere scaricato erroneamente, in grado di dirottare la connessione internet verso un altro numero, spesso molto caro. E’ una truffa attraverso al quale possono guadagnarci in molti: operatori telefonici, società produttrici del dialer e webmaster.

Diritto penale in rete: falsificazioni

Le falsificazioni rientrano tra i cosiddetti reati contro la fede pubblica, e sono regolamentate dall’art 491 bis del Codice Penale, che ci dice:

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private

Un documento informatico è intenso come qualsiasi supporto informatico che contiene dati o programmi in grado di elaborarli. Ovviamente rispetto ai documenti cartacei, in quelli informatici è più difficile determinare l’originalità degli stessi, e proprio per questo motivo è stata introdotta la firma digitale per validarli.

Attraverso la firma digitale, infatti, si attesta l’integrità del documento, con l’utilizzo di un particolare codice crittografico che deriva da un mix di dati identificativi del soggetto e il contenuto del documento.

In ogni caso, se avviene una falsificazione vengono applicate le pene prevista per i reati contro le scritture private e gli atti pubblici.

Diritto penale in rete: integrità dei dati

Secondo l’art 635 bis è punibile penalmente:

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.​Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni

Rendere inutilizzabile del tutto o in parte un sistema informatico o telematico, causando dei guasti che generano dei problemi è a tutti gli effetti un reato penale.

Per difendersi è utile dotarsi di sistemi di backup in grado di salvare tutti i dati importanti. 

Diritto penale in rete: riservatezza dei dati

Un argomento di particolare interesse è quello dell’intrusione nella sfera privata altrui attraverso sistemi informatici. Reati di questo tipo rientrano tra i delitti contro la persona e contro la libertà individuale. 

L’art 615 ter afferma che

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La reclusione è da uno a cinque anni se:

  • il reato è commesso da un pubblico ufficiale, con abuso di potere
  • se il colpevole usa violenza su cose o persone
  • se si verifica un danneggiamento o una distruzione dei dati stessi
DIRITTO PENALE REATI CONTRO LA PERSONA REATI INFORMATICI
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