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Divisa di ordinanza: è reato in caso di vendita?

La divisa di ordinanza, o uniforme, è l'insieme del vestiario, corredo ed equipaggiamento indossati dal militare, sia nel momento di svolgimento del servizio, sia al di fuori dello stesso, quale elemento distintivo della condizione militare.

La divisa rappresenta quindi il biglietto da visita del militare e dell'Istituzione che esso rappresenta ed esibisce caratteristiche differenti a seconda del Corpo Armato di appartenenza e dei gradi che il militare possiede.

Anche all'interno di uno stesso corpo si usa una divisa diversa a seconda delle attività che si devono svolgere, esistono infatti divise ordinarie, interne, da addestramento, ginniche e storiche; inoltre le divise vengono adornate in occasione di particolari cerimonie alle quali il militare presenzia.

Le divise sono differenti anche in base alla stagionalità e i militari sono tenuti a indossarle in base a precise disposizioni del presidio in cui operano.

La divisa di ordinanza secondo la Legge

L'uso dell'uniforme è sottoposto al rispetto di norme precise previste dal Ministero dell'Interno ed è regolato da:

  • ​Legge n°382 dell'11 Luglio 1978;
  • Regolamento di disciplina militare;
  • Regolamenti delle F.A. 
  • Art. 28 del Testo Unico delle Leggi di Sicurezza;

Ogni militare è responsabile del proprio corredo e deve garantire la corretta applicazione delle norme previste; la divisa di ordinanza va indossata con proprietà, dignità e decoro e deve essere mantenuta sempre in perfetto ordine e pulizia. I superiori sono tenuti ad assicurarsi il rispetto delle disposizioni da parte dei militari, eventuali violazioni sono sanzionate a norma del D.P.R. 25 Ottobre del 1981 n°737 e successive modificazioni. 

L'utilizzo della divisa di ordinanza è obbligatorio nel momento in cui si sta svolgendo servizio attivo, ed è possibile indossarla anche al di fuori del servizio in luoghi non militari; in ogni caso il soldato è tenuto a rispettare tutte le disposizioni relative alla divisa e al suo decoro.

Non è possibile indossare la divisa per svolgere attività di interesse privato (arti, mestieri o professioni) e di norma è vietato al militare che in licenza si reca all'estero; ad eccezione del caso in cui questi debba partecipare a cerimonie e/o eventi di rappresentanza ove l'Autorità ospitante abbia espresso il gradimento della partecipazione in uniforme.

La divisa di ordinanza per i militari in congedo

Nel caso di soggetti in congedo, ma in temporanea attività di servizio, questi sono da considerarsi a tutti gli effetti in servizio attivo, quindi sono autorizzati ad indossare l'uniforme, rispettandone tutte le disposizioni relative. L'uso della divisa è precluso per i militari in congedo non in attività di servizio delle Forze di Polizia. Infine, se in congedo, i militari possono indossare l'uniforme per partecipare a manifestazioni di carattere militare.

La divisa di ordinanza si può vendere?

"Sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita [...] di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate, nazionali e straniere", così recita l'articolo 28 del TULPS citato poco sopra.

È possibile però vendere pezzi della divisa di ordinanza, ma soltanto dopo averli annotati su un particolare registro e solo ed esclusivamente a rappresentanti delle Forze dell'Ordine che siano muniti di tesserino di riconoscimento al momento dell'acquisto. 

Questo per evitare che suddette uniformi finiscano in mano a malintenzionati che "travestiti" possano compiere dei reati, come truffe a danno di persone anziane o altri reati contro la persona e/o il patrimonio. 

È altresì possibile detenere uniformi militari o altri oggetti destinati all'equipaggiamento o all'armamento delle Forze Armate, per attività di collezionismo, fabbricazione, commercio, vendita, importazione ed esportazione, ma solo in presenza di una speciale licenza rilasciata dal Prefetto autorizzato dal Ministero dell'Interno. Tali attività sono autorizzate (sempre previa licenzia) anche in riferimento a componenti dei veicoli, cannocchiali con visori notturni, puntatori laser, strumenti di identificazione e autodifesa, ad esempio: palette neutre o della Polizia Municipale, scudi, elmetti, manette, ecc....

Suddetta licenza (di validità biennale) può essere rilasciata qualora il richiedente rispetti determinati criteri, ovvero, fornisca un'autocertificazione nella quale dichiari di essere idoneo a contrarre direttamente obbligazioni senza necessità di assistenza o rappresentanza, quindi di non essere civilmente interdetto, inabilitato o condannato in stato d'interdizione legale; inoltre deve produrre una specifica istanza, sulla quale deve apporre una marca da bollo del valore di 16€, alla Prefettura della provincia di ubicazione dei locali addetti a tale rilascio. 

Nella domanda da presentare dovranno essere contenute necessariamente (pena il mancato rilascio della licenza) alcune informazioni, quali:

  • ​Ubicazione e disponibilità dei locali nei quali sarà detenuto il materiale;
  • L'elenco della specie e del quantitativo, per ciascun articolo, del materiale che intende detenere per i motivi sopraindicati;

Nel caso in cui ci sia necessità di trasporto armi sul territorio nazionale, è obbligatorio dare comunicazione al Prefetto. 

Per chi contravviene, sebbene non sia più considerato un grave reato, è prevista la reclusione da 1 a 3 anni e una sanzione che va da 3.000€ a 30.000€, ciò ai sensi dell'art. 166 del Codice Penale Militare di Pace.

Fonti normative:

Art. 28 TULPS

Art. 166 del Codice Penale Militare di Pace

DIVISA DI ORDINANZA UNIFORME DIVISA
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