Il reato militare è definito dall'art. 37 c.p.m.p. come qualsiasi violazione della legge penale militare. Pertanto, i reati militari sono quelli stabiliti dalla legge penale militare
Il reato militare è definito dall'art. 37 c.p.m.p. come qualsiasi violazione della legge penale militare. Pertanto, i reati militari sono quelli stabiliti dalla legge penale militare, poiché non vi è una netta differenza ontologica tra il reato militare e il reato ordinario.
Per determinare se un certo atto costituisca un reato militare, bisogna verificare se esiste una specifica previsione nella legge penale militare. Nel caso di assenza di una tale previsione, quell'atto non sarebbe considerato come reato militare, ma potrebbe comunque configurarsi come reato ordinario.
Ad esempio, la sottrazione di un bene mobile ad un altro militare a fini di lucro verrebbe definita come furto militare (art. 230 c.p.m.p.), sebbene inizialmente fosse stata considerata come furto ordinario (art. 624 c.p.). Tuttavia, il fatto che un reato venga commesso da un militare in un luogo militare nei confronti di un altro militare non significa necessariamente che sia considerato reato militare.
Esistono anche reati militari che non sono previsti dalla legge ordinaria, come l'omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.), che viene punita solo dalla legge penale militare. Questo tipo di reati può essere commesso solo da un militare ed è considerato molto grave.
Infine, è importante notare che il sistema penale militare non prevede reati contravvenzionali, ma solo delitti (art. 37, comma 2, c.p.m.p.). Inoltre, esiste un'attenuante speciale per i reati esclusivamente militari, se il militare che ne è accusato si trova in servizio da meno di 30 giorni (art. 48 c.p.m.p.).
Il Codice penale militare di pace ha una distinzione dei reati militari in due categorie: i reati esclusivamente militari e i reati obiettivamente militari.
In conclusione, la distinzione tra i due tipi di reato ha una rilevanza pratica, come ad esempio nella scelta della pena da comminare o nel trattato di estradizione e nei decreti di amnistia e indulto.
La giustizia militare svolge il suo compito utilizzando magistrati militari esperti, anche se non sono effettivamente militari, e con l'aggiunta di membri estranei alla giustizia ma appartenenti alle forze armate o alla guardia di finanza, in modo simile alla formazione delle corti d'assise nell'ambito della giustizia ordinaria.
La giustizia militare è organizzata in seguito alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, comma 603 e ss. Ci sono tre tribunali militari a Verona, Roma e Napoli, ognuno con una giurisdizione territoriale specifica.
C'è anche una corte militare d'appello a Roma, che opera su scala nazionale, e un tribunale militare di sorveglianza a Roma, che ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.
Alcuni organi giudiziari militari sono inattivi in tempo di pace, come i tribunali militari di bordo, i tribunali militari di forze armate concentrate e i tribunali militari presso corpi di spedizione all'estero.
Le funzioni del Tribunale supremo militare sono invece svolte dalla Corte suprema di Cassazione.
Il Tribunale militare giudica i reati previsti dai codici penali militari, sia in tempo di guerra che di pace. In pace, i tribunali militari hanno giurisdizione solo sui reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. Il collegio giudicante, presieduto dal presidente del tribunale militare in presenza di un magistrato militare di appello, è costituito anche da un giudice militare e da un militare estratto a sorte di grado pari a quello dell'imputato.
Presso ogni tribunale militare esiste un ufficio del giudice per le indagini preliminari e uno del giudice per l'udienza preliminare, simili ai loro omologhi nei tribunali ordinari.
La corte militare d'appello giudica gli appelli contro le decisioni dei tribunali militari ed esercita le competenze che in precedenza spettavano al Tribunale supremo militare in composizione speciale. Il collegio giudicante è presieduto dal presidente della corte stessa o da un magistrato militare di Cassazione o di Appello esperto, ed è composto da due magistrati militari di appello e due militari esperti di grado non inferiore a tenente colonnello.
Il tribunale militare di sorveglianza controlla e supervisiona l'esecuzione delle pene, ed è composto da magistrati militari di sorveglianza e da esperti nominati dal C.M.M. (categoria di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia e psichiatria), oltre ai docenti di scienze criminalistiche.
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