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Responsabilità civile per danni da animali: quando il proprietario risponde

La responsabilità civile per danni causati da animali rappresenta un ambito del diritto che tocca quotidianamente la vita di milioni di proprietari di animali domestici e non.

Il nostro ordinamento giuridico prevede specifiche disposizioni che regolano quando e come il proprietario di un animale debba rispondere dei danni provocati dal proprio animale a terzi.

La disciplina principale è contenuta nell'articolo 2052 del Codice Civile, che stabilisce il principio fondamentale secondo cui "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito".

Il principio della responsabilità oggettiva

La responsabilità prevista dall'articolo 2052 del Codice Civile si configura come una forma di responsabilità oggettiva, detta anche responsabilità senza colpa. Questo significa che il proprietario dell'animale risponde dei danni causati dal proprio animale indipendentemente dalla presenza di una sua colpa o negligenza.

Non è necessario dimostrare che il proprietario abbia agito con imprudenza, negligenza o imperizia, è, infatti, sufficiente provare il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e il danno subito dalla vittima. Questa scelta legislativa si giustifica con l'idea che chi decide di tenere un animale deve assumersi tutti i rischi connessi a tale scelta.

Soggetti responsabili

La norma individua due categorie di soggetti che possono essere chiamati a rispondere dei danni:

Il proprietario dell'animale, inteso come colui che ha la titolarità giuridica sull'animale stesso. La proprietà può derivare da acquisto, donazione, eredità o altri titoli di acquisizione previsti dalla legge.

Chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, categoria che comprende tutti coloro che, pur non essendo proprietari, hanno la disponibilità materiale dell'animale per un determinato periodo. Rientrano in questa categoria, ad esempio, il veterinario che ha in cura l'animale, il dog-sitter, o chi tiene temporaneamente l'animale per conto del proprietario.

Ambito di applicazione della norma

L'articolo 2052 si applica a qualsiasi tipo di animale, senza distinzioni tra animali domestici, selvatici, da compagnia o da reddito. La giurisprudenza ha chiarito che la norma si estende ad animali:

  • domestici tradizionali (cani, gatti, conigli);
  • da cortile (polli, galline, anatre);
  • da reddito (bovini, suini, ovini);
  • esotici tenuti legalmente;
  • selvatici in cattività.

La dimensione o la pericolosità dell'animale non influisce sull'applicabilità della norma, che si applica tanto ai danni causati da un elefante quanto a quelli provocati da un canarino.

Casistica comune: danni da animali domestici e selvatici

La normativa trova applicazione in diverse situazioni. Le più comuni riguardano:

  • Animali domestici: i casi più frequenti riguardano morsi di cani, danni causati da gatti, o incidenti stradali provocati da animali fuggiti dalla custodia del proprietario (es. cani o cavalli in strada). In questi scenari, la responsabilità ricade sul proprietario o sul custode dell'animale.
  • Animali selvatici: per quanto riguarda i danni causati da animali selvatici, la giurisprudenza ha elaborato un orientamento differente. La responsabilità non è attribuita al singolo cittadino, ma all'ente pubblico (Regione, Provincia) che ha il dovere di gestire e controllare la fauna selvatica. La base della responsabilità in questi casi si sposta sull'articolo 2043 c.c. (responsabilità aquiliana per fatto illecito) o sul 2051 c.c. (danno da cosa in custodia), a seconda delle circostanze e del concreto potere di gestione dell'ente.

Danni risarcibili

I danni per cui è possibile ottenere risarcimento si dividono in diverse categorie:

  • alla persona: lesioni fisiche, invalidità temporanea o permanente, sofferenze fisiche e morali, spese mediche e riabilitative.
  • alle cose: distruzione o deterioramento di beni mobili e immobili, con risarcimento del valore del bene o del costo di riparazione.
  • economici: perdite patrimoniali derivanti dall'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa o professionale a causa delle lesioni subite.

Le cause di esclusione della responsabilità

Caso fortuito e forza maggiore

Il proprietario dell'animale può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando che il danno è stato causato da caso fortuito o forza maggiore. Si tratta di eventi eccezionali, imprevedibili e inevitabili che rendono impossibile qualsiasi controllo sull'animale.

Esempi di caso fortuito possono essere: terremoti, fulmini, esplosioni improvvise che spaventano l'animale causandone una reazione incontrollabile. È importante sottolineare che il caso fortuito deve essere la causa esclusiva del comportamento dannoso dell'animale.

Comportamento della vittima

La responsabilità può essere esclusa o ridotta quando il danno è causato dal comportamento colposo della vittima stessa. Se la vittima ha provocato l'animale, lo ha molestato o ha tenuto una condotta imprudente che ha scatenato la reazione dell'animale, la sua responsabilità può concorrere con quella del proprietario.

La giurisprudenza valuta caso per caso se il comportamento della vittima sia stato determinante nel causare il danno, applicando i principi del concorso di colpa.

Aspetti processuali e probatori

Onere della prova

Il danneggiato deve provare:

  • Il danno subito e la sua entità;
  • Il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e il danno;
  • La proprietà o la detenzione dell'animale da parte del convenuto.

Prescrizione dell'azione

L'azione di risarcimento danni si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto dannoso, secondo le regole generali della prescrizione per i diritti di credito.

L'assicurazione per la responsabilità civile

Considerata la natura oggettiva della responsabilità e l'entità dei danni che un animale può causare, è fortemente consigliabile stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Molte compagnie offrono specifiche coperture per i proprietari di animali domestici.

Cosa copre l'assicurazione

Le polizze RC animali generalmente coprono:

  • danni a persone causati dall'animale;
  • danni a cose di terzi;
  • spese legali per la difesa in giudizio;
  • spese mediche immediate per i soccorsi prestati alla vittima.

È importante verificare sempre le esclusioni e i massimali previsti dalla polizza, nonché gli obblighi di comportamento imposti al proprietario dell'animale.

Alcune raccomandazioni pratiche

La responsabilità civile per danni da animali rappresenta un rischio concreto per tutti i proprietari di animali. La natura oggettiva di tale responsabilità rende il proprietario automaticamente responsabile dei danni causati dal proprio animale, salvo la prova del caso fortuito.

Per minimizzare i rischi è consigliabile:

  • educare e addestrare adeguatamente il proprio animale;
  • rispettare le normative sulla custodia e il controllo degli animali;
  • stipulare una polizza assicurativa adeguata;
  • prestare particolare attenzione in presenza di bambini o persone anziane;
  • consultare un legale specializzato in caso di sinistro.

La prevenzione rimane sempre la migliore strategia per evitare situazioni dannose e le conseguenti responsabilità legali ed economiche.

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