Le lesioni ad animali sono considerate un reato nel nostro Paese. L’obiettivo è quello di proteggere l’integrità del patrimonio zoologico ma anche gli interessi dei proprietari. Vediamo quindi quali sono le sanzioni previste dal codice penale.
Negli ultimi anni ci sono state delle evoluzioni normative per quanto riguarda i diritti degli animali. In modo particolare essi vengono considerati ora come esseri senzienti, e non più come “cose” come avveniva in passato.
Ci sono stati quindi, senza dubbio dei passi in avanti, anche se ci sono ancora molti aspetti da valutare, ad esempio inerenti agli allevamenti, macelli, zoo, circo, ecc
Il rapporto tra uomo e animale, in sostanza, segue due diversi filoni. Da un lato c’è chi punta al loro benessere, dall’altro che chi mira al loro sfruttamento per ottenere dei vantaggi economici.
Ad ogni modo va sottolineato che la legge vieta espressamente alcuni comportamenti, infatti l’abbandono, il maltrattamento e le lesioni ad animali rappresentano dei reati.
Quando di parla di lesioni ad animali si fa riferimento all’art. 638 c.p., che afferma quanto segue:
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove euro.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno
Da quanto possiamo leggere, è chiaro che il legislatore faccia riferimento a condotte arbitrarie del soggetto, ovvero non ci devono essere delle giustificazioni obiettive, cioè deve mancare la necessità di agire in tal senso.
Inoltre, viene considerata come aggravante un’azione volta a lesionare più animali, ma il fatto non è punibile se si tratta di uccelli sorpresi a causare danni in un fondo di proprietà.
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente tale reato si verifica nel momento in cui un individuo uccide o danneggia animali altrui, senza necessità, ovvero senza una motivazione valida.
Ma come viene punito?
Il colpevole viene punito con la reclusione fino a un anno o con una multa fino a 309 euro.
Ciò è valido:
Ad ogni modo esistono delle aggravanti, che comportano delle sanzioni maggiori. In modo particolare se il comportamento dannoso è realizzato nei confronti di 3 o più capi di bestiame in gregge o in mandria, o su bovini o equini. In questo caso la reclusione è da sei mesi a 4 anni, ed è possibile procedere d’ufficio.
Non sono punibile invece i comportamenti nei confronti di volatili su fondi posseduti dal soggetto. Per volatili si intendono tutti gli animali forniti da ali, quindi anche polli.
Per capire esattamente in quali casi si può parlare del reato di lesioni ad animali, è utile comprendere la rilevanza dello stato di necessità.
Il legislatore, come abbiamo evidenziato nelle righe precedenti, intende tutelare l’integrità degli animali ma anche l’interesse dei proprietari a fruire di essi in modo efficace.
Detto ciò se un comportamento che comporta l’uccisione o il danneggiamento degli stessi per evitare un pericolo imminente non rientra nella fattispecie delittuosa. Ovviamente l’azione deve essere giustificata dalla presunzione di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona o ai suoi beni.
L’art. 54 c.p. afferma infatti:
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo
E’ importante sottolineare che non vengono punite soltanto eventuali lesioni ma anche i maltrattamenti, come previsto dall’art. 544 ter c.p.:
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Il maltrattamento differisce dalle lesioni, in quanto non solo provoca dei danneggiamenti ma può determinare fatiche non adatte alla tipologia di animale, ad esempio se un cane deve trainare un carretto.
Rientrano in tale casistica tutti i comportamenti atti a creare sofferenza, a prescindere dalla presenza di lesioni fisiche. La Cassazione ha infatti precisato che essi sono in grado di provare dolore anche da un punto di vista psicologico, ad esempio in seguito all’abbandono di animali.
Anche costringere molti cani a rimanere all’interno di una gabbia molto piccola rientra nella casistica.
In questo caso il reato è perseguibile d’ufficio, ovvero la segnalazione può arrivare da chiunque sia a conoscenza dei fatti.
A questo link trovi le informazioni e la possibilità di attivarla con lo sconto del 50% ovvero 60€ + iva anziché 120€.
Scopri l'AcademyA questo link trovi le informazioni e la possibilità di attivarla con lo sconto del 75% ovvero 90€ + iva anziché 360€.
Scopri il servizio Premium