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Cane che morde: cosa rischia il padrone?

Un cane che morde può essere molto pericoloso, per questo motivo la legge italiana prevede delle conseguenze sia civili che penali per il proprietario che non presta attenzione e non custodisce adeguatamente l’animale.

Senza dubbio possedere un cane cambia la vita in positivo, ma i proprietari devono rispettare precise norme al riguardo. Innanzitutto è necessario prestare attenzione ai diritti degli animali, quindi evitare lesioni, maltrattamenti e l’abbandono.

Ma non solo. Ad esempio gli animali in condominio potrebbero causare contenziosi tra vicini di casa, oppure potrebbero sorgere dei problemi per un cane che morde. Nelle prossime righe faremo il punto della situazione, per chiarire cosa dice la legge in merito.

Cane che morde: responsabilità civile del padrone

Un animale può provocare danni a terzi, quindi la prima cosa da sottolineare è la responsabilità civile del padrone, che deve pagare un risarcimento danni.

L’art. 2052 c.c., sottolinea infatti che:

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni [2056] cagionati dall'animale , sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2051]

Possiamo notare che, la legge non ritiene responsabile solo il proprietario dell’animale, ma anche chi lo custodisce momentaneamente. Ad esempio chi porta a passeggio il cane di un’altra persona.

Bisogna, inoltre, considerare che la problematica di un cane che morde non riguarda soltanto le specie più aggressive, ma anche quelle normalmente mansuete. La Cassazione, infatti, con la sentenza n. 30548/2016 ha ribadito che la pericolosità può sussiste può sussistere anche in animali domestici o di compagnia solitamente tranquilli.

In sostanza non esistono animali domestici più pericolosi di altri, ma proprietari che si comportano in modo più o meno diligente. 

Tuttavia, se un cane che morde un’altra persona non suscita dubbi in merito alla colpevolezza, la situazione è diversa se due animali si aggrediscono riportando delle lesioni. In tal caso quale padrone è da considerare responsabile?

Un risposta è stata data dal Tribunale di Milano, con la sentenza del 18/04/2012, sottolineando la colpevolezza del proprietario dell’animale che attacca per primo.

Inoltre, chi risponde se si tratta di un randagio, ovvero sprovvisto di microchip?

La richiesta di risarcimento danni deve essere effettuata nei confronti del Comune, che deve rispondere di danni per cosa in custodia.

Il caso fortuito

Fino ad ora abbiamo detto che il padrone è responsabile dei comportamenti dell’animale, dato che deve adottare tutte le cautele necessarie per evitare situazioni spiacevoli. Detto ciò, in alcuni casi non è possibile prevedere un evento del tutto straordinario, che rende vano qualsiasi tipo di controllo.

In presenza di un cosiddetto “caso fortuito”, ovvero un evento naturale indipendente dalla volontà del soggetto, che può innescare comportamenti aggressivi nell’animale, il padrone non viene considerato colpevole.
Ad esempio se a causa di un brutto temporale il cane diventa nervoso, scappa rompendo il guinzaglio e morde qualcuno, il soggetto può giustificarsi dicendo di non avere previsto le avversità meteorologiche e la fuga dell’animale.

Ad ogni modo, sono piuttosto rari i casi in cui il giudice rilevi un caso fortuito, e in genere chi ha in custodia il cane è tenuto a pagare i danni a terzi.

Va sottolineato che non è sufficiente avere l’animale al guinzaglio o affiggere il cartello “attenti al cane”, per essere considerati diligenti. 

Cane che morde: responsabilità penale del padrone

In alcune situazioni, il padrone potrebbe essere accusato di un reato. La legge, infatti, prevede che esso debba adottare ogni tipo di cautela per evitare possibili aggressioni, anche all’interno della propria abitazione. 

In modo particolare la Cassazione, con la sentenza n. 3873/2017 ha ribadito che il proprietario che non custodisce in modo diligente un animale può essere accusato di reato di lesioni personali.

Nella peggiore delle ipotesi se il cane provoca la morte di una persona, a causa delle gravi lesioni riportate, il proprietario può essere accusato di omicidio colposo, come descritto dall’art. 590 c.p.:

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Ma non solo. Se qualcuno spinge il proprio animale contro un’altra persona, con lo scopo di aggredirla e causare dei danni, il responsabile deve rispondere di omicidio volontario o lesioni personali dolose. In questo caso, infatti, il cane che morde viene considerato come un’arma.

Il reato di omessa custodia

Per concludere è utile sottolineare che può scattare la responsabilità penale anche in assenza di un'aggressione. Come più volte accennato nelle righe precedenti, il proprietario è tenuto a custodire con le dovute cautele l’animale, anche se generalmente considerato poco pericoloso.

L’art. 672 c.p., infatti, descrive il reato di omessa custodia:

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti , o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro.
Alla stessa sanzione amministrativa soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone [2052].

In sostanza il reato integra l’abbandono di animale, ovvero lasciare libero e incustodito in cane può determinare una denuncia, anche se non ha fatto del male a nessuno.

Fonti normative

  • Art. 2052 c.c.
  • Tribunale di Milano, sent. del 18/04/2012
  • Cassazione, sent n. 30548/2016 e n. 3873/2017
  • Art. 590 c.p
  • Art. 672 c.p.
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